La Cassazione annulla il licenziamento del dipendente sanzionato solo perché durante l'assenza dal lavoro per malattia a causa di un disturbo depressivo esce di casa

Malattia per depressione

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La Cassazione nella sentenza n. 9647/2021 (sotto allegata) spiega che il lavoratore in malattia a cui è stato diagnosticato un disturbo depressivo, se esce di casa per distrarsi, non tiene una condotta incompatibile con il suo stato di malattia e soprattutto non pregiudica la guarigione e il suo rientro al lavoro. Il licenziamento irrogato per violazione degli obblighi di diligenza, fedeltà e buona fede non è legittimo e il lavoratore va reintegrato e risarcito. Vediamo ora però come si sono svolti i fatti e per quali ragioni gli Ermellini hanno dovuto specificare quanto appena detto.

Un operatore ecologico si rivolge al Tribunale, contestando il licenziamento irrogatogli dalla società datrice perché, assente per malattia dal 14 al 26 agosto 2014, lo stesso ha tenuto un comportamento, ritenuto incompatibile con il suo stato di malattia. Chiede quindi la dichiarazione d'illegittimità del licenziamento, i danni e la reintegra nel suo posto di lavoro.

Il Tribunale accoglie il ricorso, dichiara il licenziamento illegittimo con reintegra del dipendente e dispone in suo favore un risarcimento del danno pari a 10 mensilità della retribuzione. La società datrice ricorre in Appello, ma la Corte conferma la decisione di primo grado.

I giudici rilevano infatti che dal certificato medico presentato dal dipendente risulta una diagnosi di "episodio di depressione maggiore" e una prescrizione di 15 giorni di riposo e cura. Ora, poiché si tratta di una patologia neurologica e che i comportamenti del lavoratore non sono "sintomatici di una simulazione della malattia, né incompatibili con essa, ovvero forieri di ritardi nella guarigione" il licenziamento risulta illegittimo.

Uscire è compatibile con il disturbo depressivo?

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La società datrice però ricorre in Cassazione sollevando due motivi di doglianza.

  • Con il primo lamenta la violazione degli articoli 1175, 1375 e 2104 c.c. e omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia perché il lavoratore "mostrandosi nel periodo di malattia impegnato in attività ricreative, agli avrebbe assunto un comportamento incompatibile con la dichiarata condizione depressiva venendo meno ai propri doveri di collaborazione." I giudici quindi per la società datrice non hanno valutato adeguatamente il disvalore ambientale della condotta del dipendente, basandosi solo sulle risultanze della Ctu.
  • Con il secondo evidenzia che la condotta del dipendente si è svolta in modo da violare i canoni di correttezza, buona fede e diligenza e contesta quindi la conclusione della corte che ha ritenuto insussistente il fatto contestato.

Diagnosi depressione: si può uscire di casa

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La Corte di Cassazione però rigetta il ricorso ritenendo entrambi i motivi sollevati infondati.

Il primo motivo è primo di fondamento in quanto quando un lavoratore è affetto da una patologia che gli impedisce di lavorare non significa che lo stesso si trovi nell'impossibilità di svolgere qualsiasi altra attività.

L'attività extra-lavorativa svolta durante il periodo di malattia del lavoratore risulta contraria ai doveri di correttezza e buona fede solo quando l'attività esterna fa presumere l'inesistenza di una malattia o quando la stessa rischia di pregiudicare il rientro al lavoro.

Il giudice del gravame invece è giunto alla conclusione che la condotta del lavoratore è stata del tutto compatibile con la diagnosi di uno stato ansioso depressivo, anche se meno grave di quello inizialmente diagnosticato di depressione maggiore. La diagnosi non è stata affatto il frutto di un progetto fraudolento e la condotta del lavoratore non è risultata affatto incompatibile rispetto alla guarigione o di ostacolo alla evoluzione positiva della patologia.

Infondato per la Corte anche il secondo motivo di ricorso perché la Corte di Appello ha correttamente giudicato i fatti addebitati non illeciti.

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Scarica pdf Cassazione n. 9647/2021

Foto: 123rf.com
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