La Cassazione ribadisce un importante principio in materia di responsabilità professionale dell'avvocato accusato di negligenza dalla cliente

Negligenza dell'avvocato

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La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7064/2021 (sotto allegata) ribadisce che spetta alla cliente dimostrare che, se l'avvocato avesse proposto correttamente la domanda, la stessa avrebbe ottenuto, con ragionevole probabilità, un esito favorevole dalla causa intrapresa. In assenza di questa prova al professionista che ha eseguito la prestazione per la cliente, spetta il compenso dovuto

L'avvocato agisce per i compensi professionali

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Un avvocato conviene in giudizio una cliente, chiedendo che la stessa venga condannata al pagamento delle sue spettanze professionali relative a una causa civile. La cliente, costituitasi in giudizio contesta le richieste del suo legale. Lo stesso ha errato nel rivolgersi al giudice amministrativo invece che a quello civile. La donna presenta così domanda riconvenzionale per la richiesta della restituzione dell'acconto versato al professionista e il risarcimento del danno subito. Il Tribunale però rigetta entrambe le domande perché non provate.

L'avvocato però ricorre in Appello e la cliente resiste in giudizio presentando appello incidentale in cui ribadisce le richieste già avanzate in primo grado con la domanda riconvenzionale. Il giudice dell'impugnazione accoglie in parte le richieste del professionista, condannando la cliente al pagamento di € 7.599,53, degli accessori di legge e delle spese dei due gradi di giudizio.

All'avvocato non spetta il compenso se non adempie il mandato

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Contro la decisione del giudice d'Appello la cliente si rivolge alla Corte di Cassazione sollevando un unico motivo di doglianza. Essa lamenta infatti la violazione degli artt. 1176, 1460 e 2236 c.c perché il giudice dell'impugnazione ha ritenuto dovuto il compenso all'avvocato nonostante l'inadempimento al dovere di dare esecuzione al mandato con diligenza.

Spetta alla cliente dimostrare l'inadempimento del legale

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La Corte di Cassazione adita con l'ordinanza n. 7064/2021 dichiara il ricorso inammissibile in quanto la Corte d'Appello ha ritenuto dimostrata l'attività professionale svolta dall'avvocato per la cliente, la quale tra l'altro non ha mai contestato lo svolgimento delle stesse. Essa inoltre non ha provato il nesso eziologico tra la condotta dell'avvocato e il danno ricevuto "ovvero gli elementi di fatto specifici da cui inferire che il giudizio davanti al giudice amministrativo, se instaurato, avrebbe avuto con buone probabilità esito favorevole."

Per le suddette ragioni la Cassazione ribadisce che "La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio del cliente" e che "La perdita di una chance favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto - al pari del danno da lucro cessante - se la chance perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi".

Il principio risolutivo della controversia che la Cassazione riafferma, dopo le suddette premesse è quindi il seguente: "L'eccezione d'inadempimento, ex art. 1460 c.c., può essere opposta dal cliente all'avvocato che abbia violato l'obbligo di diligenza professionale, purché la negligenza sia idonea a incidere sugli interessi del primo, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole del giudizio ed essendo contrario a buona fede l'esercizio del potere di autotutela ove la negligenza nell'attività difensiva, secondo un giudizio probabilistico, non abbia pregiudicato la chance di vittoria."

In sostanza spettava alla cliente dimostrare che, se la sua domanda fosse stata accolta dal giudice amministrativo, invece che a quello civile, la sua domanda sarebbe stata con tutta probabilità accolta.

Leggi anche La responsabilità professionale dell'avvocato

Scarica pdf Cassazione n. 7064/2021

Foto: 123rf.com
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