Per la Cassazione, non può essere chiamato a risarcire il danno subito dal nascituro il medico che ha prospettato come valida alternativa il cesareo in clinica privata

Ospedale e clinica privata si equivalgono

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Il medico non risponde dei danni cerebrali riportati dal feto per il solo fatto di aver detto alla madre che anche il ricovero presso una clinica privata fosse una soluzione adeguata e non penalizzante rispetto al ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica.

Della questione si è occupata la recente ordinanza n. 6515/2021 della Corte di cassazione (qui sotto allegata), nella quale i giudici hanno fatto leva sul fatto che se entrambe le strutture, almeno in astratto, risultano idonee all'effettuazione di un parto cesareo urgente, la scelta dell'una equivale alla scelta dell'altra.

La prova del cesareo più rapido

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Nel caso di specie, la madre aveva partorito presso una clinica privata, ma nel corso dell'intervento il nascituro aveva subito dei danni cerebrali che ne avevano causato l'invalidità.

Nel chiedere il risarcimento del danno, la donna non era tuttavia riuscita a dimostrare che, laddove si fosse ricoverata presso una struttura pubblica ospedaliera, sarebbe stata operata più rapidamente e i predetti danni non si sarebbero verificati.

Di conseguenza, il medico, interpellato dalla donna a fronte di alcune complicanze dalla stessa riscontrate e che le aveva correttamente suggerito di ricoverarsi, non può rispondere della lesione fetale per il solo fatto di aver prospettato la possibilità di utilmente recarsi anche presso una clinica privata.

Causa del danno incerto

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La Cassazione è quindi tornata ancora una volta ad affermare che se la causa del danno evento è incerta, tale incertezza resta a carico del danneggiato, al quale non spetterà alcun risarcimento per la lesione lamentata in giudizio.

Scarica pdf ordinanza Cassazione n. 6515/2021
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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