- Diritto all'autodeterminazione autonomo ma da provare
- Omesso consenso: da cosa discende il danno?
- Il discostamento dalle indicazioni terapeutiche
- La posizione di FNMOCEO
Diritto all'autodeterminazione autonomo ma da provare
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Con l'ordinanza n. 8163/2021 qui sotto allegata, la Corte di cassazione ha ribadito che l'autodeterminazione del paziente è oggetto di un "diritto autonomo e distinto rispetto al diritto alla salute" che trova "fondamento negli artt. 2, 13 e 32 Cost.".
Nonostante ciò, ai fini risarcitori occorre sempre un "giudizio controfattuale su quale sarebbe stata la scelta del paziente ove fosse stato correttamente informato".
Omesso consenso: da cosa discende il danno?
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Per i giudici, l'accertamento della scelta che il paziente avrebbe fatto se fosse stato adeguatamente informato è fondamentale per comprendere l'effettiva origine del danno.
Del resto:
- di fronte a un consenso senza riserve a un certo intervento da parte del paziente informato, la conseguenza dannosa va imputata esclusivamente alla lesione del diritto alla salute determinata dalla successiva errata esecuzione della prestazione professionale;
- di fronte al diniego di consenso da parte del paziente informato, il danno biologico scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione sanitaria deve essere riferito sin dall'inizio alla violazione dell'obbligo informativo e concorre alla sequenza causale produttiva della lesione della salute, unitamente all'errore relativo alla prestazione sanitaria, quale danno conseguenza.
Il discostamento dalle indicazioni terapeutiche
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La Corte di cassazione ha ulteriormente specificato che il paziente deve debitamente allegare le conseguenze dannose derivanti dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, dato che "il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico" è una "eventualità non rientrante nell'id quod plerunque accidit".
In ogni caso, tale prova può essere fornita con ogni mezzo e, quindi, anche con il notorio, le massime d'esperienza e le presunzioni.
La posizione di FNMOCEO
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Sulla sentenza si è prontamente espresso il Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, Filippo Anelli, che, nel commentarla, ha affermato che la pronuncia n. 8162/2021 "ribadisce, una volta di più, che il consenso informato
è fonte di responsabilità professionale per il sanitario che lo raccoglie. E che un'informazione non corretta, incompleta ed omissiva, e priva dei necessari fondamenti in termini di competenze, può generare due diversi tipi di danni: un danno alla salute e un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, distinto dal primo e con ricadute anche patrimoniali. È per questo che l'acquisizione del consenso informato viene, dalla Corte, considerato atto medico: perché suo fondamento sono le necessarie competenze in termini di anamnesi e valutazione dello stato di salute del paziente".In sostanza, per FNMOCEO, la Corte ha riaffermato "la delicatezza e l'importanza del consenso informato quale atto medico che si correla all'unitarietà del rapporto medico-paziente e che è parte integrante dell'attività professionale a tutela dei diritti costituzionalmente protetti dei cittadini".
Scarica pdf ordinanza Cassazione n. 8163/2021• Foto: 123rf.com