- Concorso di colpa al pedone
- Avvistabilità concreta del pedone da parte del conducente
- Al pedone il 50% di colpa se attraversa fuori dalle strisce
Concorso di colpa al pedone
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La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 6514/2021 (sotto allegata) torna a occuparsi del concorso di colpa del pedone e ribadisce che anche questo utente della strada è tenuto a prestare attenzione nel momento in cui deve attraversare la strada, soprattutto se l'attraversamento avviene fuori dalle strisce e in condizioni particolari. Vediamo ora, più in dettaglio, questa interessante vicenda giudiziaria che vede coinvolti il conducente del mezzo e i congiunti del soggetto investito, deceduto in conseguenza del sinistro.
Un ultrasettantenne nell'attraversare un viale di Roma viene investito da un autocarro, privo di assicurazione, fuori dalle strisce pedonali e muore a causa delle lesioni riportate. La moglie, i figli e i nipoti agiscono in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni, ma il Tribunale rigetta la domanda, ritenendo che la colpa del sinistro sia interamente del pedone.
I congiunti però appellano la decisione e la Corte questa volta riconosce una responsabilità del 50% a carico del conducente, condannando costui e il Fondo Garanzia Vittime della Strada a risarcire i figli in proprio e in ragione delle loro quote ereditarie e i nipoti.
Avvistabilità concreta del pedone da parte del conducente
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Il proprietario dell'autocarro però propone ricorso in Cassazione sollevando i seguenti motivi.
- Con il primo si duole della negligenza che gli è stata contestata della Corte, la quale al riguardo ha affermato che "scattata la luce verde nella sua direzione non poneva attenzione alle condizioni in atto del suo ingombrante automezzo (…) e se la conformazione del mezzo e/o altezza non consentivano la visuale completa, nemmeno attraverso lo specchietto laterale, avrebbe dovuto/potuto sporgersi con la testa fuori dal finestrino a sinistra, e verificare che non vi fossero persone o mezzi a ridosso dell'autocarro, prima di rimettersi in movimento." Il giudice dell'impugnazione inoltre non avrebbe valutato se il pedone fosse effettivamente visibile da parte sua nel momento in cui è stato investito, trovandosi lo stesso già davanti all'autocarro.
- Con il secondo invece lamenta la mancata valutazione da parte del giudice civile della consulenza tecnica espletata in sede penale, prova decisiva e acquisita regolarmente agli atti del processo.
I congiunti invece presentano ricorso incidentale, contestando con il primo motivo del ricorso la violazione del principio di rilevanza causale, per avere la Corte d'appello accertato l'assenza di nesso di causa tra la condotta attribuita alla vittima e il suo investimento, attribuendo ciò nonostante alla stessa un concorso di colpa del 50%.
Al pedone il 50% di colpa se attraversa fuori dalle strisce
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La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6514/2021 (sotto allegata) respinge però sia il ricorso principale che quello incidentale.
Per quanto riguarda il ricorso del conducente la Cassazione precisa che con il primo motivo il ricorrente propone un vizio motivazionale, in quanto la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto della concreta "avvistabilità" del pedone da parte sua. Vizio che per gli Ermellini però non sussiste. La Corte infatti alla pagina 8 della sentenza dimostra di aver tenuto debitamente in considerazione il fattore della avvistabilità del pedone affermando che: "Non è raro il caso dei pedoni che attraversino la strada, nel mentre le auto sono ferme al semaforo rosso, non regolarmente sulle strisce. Cosicché il (conducente) investiva il pedone benché questi, avendo già attraversato la corsia a sinistra dell'autocarro, praticamente in senso trasversale rispetto alla propria direzione di marcia, si era reso per tempo certamente visibile. In tal senso va evidenziato che il (pedone) non spuntava all'improvviso da un'auto in sosta, perché queste si trovavano all'interno dell'area spartitraffico centrale, mentre la terza corsia era liberamente disponibile al traffico veicolare."
Inammissibile oltreché infondato invece il secondo motivo del ricorso, in quanto il ricorrente trascura di trascrivere il contenuto della perizia, non indica il momento in cui tale documento è stato prodotto e non fornisce neppure indicazioni utili finalizzate a rintracciarlo nel fascicolo d'ufficio. La Corte precisa inoltre che il giudice è libero di decidere di quali mezzi di prova avvalersi ai fini del decidere. Lo stesso può infatti stabilire i mezzi sui quali basare il proprio ragionamento, così come di definirne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere infine quelli più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti in essi sottesi, salvi i casi tassativi previsti dalla legge.
In merito al ricorso incidentale merita segnalare, in relazione al motivo con cui i congiunti della vittima respingono l'attribuzione del concorso di colpa del 50% alla vittima, che la Cassazione lo considera infondato. La Corte di Appello ha infatti premesso nella sentenza che, in base all'interpretazione giurisprudenziale corrente, l'art. 2054 c.c. al primo comma pone a carico del conducente dell'automezzo una presunzione di colpa, superabile solo con la dimostrazione di prova contraria. Ha poi effettuato una comparazione della colpa, nel rispetto delle risultanze di causa, valutate le quali ha concluso che anche il pedone ha dato causa parziale all'evento perché, in violazione delle norme del codice della strada, ha attraversato fuori dalle strisce pedonali, senza controllare il colore del semaforo e senza accertarsi di poter completare l'attraverso in condizioni di sicurezza.
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Scarica pdf Cassazione n. 6514/2021