- Semaforo: impianto di rilevamento e autorizzazione all'installazione
- L'amministrazione deve provare la fondatezza della pretesa
Semaforo: impianto di rilevamento e autorizzazione all'installazione
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Qualora l'ente titolare della strada abbia deciso di posizionare un apparecchio automatico che rileva il passaggio con il rosso al semaforo, sarà necessaria una delibera preventiva con cui venga formalmente autorizzata la sua installazione. In mancanza di tale provvedimento, dovrà ritenersi nulla la sanzione elevata al conducente passato con il rosso a seguito dell'infrazione rilevata da dispositivo elettronico.
Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Ivrea in due recenti sentenze depositate il 10 marzo 2021 (qui sotto allegate) a seguito delle opposizioni a verbale promosse da conducenti, rappresentati e difesi dalla Globoconsumatori Onlus, sanzionati per passaggio col rosso ex art. 146, comma 3, del Codice della Strada.
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Entrambe le vicende si riferiscono a infrazioni rilevate alla medesima intersezione stradale automatizzata a mezzo di apparecchiatura elettronica (ReDvolution). I ricorrenti contestano la legittimità dell'accertamento poiché, in relazione al dispositivo suddetto, mancava la delibera di autorizzazione della Giunta Comunale relativa all'installazione dell'impianto. Doglianza che il magistrato onorario ritiene meritevole di pregio.
In particolare, il giudicante rammenta come il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa sia rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria e investa la legittimità formale e sostanziale del provvedimento impugnato, con esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio eccezioni relative e a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza nell'atto impugnato.
L'amministrazione deve provare la fondatezza della pretesa
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Stante la peculiare conformazione di questa tipologia di giudizio, incombe dunque sull'amministrazione (nel caso di specie il Comune), che dal punto di vista sostanziale riveste la posizione di attrice, l'obbligo di fornire adeguata prova circa la fondatezza della sua pretesa.
Al contrario, all'opponente, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato oppure sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (cfr. Cass n. 1921/2019).
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In conclusione, si legge nel provvedimento, con riferimento all'eccezione mossa da parte ricorrente circa la carenza di un fatto costitutivo del proprio obbligo, ovvero l'assenza della delibera autorizzativo dell'impianto ReDvolution, sarebbe stato dunque onere dell'amministrazione convenuta provare, a contrario, l'esistenza del detto atto
Tuttavia, nel caso esaminato e a seguito di attento esame delle produzioni di parte resistente, non si rileva alcun documento, delibera di Giunta o atto equipollente, relativo all'installazione del suddetto impianto. Da ciò deriva l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento del verbale, nonché condanna di parte resistete a rimborsare ai conducenti il versamento del contributo unificato da essi versato.
Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per l'invio del provvedimento
Scarica pdf Giudice di Pace di Ivrea, sentenza 10 marzo 2021 (2/2021)Scarica pdf Giudice di Pace di Ivrea, sentenza 10 marzo 2021 (3/2021)
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