Cassazione: la minorata difesa non si presume in assoluto dall'età avanzata, il giudice però deve accertare lucidità e capacità di orientamento dell'anziana vittima

Truffa aggravata per età della vittima e per danno rilevante

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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12801/2021 (sotto allegata) respinge il ricorso di un soggetto indagato per truffa aggravata dello specchietto ai danni di una persona anziana, perché se è vero che la minorata difesa non si presume in via assoluta dall'età avanzata, nel caso di specie, per come si sono svolti i fatti, è evidente che il colpo è stato messo a punto perché la vittima era persona remissiva e timorosa. Vediamo insieme le ragioni per le quali gli Ermellini sono giunti a questa conclusione.

Il Tribunale conferma la decisione del G.i.p di applicare la misura cautelare dell'obbligo di dimora nei confronti di un soggetto, indagato per il reato di truffa, aggravato dall'aver profittato dell'età della vittima e per aver cagionato allo stesso un danno di rilevante entità, essendo riuscito a sottrargli, con artifizi e raggiri, tramite la nota truffa dello specchietto, la somma di 1.100 euro.

Non sussiste la minorata difesa né il danno di rilevante entità

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L'indagato però non si arrende all'esito del giudizio di merito e ricorre in Cassazione sollevando due motivi, dei quali merita particolare approfondimento il primo, con cui l'indagato contraddice le aggravanti contestate, eliminando le quali il reato risulterebbe improcedibile per remissione della querela.

Per l'indagato infatti nel caso di specie non sussiste la minorata difesa della vittima a causa dell'età perché non è stato approfondito in alcun modo se lo stesso fosse o meno capace dal punto di vista psichico. Del pari non sussiste neppure l'aggravante del danno di rilevante entità visto che non è stato effettuato alcun accertamento sulla condizione economica della vittima. Il Tribunale inoltre ha ammesso che trattasi di un "danno non trascurabile" concetto ben diverso da quello di "rilevante entità." L'indagato fa presente infine che nel corso del giudizio sono state trascurate le dichiarazioni della persona offesa, la quale ha anche accettato 1950 euro a titolo di risarcimento, da cui si evince l'assenza del danno di rilevante entità e la minorata difesa.

La minorata difesa non si presume dell'età

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La Cassazione però rigetta il ricorso perché infondato. Nella motivazione gli Ermellini ammettono come in effetti l'età della vittima non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa, vero però che la sentenza n. 35997/2010 ha chiarito che: "ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa, l'età avanzata della vittima del reato, a seguito delle modificazioni legislative introdotte dalla legge n. 94 del 2009, è rilevante nel senso che impone al giudice di verificare, allorché il reato sia commesso in danno della persona anziana se la condotta criminosa posta in essere sia stata agevolata dalla scarsa lucidità o incapacità di orientarsi da parte della vittima nella comprensione degli eventi secondo criteri di normalità."

Dagli atti del Tribunale è emerso che nel caso di specie l'aggressività con cui si è posto l'indagato nei confronti della persona offesa è tipica di una condotta al limite dell'estorsione, tanto che la vittima non ha saputo reagire tenendo un comportamento remissivo, timoroso e poco lucido.

Occorre infatti considerare che l'anziano ha elargito in favore dell'indagato ben tre somme di denaro, una nella immediatezza dei fatti, una seconda tornado a casa e una terza prelevando dal bancomat.

L'aggravante della minorata difesa infine rende il reato di truffa procedibile d'ufficio, per cui la Cassazione reputa inutile trattare l'aggravante relativa al danno di rilevante entità.

Leggi anche Truffa agli anziani: severità estrema per evitare la reiterazione

Vai alla guida Truffa dello specchietto: cos'è e come difendersi

Scarica pdf Cassazione n. 12801/2021

Foto: 123rf.com
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