- Il risarcimento del danno
- Come risarcire il danno in ambito civile
- Danno emergente e lucro cessante
- Il nesso di casualità
- Le diverse voci di danno risarcibile
Il risarcimento del danno
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Il risarcimento del danno è una fattispecie giuridica, in forza della quale chiunque cagiona un danno è tenuto a risarcire il danneggiato del pregiudizio arrecatogli.
La stessa viene in rilievo soprattutto in ambito civile, ma non solo: di risarcimento del danno si parla anche in ambito penale e in ambito amministrativo.
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Come risarcire il danno in ambito civile
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Esistono due modi di risarcire il danno.
Innanzitutto, il danno può essere risarcito in forma specifica, ovverosia rispristinando, a proprie spese, la situazione che sussisteva prima del danneggiamento (si pensi, ad esempio, alla ricostruzione di un muro che è stato abbattuto dal danneggiante).
La seconda forma di risarcimento è quella per equivalente e consiste nel versare una somma di denaro che rappresenti il controvalore monetario del danno subito. Si pensi, a tale proposito, alla fattispecie del danno per inadempimento: laddove non sia più possibile l'adempimento, anche il risarcimento in forma specifica si ritiene impossibile e il ristoro può essere configurato solo come quello per equivalente.
Danno emergente e lucro cessante
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La breve analisi del risarcimento del danno in ambito civile che stiamo compiendo non può prescindere dal sottolineare l'importante distinzione tra danno emergente e lucro cessante, che sono due voci che debbono necessariamente essere valutate nella determinazione del quantum risarcitorio.
Per quanto riguarda il danno emergente, esso consiste nella perdita di valori economici che sono già esistenti all'interno del patrimonio del soggetto che è stato danneggiato.
Il lucro cessate è, invece, la mancata acquisizione da parte del soggetto danneggiato di valori economici sui quali avrebbe potuto necessariamente contare.
Il nesso di casualità
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Affinché il danno possa essere risarcito è indispensabile che esso sia legato dal nesso di causalità con un comportamento del danneggiante.
Ciò in sostanza vuol dire che il danno deve essere stato cagionato in modo diretto dal danneggiante e non da altre cause a questi non imputabili.
Le diverse voci di danno risarcibile
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Si sottolinea, infine, che il danno risarcibile può avere natura sia patrimoniale che non patrimoniale.
Tra le voci di danno non patrimoniale, si possono segnalare quello alla vita di relazione, quello morale, quello esistenziale e così via.
Una posizione peculiare è assunta dal danno da perdita di chance, che può avere tanto natura patrimoniale quanto natura non patrimoniale.
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