Come viene messa in atto la truffa dello specchietto, come viene punita dal codice penale e quali sono i risvolti particolari di questo reato

Come funziona la truffa dello specchietto

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La "truffa dello specchietto", nota anche come "truffa dello specchietto rotto" è un reato che viene messo in atto fingendo che lo specchietto della propria auto sia stato danneggiato da un'auto in marcia, al fine di farsi dare nell'immediatezza dei fatti del denaro per ripararlo senza coinvolgere l'assicurazione o le forze dell'ordine. Alcuni truffatori poi si spingono oltre, addebitando al malcapitato automobilista anche la responsabilità di piccole ammaccature della carrozzeria, presenti sullo stesso lato dell'automobile in cui si trova lo specchietto.

Come viene messa in atto

In genere per far credere alla vittima predestinata che la sua auto ha colpito lo specchietto dell'auto del truffatore, i truffatori lanciano sassi o piccoli oggetti vicino per simulare un rumore simile a quello dell'urto tra due auto. In seguito l'autore del reato, a bordo della sua auto, si affianca all'auto della potenziale vittima, facendole credere che è stato proprio lui/lei il responsabile del danno arrecato al suo specchietto.

Una volta che il truffatore è riuscito a convincere la vittima di avergli provocato un danno, gli fa credere di voler risolvere bonariamente la questione, chiedendo per la riparazione dello specchietto somme in genere modeste, che si aggirano attorno ai 50 euro.

Come difendersi dai truffatori

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In genere chi mette in atto questa truffa è piuttosto abile e convincente, soprattutto se la vittima predestinata è un giovane neo patentato o una persona anziana. E' necessario però mantenere la calma e non mostrare insicurezza o paura, perché è proprio questo l'obiettivo che vuole ottenere il truffatore. La prima cosa da fare quindi è non ammettere subito la propria responsabilità o far e le proprie scuse per il danno, ma chiedere l'intervento dei vigili o di un parente e che venga compilato il Cid, visto che il veicolo è assicurato. In genere questa richiesta è sufficiente a far desistere il truffatore dai propri propositi e a farlo ritirare di buon ordine.

Ora però analizziamo la truffa dello specchietto dal punto di vista giuridico, cercando di capire quale norma del codice penale viene violata quando si mette in atto questa condotta e le precisazioni della Cassazione su questo illecito penale.

Inquadramento giuridico del reato

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La truffa dello specchietto è punita ai sensi dell'art. 640 c.p che punisce il reato di "truffa" che viene commesso "Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno."

Dalla lettera della norma si evince che la truffa consiste in una simulazione o dissimulazione finalizzata a indurre in errore la vittima, al fine di provocare un danno alla persona offesa con conseguente vantaggio del responsabile o di un terzo. Vantaggio o profitto che nel caso della truffa dello specchietto si identifica con una somma di denaro.

Il sequestro "probatorio" dell'auto

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La truffa dello specchietto, poiché realizzata con un'automobile, può comportare per il responsabile del reato il sequestro probatorio del mezzo, ai sensi dell'art. 253 c.p.p e s.s., che ha a oggetto il corpo del reato e le cose pertinenti allo stesso per accertare i fatti.

Misura che, per la sua legittimità, presuppone il necessario collegamento con il reato. L'auto cioè, per poter essere sequestrata, deve essere stata impiegata per la commissione della truffa.

L'aggravante della minorata difesa

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Come abbiamo anticipato all'inizio non è infrequente che i truffatori dello specchietto tentino di mettere in atto questo reato approfittando di alcuni soggetti, ritenuti particolarmente "deboli". In questi e in altri casi, al truffatore denunciato e portato a processo, potrebbe essere contestato il reato di truffa, aggravato dalla minorata difesa.Vediamo in quali casi, per la Cassazione in particolare, la truffa dello specchietto è aggravata dalla minorata difesa.

Traffico e strade strette aggravano la truffa

Come chiarito dalla Cassazione n. 40268/2017, che nel caso di specie ha respinto la doglianza con cui l'imputato ha contestato l'illegittimità del riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa, ritenendola infondata "le truffe gestite dall'indagato risultavano consumate in strade strette e densamente trafficate, il che rendeva maggiorente credibile il tamponamento abbattendo, per la verosimiglianza dell'evento correlata all'ambiente, le capacità critiche e reattive delle vittime."

Truffare un anziano aggrava il reato

La minorata difesa spesso è stata riconosciuta dalla Cassazione quando la vittima della truffa dello specchietto è una persona di una certa età. Nella sentenza n. 24582/2018 la Cassazione ha infatti confermato la decisione della Corte di Appello, impugnata dagli imputati, poiché la stessa "ha tratto la sussistenza dell'aggravante della minorata difesa della vittima, soggetto quasi ottantenne, sulla base di una ricostruzione dei fatti accaduti che l'hanno portata a ritenere che l'anziana persona offesa fosse stata selezionata dagli imputati proprio per la sua età, in ragione della quale aveva potuto credere erroneamente, per un affievolimento del livello percettivo, di aver procurato un danno all'automobile sulla quale viaggiavano gli imputati, in realtà del tutto inesistente." Nel caso di specie, per gli Ermellini, come rilevato anche dal giudice dell'impugnazione, si è manifestata in concreto: "quella particolare vulnerabilità pretesa dalla pacifica giurisprudenza di legittimità per ritenere configurabile l'aggravante quando si tratti di persone anziane."

La minorata difesa dell'anziano va accertata caso per caso

Di recente la Cassazione nella sentenza n. 12801/2021, sulla minorata difesa legata all'età avanzata della vittima ha precisato che, secondo la giurisprudenza prevalente, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 cod. pen. "l'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza della vittima, dovendo essere valutata la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità del soggetto passivo dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggi"

Di conseguenza: "ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa, l'età avanzata della vittima del reato, a seguito delle modificazioni legislative introdotte dalla legge n. 94 del 2009, è rilevante nel senso che impone al giudice di verificare, allorché il reato sia commesso in danno di persona anziana, se la condotta criminosa posta in essere sia stata agevolata dalla scarsa lucidità o incapacità di orientarsi da parte della vittima nella comprensione degli eventi secondo criteri di normalità."

Aggravante della minorata difesa che, come chiarito sempre da questa recente sentenza, rende il reato di truffa, così come contemplato dall'art. 640 c.p. procedibile d'ufficio, ovvero senza che sia necessaria la querela della persona offesa.

Leggi anche:

- La truffa - art. 640 c.p.

- Truffa dello specchietto aggravata se in danno di un anziano


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