- La distrazione non pregiudica la parte ammessa al gratuito patrocinio
- Gratuito patrocinio: diritto dell'assistito
- Istanza di distrazione: diritto in rem propriam del difensore
- Revoca gratuito patrocinio nelle sole tre ipotesi tipizzate
La distrazione non pregiudica la parte ammessa al gratuito patrocinio
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La presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, stante la diversa finalità e il diverso piano di operatività dei due istituti: il gratuito patrocinio punta, infatti, a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa, mentre la distrazione delle spese ad attribuire al difensore un diritto "in rem propriam".
Di conseguenza deve ritenersi che il difensore sia privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente.
È questa la conclusione a cui è giunta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 8561/2021 (qui sotto allegato) con cui i magistrati hanno sposato un orientamento minoritario. La vicenda origina dall'istanza con cui una donna, poi ammessa al patrocinio a spese dello Stato, aveva evocato in giudizio l'INPS per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Giudizio che si era concluso con il rigetto della domanda e la compensazione delle spese.
In seguito l'avvocato che l'aveva assistita, con autonoma istanza, chiedeva al Tribunale la liquidazione del proprio compenso ai sensi dell'art. 82 d.p.r. n. 115/2002 istanza anche questa rigettata con contestuale revoca dell'ammissione provvisoria al beneficio del patrocinio dell'assistita, sull'assunto che la richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore comportasse implicita rinuncia al benefici.
Gratuito patrocinio: diritto dell'assistito
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Una conclusione che viene respinta dalle Sezioni Unite le quali evidenziano come, nell'accezione dello Stato moderno, "il sistema del patrocinio a spese dello Stato assolve non già a finalità meramente economica di fornire a persona non abbiente le risorse necessarie per assicurargli assistenza tecnica in un processo, bensì quella di garantire l'effettività del diritto di difesa quale strumento per pervenire ad affermare e a godere dei propri diritti".
Tanto premesso, deve dunque escludersi che la parte assistita sia ammessa al beneficio per il tramite del suo difensore, essendo invece chiamata a esercitare un proprio diritto soggettivo, come si desume dalla circostanza che ove vi sia revoca o rinuncia del difensore al mandato, il patrocinio a spese dello Stato permane e il nuovo difensore non è tenuto a presentare in nome proprio o del non abbiente alcuna ulteriore istanza di ammissione.
In altri termini, il beneficiario del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio non è il difensore, bensì la parte non abbiente, la quale è tenuta indenne dallo Stato, qualunque sia l'esito della lite, dal pagamento delle spese del suo difensore, tant'è che deve proporre personalmente l'istanza.
Istanza di distrazione: diritto in rem propriam del difensore
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Diversamente, precisa la sentenza, l'istanza di distrazione, di carattere eccezionale, "costituisce un diritto in rem propriam del difensore, che produce i suoi effetti solo quando la controparte del non abbiente sia condannata al pagamento delle spese e non lo esonera dagli obblighi che scaturiscono dal rapporto professionale".
Tale rilievo appare dirimente nel condurre ad escludere ogni rapporto tra il difensore e la parte assistita rispetto all'ammissione al gratuito patrocinio, con la conseguenza che il difensore dovrà ritenersi privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo della parte all'assistenza dello Stato per le spese del processo, per cui la rinuncia allo stesso può provenire solo dal titolare del beneficio.
A ulteriore conferma di tale conclusione, gli Ermellini sottolineano anche come il provvedimento di ammissione al beneficio della parte non abbiente, oltre a produrre l'effetto principale costituito dal pagamento dei compensi al difensore, la esonera anche dall'anticipazione delle spese che vengono prenotate dallo Stato (art. 131, commi 2 e 3 del citato d.P.R.).
Revoca gratuito patrocinio nelle sole tre ipotesi tipizzate
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La circostanza, poi, che la presentazione dell'istanza di distrazione costituisca una rinuncia tacita al beneficio, presuppone che l'istituto sia revocabile: tuttavia, si legge in sentenza, a ben vedere le cause individuate dal legislatore sono solo tre e tipizzate nell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, dovute a sopravvenute modifiche alla situazione reddituale, alla mala fede o alla colpa grave della parte ammessa che abbia agito o resistito in giudizio ovvero all'insussistenza ab origine delle condizioni reddituali.
Si tratta, conclude la Corte, di una norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente, e non certo per l'avvenuta presentazione dell'istanza di distrazione. Tra l'altro, la previsione di una correlazione fra i due istituti, come affermata dall'orientamento giurisprudenziale che ravvisa una incompatibilità fra gli stessi, appare non già dettata dal sistema normativo, quanto piuttosto suggerita da evidenti ragioni di opportunità di arginare il fenomeno dei possibili abusi dello strumento del patrocinio statale.
Tale finalità, precisano le Sezioni Unite, potrebbe essere più correttamente realizzata attraverso una riconfigurazione dell'attuale sistema, senza ostacolare l'accesso alla giustizia. Infine, si rileva come, nonostante l'istanza di distrazione quando formulata vada accolta, la stessa possa anche essere successivamente revocata su richiesta dell'assistito che, allegandone la frode, evidenzi l'insussistenza dei presupposti per la distrazione delle spese, come evidenziato da giurisprudenza delle medesime Sezioni Unite (sent. n. 16037 del 2010).
In tale prospettiva, la richiesta di distrazione si conferma quale espressione di un diritto del solo difensore, che allo stesso spetta in virtù del fatto che egli ha erogato le somme necessarie alle spese, e che non può pregiudicare i diritti soggettivi del suo assistito non abbiente per la considerazione preliminare che egli è privo del potere di disporne, oltre a tacere del fatto che esclusivamente l'ammissione al beneficio garantisce il non abbiente dalla copertura integrale delle spese non soltanto del professionista che lo assiste, ma anche degli altri costi ex art. 131 del T.U. spese di giustizia.