- Mancata comunicazione dei dati del conducente
- La comunicazione decorre dalla definizione del ricorso in opposizione
- Il termine per la comunicazione dei dati decorre dalla richiesta dell'autorità
Mancata comunicazione dei dati del conducente
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I termini previsti per procedere alla comunicazione dei dati del conducente ai sensi dell'art. 126 bis comma 2 del Codice della Strada decorre dalla richiesta dell'Autorità e non dalla definizione del procedimento di opposizione intrapreso nei confronti del verbale di accertamento dell'infrazione che ne costituisce il presupposto. Questa la precisazione contenuta nell'ordinanza della Cassazione n. 9569/2021 (sotto allegata) intervenuta nella vicenda che si va a illustrare.
Il proprietario di un veicolo propone ricorso nei confronti del verbale con cui gli viene contestata la violazione dell'art. 126 bis del Codice della Strada, per non aver comunicato i dati del conducente sanzionato per la violazione dell'art. 148 comma 2 del Codice della strada, che elenca i vari obblighi di accertamento a cui è tenuto il soggetto che intende sorpassare.
Il GdP rigetta il ricorso, ma il soccombente ricorre in appello, ma il Tribunale respinge il gravame.
La comunicazione decorre dalla definizione del ricorso in opposizione
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A questo punto al ricorrente non resta che adire la Corte di Cassazione innanzi alla quale solleva due motivi di doglianza.
- Con il primo denuncia l'errata applicazione dell'art. 126 bis del Codice della Strada, ritenendo che la comunicazione dei dati del conducente debba avvenire dopo la definizione del procedimento di opposizione al verbale con cui è stata contestata la violazione principale.
- Con il secondo invece l'omessa pronuncia in relazione al terzo motivo sollevato nell'atto di appello che si riferisce alla illegittimità e/o inesistenza della notifica del verbale per non avere provveduto a notificare il verbale di contestazione al soggetto non abilitato e per avere inviato copia fotostatica dello stesso.
Il termine per la comunicazione dei dati decorre dalla richiesta dell'autorità
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La Corte di Cassazione adita accoglie solo il secondo motivo del ricorso, rigettando il primo per le seguenti ragioni.
Sul motivo accolto la Corte rileva che in effetti il giudice dell'appello non si è pronunciato su un punto indispensabile ai fini del decidere. La sentenza impugnata quindi deve essere cassata e il giudice del rinvio deve riesaminare il gravame e a provvedere sulle spese del giudizio.
Per quanto riguarda invece il primo motivo la Corte di Cassazione precisa che "il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2, cod. strada, a comunicare all'organo di polizia che precede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, come sostenuto dal ricorrente, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità di fornire i dati richiesti, trattandosi di un illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito."
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