La Cassazione sancisce che quando un amministratore di condominio viene revocato senza giusta causa prima della scadenza ha diritto a compenso e risarcimento del danno

Compenso e danni se l'incarico di amministrazione è revocato ante tempo

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La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7874/2021 (sotto allegata) sancisce il principio giuridico secondo il quale, nel momento in cui a un amministratore di condominio viene revocato l'incarico prima della scadenza pattuita, senza una giusta causa, ai sensi dell'art. 1725 comma 1 c.c., allo stesso spettano sia l'eventuale credito per il compenso maturato sia il risarcimento del danno, stante la riconducibilità di tale prestazione a quella del mandatario con rappresentanza a titolo oneroso. Vediamo ora però perché gli Ermellini hanno sancito questo principio.

Un'amministratrice di condominio si rivolge al Giudice di Pace per chiedere il pagamento del saldo dei propri compensi e il risarcimento dei danni dalla stessa patiti in conseguenza della revoca da parte del Condominio, prima del tempo convenuto, del suo mandato. Il giudice di Pace respinge le richieste dell' attrice, che ricorre quindi in Appello, ma il Tribunale accoglie solo in parte le sue doglianze.

L'amministratore è un mandatario con rappresentanza

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A questo punto l'amministratrice ricorre in Cassazione sollevando un unico motivo di ricorso con cui fa presente che al rapporto tra condominio e amministratore non si può applicare l'art. 2237 c.c perché la norma fa riferimento a un contratto di opera intellettuale. Nel suo caso è applicabile piuttosto l'art. 1725 c.c., in quanto l'amministratore è assimilabile alla figura del mandatario con rappresentanza.

Compenso e danni se la revoca avviene ante tempo senza giusta causa

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La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7874/2021 accoglie il ricorso avanzato dall'amministratrice perché fondato.

Vero infatti, come sostiene la ricorrente, che gli effetti della revoca dell'incarico non possono essere disciplinati dall'art. 2237 c.c, che tratta del recesso del cliente nei confronti di un prestatore d'opera intellettuale. Il contratto tipico dell'amministratore di condominio è infatti inquadrabile ratione temporis nel contratto del mandato, stando alla giurisprudenza prevalente.

Per quanto riguarda nello specifico la disciplina in materia condominiale ricorda poi che l'art. 1129 c.c, nella formulazione vigente al momento della revoca, prevedeva che l'incarico dell'amministratore, della durata di un anno, potesse essere revocato dall'assemblea.

Tale revocabilità, come spiegato dalla Cassazione, conferma l'assimilabilità del contratto di amministrazione condominiale a quello del mandato, che si presume a titolo oneroso e per un tempo determinato visto che la revoca è intervenuta prima che l'accordo giungesse a scadenza in base a quanto stabilito al momento della nomina.

L'amministratrice infatti è stata nominata il 30 dicembre 2010 e l'incarico le è stato revocato in data 11 aprile 2011. In questi casi l'amministratore ha diritto al soddisfacimento di eventuali crediti vantati nei confronti del mandante e al risarcimento dei danni, in base a quanto previsto dall'art. 1725 c.c comma 1, a meno che, alla base delle revoca non ci sia una giusta causa, coincidente con quelle che giustificherebbero una revoca giudiziale.

Dopo avere precisato il contenuto dell'art 1129 c.c, la Cassazione pronuncia quindi il seguente principio di diritto: "L'amministratore di condominio, in ipotesi di revoca deliberata dall'assemblea prima della scadenza del termine previsto nell'atto di nomina, ha diritto, oltre al soddisfacimento dei propri eventuali crediti, altresì al risarcimento dei danni, in applicazione dell'art. 1725, primo comma c.c., salvo che sussista una giusta causa di revoca, indicativamente ravvisabile tra quelle che giustificano la revoca giudiziale dello stesso incarico."

Leggi anche La revoca dell'amministratore di condominio

Scarica pdf Cassazione n. 7874/2021

Foto: 123rf.com
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