Per il Giudice di Pace di Alessandria gli apparecchi di rilevazione della velocità vanno sottoposti a omologazione ex art. 192 C.d.S., illegittime procedure diverse dallo schema previsto dalla legge

Tutor: validità della sanzione

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Tutte le apparecchiature elettroniche di rilevamento della velocità devono essere sottoposte a procedura di omologazione, disciplinata dall'art. 192 del Codice della Strada, mentre ogni diversa procedura, adottata in difformità allo schema legislativamente previsto per tale tipo di apparecchiatura, dovrà ritenersi ritenersi illegittima stante la sua inidoneità a conferire certezza ai rilevamenti.


È la conclusione a cui è giunto il Giudice di Pace di Alessandria, nella sentenza n. 159/2021 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di una società, in persona del legale rappresentante, volto a ottenere l'annullamento del verbale elevato dal Centro Nazionale Accertamento infrazioni per superamento dei limiti di velocità ex art. 142, comma 9, del Codice della Strada, rilevato a mezzo di apparecchiatura elettronica.


Parte ricorrente, vittoriosamente assistita dalla Globoconsumatori Onlus, deduce una serie articolata di argomentazioni a sostegno del gravame, ma a convincere il magistrato onorario ad accogliere l'istanza è la mancata dimostrazione dell'omologazione dell'apparecchio utilizzato per la rilevazione dell'infrazione.

Trasferimento omologazioni da una società all'altra

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In particolare, si evidenzia come la Prefettura convenuta non abbia provveduto al deposito del decreto di omologazione dell'apparecchiatura, indicando in verbale che lo strumento utilizzato per il rilevamento era stato approvato con un decreto, peraltro non prodotto, il quale appare tuttavia riferibile al sistema SICVe-Tutor concesso ad Autostrade per l'Italia S.p.a. e non alla società subentrante Autostrade Tech S.p.a.


Come si legge in sentenza, il trasferimento di tutte le omologazioni concesse al primo soggetto e avvenuto con decreto dirigenziale, deve peraltro ritenersi nullo ex art. 192, comma 5, d.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada) a norma del quale "l'omologazione o l'approvazione dei prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi".


L'amministrazione, prosegue il provvedimento, non ha dimostrato che il dispositivo di rilevamento in oggetto fosse stato debitamente omologato (e non semplicemente approvato) con decreto ministeriale (e non con semplice determina dirigenziale) posto che la legge prescrive che le apparecchiature per il controllo della velocità debbano essere sottoposte ad omologazione, distinguendo nettamente tale procedura da quella di approvazione.


Nello sposare quello che ormai è un orientamento consolidato nella giurisprudenza di merito, nonostante le ambiguità provocate da una comunicazione della Direzione Generale per la sicurezza stradale del MIT, il Giudice di Alessandria richiama una serie di previsioni contenute nel Codice della Strada e anche nel Regolamento di attuazione, nonché la nota sentenza n. 113/2015 della Corte Costituzionale.


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Approvazione e omologazione: procedure differenti

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La procedura prevista per l'approvazione, precisa il Giudice di Pace, deve ritenersi diversa da quella di omologazione, in quanto la prima ricorre qualora si tratti di "richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni" come precisato dal comma 3 dell'art. 192 del Reg. C.d.S. e per la quale sono richiamate, ma solo "per quanto possibile" le procedure previste dal comma 2 per l'omologazione.


Appare evidente come l'omologazione, invece, sia procedura sottoposta "a regole e procedimento più stringenti in ragione del necessario bilanciamento (con le modalità imposte dalla chiara formulazione del comma 6 dell'art. 142 C.d.S. e dall0'art. 45 C.d.S. come interpretato dalla Corte Costituzionale) tra la tutela della sicurezza stradale e quella delle situazioni soggettive dei sottoposti alle verifiche".


Con molta chiarezza, infatti, la Corte Costituzionale, ha rilevato che la tutela di questi ultimi viene in qualche modo compressa per effetto della parziale inversione dell'onere della prova, dal momento che è il ricorrente, contro l'applicazione della sanzione, a dover eventualmente dimostrare il cattivo funzionamento dell'apparecchiatura, onere di difficile assolvimento a causa dell'irripetibilità dell'accertamento.


Tuttavia, la Consulta ritiene che tale limitazioni trovi una ragionevole spiegazione nel carattere di affidabilità che l'omologazione e taratura dell'autovelox conferiscono alle prestazioni di quest'ultimo, e per questo ha dichiarato incostituzionale l'art. 45, comma 6, C.d.S. nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni dei limiti della velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.

Rilevamento della velocità: tutte le apparecchiature devono essere omologate

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Il Giudice di Pace di Alessandria conclude affermando il principio secondo cui tutte le apparecchiature di rilevamento della velocita debbono dunque essere sottoposte a procedura di omologazione disciplinata dall'art. 192 C.d.S. e che ogni diversa procedura adottata in difformità allo schema legislativamente previsto per tale tipo di apparecchiatura debba ritenersi illegittima in quanto inidonea a conferire certezza ai rilevamenti.


Conclusione che trova le sue basi nel combinato disposto delle seguenti norme, puntualmente richiamate in sentenza:

- art. 45 C.d.S., che richiama, al comma 6, l'art. 192 del Regolamento C.d.S. nella parte in cui precisa le modalità di omologazione e approvazione e, al comma 9, sanziona con severe pene pecuniarie chi abusivamente fabbrica, commercializza o utilizza dispositivi o apparecchiature di cui al comma 6 non omologati o comunque difformi dai prototipo omologato o approvato;

- art. 192 Reg. C.d.s., il quale ai commi 2 e 3 differenzia le due procedure dettando la disciplina per l'adozione della prima e richiamando la stessa disciplina anche in relazione all'approvazione ma in questo caso solo "per quanto possibile";

- art. 345 Reg. C.d.S., il quale, stabilendo prescrizioni per quanto concerne gli apparecchi di misurazione della velocità, rappresenta norma di rifermento per la procedura di omologazione;

- art. 14,2 comma 6, C.d.S. che prevede con chiarezza che l'unica procedura prevista per le apparecchiature utilizzate per la misurazione della velocità è quella di omologazione.


Tanto premesso, nel caso in esame, non essendo stata dimostrata l'omologazione dell'apparecchio, va accolto il ricorso e per l'effetto annullato il verbale opposto.


Si ringrazia la Globonsumatori Onlus per l'invio del provvedimento

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