- Assegno di mantenimento per il figlio
- Non rileva che il padre abbia dato i soldi al figlio se li deve alla moglie
- Il mantenimento al figlio è frutto di un accordo
- Solo il giudice può decidere di dare i soldi direttamente al figlio
Assegno di mantenimento per il figlio
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Il padre deve pagare un'altra volta e questa volta alla moglie da cui si è separato, il mantenimento per il figlio. Peccato che gli arretrati ammontano ormai a più di 20.000 euro. Non conta infatti che abbia sempre adempiuto al suo obbligo e abbia versato a un certo punto l'assegno direttamente al figlio ormai maggiorenne. Nessun accordo può sostituire la decisione di un giudice, l'unico in grado di cambiare le condizioni della separazione e riconoscere i soldi direttamente al figlio ai sensi dell'art. 337 septies c.c. Queste le conclusioni dell'ordinanza n. 9700/2021 (sotto allegata) della Cassazione al termine della seguente vicenda civile.
Il Tribunale pronuncia la separazione tra due coniugi e impone al padre di corrispondere un assegno mensile di 300 euro per il mantenimento del figlio minore. A distanza di 9 anni la moglie notifica al marito un atto di precetto con cui gli intima di pagare la somma di 21.766,83 euro per gli assegni arretrati dovuti per il mantenimento del figlio. L'uomo però si oppone alla richiesta sostenendo di aver sempre rispettato gli impegni, corrispondendo i soldi, a partire dal 2007, direttamente al figlio ormai maggiorenne.
Non rileva che il padre abbia dato i soldi al figlio se li deve alla moglie
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Il Tribunale accoglie l'opposizione del padre ritenendo adempiuto il suo obbligo al mantenimento del figlio, alla luce di duna dichiarazione scritta del figlio e dell'interrogatorio formale dell'uomo. La moglie però impugna la sentenza e la Corte di Appello accoglie le istanze di quest'ultima precisando che:
- la corresponsione del contributo al mantenimento del figlio stabilita in sede di separazione deve avvenire nelle mani dell'altro coniuge anche se il figlio è maggiorenne;
- per poter dare i soldi direttamente al figlio occorre che a stabilirlo sia un giudice al termine di un procedimento di modifica delle condizioni di separazione;
- il provvedimento del giudice può essere pronunciato solo se a chiederlo è il beneficiario dell'assegno, ossia la moglie, che in questo caso non ha mai avanzato una simile domanda;
- è quindi irrilevante che il padre abbia provveduto a dare i soldi direttamente al figlio e che quest'ultimo abbia utilizzato il denaro per mantenersi.
Il mantenimento al figlio è frutto di un accordo
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A questo punto l'uomo ricorre in Cassazione sollevando due motivi.
- Con il primo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo ai fini del decidere perché è stato ignorato il fatto che la creditrice abbia ammesso di essere a conoscenza e in accordo con il marito e il figlio sulla corresponsione dell'assegno direttamente nelle mani di quest'ultimo.
- Con il secondo invece sostiene che l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento per i figlio possa essere corrisposto dopo che: è intervenuto un accordo tra le parti, che non è necessario avviare una procedura per la modifica delle condizioni di separazione e che il pagamento dell'assegno può essere richiesto dal genitore solo se il figlio, effettivo beneficiario della misura, è inerte.
Solo il giudice può decidere di dare i soldi direttamente al figlio
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La Cassazione però rigetta il ricorso ritenendo infondati entrambi i motivi di ricorso.
Per gli Ermellini il primo motivo è infondato e la Corte di Appello ha deciso correttamente in quanto qualsiasi accordo, anche tacito, non può autorizzare il padre a versare il denaro al figlio se manca un provvedimento giurisdizionale che lo autorizza, modificando la sentenza di separazione.
Il secondo invece è infondato perché non si può condividere la tesi del ricorrente secondo cui creditore e debitore possono cambiare le statuizioni contenute nella sentenza. Il mantenimento per i figli risponde a un loro interesse superiore che non può essere disposto dalle parti, per cui non si può porre nel nulla una decisione giudiziale. Ai sensi dell'art. 337 septies c.c. solo il giudice è autorizzato a riconoscere al figlio il pagamento diretto del mantenimento del genitore obbligato.
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Scarica pdf Cassazione n. 9700/2021• Foto: 123rf.com