- Autovelox: omologazione e corretta installazione
- Omologazione e approvazione: provvedimenti differenti
- Quale onere della prova grava sull'Amministrazione
Autovelox: omologazione e corretta installazione
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In presenza di contestazioni sulla sanzione elevata tramite Autovelox, è onere della Pubblica Amministrazione dimostrare, oltre all'omologazione e alla corretta installazione dell'apparecchiatura, anche di aver effettuato le periodiche verifiche volte ad assicurare la persistente funzionalità dello strumento rilevatore.
Lo ha chiarito il Tribunale di Roma nella sentenza n. 4652/2021 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso in seconde cure di una conducente, vittoriosamente rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Tartaglia, a seguito del rigetto, da parte del Giudice di Pace e in sede di opposizione ex art. 7 d.lgs. 150/11, della domanda di annullamento di sanzioni elevate ex art. 142, comma 9, del Codice della Strada.
Nel dettaglio, la violazione dei limiti di velocità era stata rilevata a mezzo di autovelox del quale la conducente lamenta la mancata omologazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, essendo intervenuta solo una mera approvazione da parte del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture mediante determina dirigenziali.
In particolare, la convenuta Roma Capitale aveva depositato in giudizio dichiarazione di conformità al campione omologato e verbale di verifica di funzionalità per dispositivi operanti in modalità istantanea dal quale risultava che il dispositivo era stato approvato con decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Omologazione e approvazione: provvedimenti differenti
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Parte appellante ritiene che, stando a tale documentazione, l'apparecchio rilevatore di velocità non sarebbe mai stato omologato, a differenza di quanto previsto dall'art. 142 C.d.S. e dalla Legge 273/1991.
Ciò in quanto la diversità delle due tipologie di provvedimenti è chiaramente precisata dall'art. 192 del regolamento del C.d.S che fornisce la chiave di lettura in merito al fatto che l'uso promiscuo e alternativo dei termini omologazione/approvazione sarebbe solamente apparente, trattandosi di due procedure completamente diverse che giungono a differenti provvedimenti conclusivi. Nel dettaglio, il comma 2 del predetto articolo prevede la procedura di omologazione, mentre il comma 3 quella di approvazione.
In pratica, si ritiene che nel caso della mera approvazione, le apparecchiature per la misurazione della velocità non potrebbero essere legittimamente utilizzate, richiedendo il Legislatore, per la mera approvazione, una minor precisione, avendo invece richiesto nel caso dell'omologazione vincoli più forti di rispondenza a determinate caratteristiche e prescrizioni, poste, evidentemente, nell'interesse della collettività, a presidio della garanzia del diritto di difesa.
A parere del Giudice, l'appello deve essere accolto. In particolare, il Tribunale rammenta come la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 13 del 2015, abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 C.d.S., comma 6, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
Quale onere della prova grava sull'Amministrazione
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A seguito di tale pronuncia di incostituzionalità, la Suprema Corte ha statuito che l'onere di provare che l'apparecchiatura atta all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione sia stata preventivamente sottoposta alla prescritta e aggiornata omologazione e alla indispensabile verifica periodica di funzionamento, gravi, nel giudizio di opposizione, sulla P.A. poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria (cfr. Cass. 5122/2011; id. 1921/2019).
Tale onere, si legge in sentenza, va inteso nel senso che l'efficacia probatoria dello strumento rilevatore del superamento dei limiti di velocità che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico.
Nel caso concreto, non si ritiene sufficiente la produzione in giudizio della documentazione attestante l'omologazione e la corretta installazione e funzionamento dell'autovelox, sul presupposto che non fosse onere dell'Amministrazione provare il perdurante funzionamento dell'apparecchiatura. Dunque, nella vicenda in esame, l'Amministrazione avrebbe dovuto provare, oltre all'omologazione ed alla installazione, anche l'effettuazione delle periodiche verifiche volte ad assicurare la persistente funzionalità dello strumento rilevatore (cfr. Cass. 11869/2020).
Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento
Scarica pdf Tribunale di Roma sentenza 4652/2021• Foto: 123rf.com