- Quando si applica il rito Fornero
- Rito Fornero: le fasi
- Opposizione Fornero
- Rito Fornero: i termini
- Chiamata del terzo
- Reclamo rito Fornero
Quando si applica il rito Fornero
[Torna su]
La disciplina del rito Fornero, dettata dall'articolo 1, commi da 47 a 68, della legge numero 92/2012, è stata abrogata dal decreto legislativo n. 149/2022 che ha dato attuazione alla riforma del processo civile della ex Ministra della Giustizia Marta Cartabia.
La disciplina transitoria prevede l'applicazione del rito Fornero solo per le cause interessate da questo rito che sono state introdotte fino al 28 febbraio 2023, data in cui sono in vigore le norme del codice di procedura civile dedicate ai licenziamenti e contenute nel capo I bis del libro II dedicato al processo di cognizione.
Fatta questa premessa occorre ricordare l'ambito di applicazione di tale particolare procedura: la stessa interessava le controversie che avevano come oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 dello statuto dei lavoratori.
In tali casi, il rito si applicava anche se in giudizio era necessario risolvere delle questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.
Alla luce di quanto detto, vediamo il funzionamento del rito Fornero, che potrebbe interessare qualche causa in corso.
Rito Fornero: le fasi
[Torna su]
Il rito Fornero si svolge attraverso diverse fasi, che andiamo ad analizzare.
Il ricorso
Il processo si apre con ricorso, da presentare al tribunale in funzione di giudice del lavoro, nel quale vanno indicati:
- l'ufficio giudiziario;
- le parti;
- l'oggetto;
- le ragioni della domanda;
- le conclusioni.
È possibile proporre esclusivamente domande per le quali è previsa l'applicazione del rito Fornero: eventuali domande diverse sono ammesse solo se fondate sugli identici fatti costitutivi.
Gli eventuali documenti devono essere depositati in duplice copia.
L'udienza di comparizione delle parti
Una volta ricevuto il ricorso, il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione, durante la quale, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede agli atti di istruzione richiesti o disposti d'ufficio, nel modo che ritiene più opportuno.
L'ordinanza decisione
Esaurita l'istruttoria, il giudice provvede ad accogliere o rigettare la domanda con ordinanza immediatamente esecutiva, la cui efficacia può comunque essere sospesa o revocata laddove venga proposta opposizione e sino alla pronuncia che definisce il relativo giudizio.
Opposizione Fornero
[Torna su]
Contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto è possibile proporre opposizione, con ricorso analogo a quello che apre il rito del lavoro ordinario. Con esso non è tuttavia possibile proporre domande diverse da quelle che legittimano il rito Fornero, a meno che non siano fondate sui medesimi fatti costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa è comune o dai quali si intende essere garantiti.
All'udienza di discussione disposta a seguito di opposizione, il giudice:
- sente le parti,
- procede agli atti di istruzione ammissibili e rilevanti richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio;
- dà alle parti, se lo ritiene opportuno, un termine per il deposito di note difensive sino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione;
- accoglie o rigetta la domanda con sentenza (da depositare in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione) provvisoriamente esecutiva e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Rito Fornero: i termini
[Torna su]
Quanto ai termini, la legge Fornero prevede che:
- l'udienza di comparizione delle parti deve svolgersi non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso;
- il ricorso e il decreto che fissa l'udienza vanno notificati entro il termine stabilito dal giudice, non inferiore a venticinque giorni prima dell'udienza. Vi provvede il ricorrente, anche tramite p.e.c.;
- il resistente deve costituirsi entro il termine stabilito dal giudice, non inferiore a cinque giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti;
- l'eventuale opposizione contro l'ordinanza di accoglimento o rigetto va proposta entro trenta giorni dalla sua notificazione o comunicazione, se anteriore;
- la relativa udienza di discussione è fissata entro sessanta giorni dal deposito del ricorso in opposizione;
- l'opposto può costituirsi fino a dieci giorni prima dell'udienza;
- l'opponente deve notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza all'opposto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.
Chiamata del terzo
[Torna su]
È possibile che l'opposto intenda chiamare un terzo in causa: in tal caso, egli deve farne dichiarazione nella propria memoria difensiva, a pena di decadenza.
Se è fatta la chiamata, il giudice deve fissare una nuova udienza (entro i sessanta giorni successivi) e disporre che le parti notifichino al terzo il provvedimento, il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione dell'opposto.
Il terzo deve costituirsi almeno dieci giorni prima della nuova udienza.
Reclamo rito Fornero
[Torna su]
L'opposizione non è l'ultima fase possibile del rito Fornero, in quanto la sentenza che decide sul relativo ricorso può essere oggetto di reclamo, che va proposto con ricorso da depositare in Corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore.
In sede di reclamo non è possibile ammettere nuovi mezzi di prova o documenti, ad eccezione di quelli che il collegio ritenga indispensabili ai fini della decisione o la parte dimostri di non aver potuto proporre prima per causa ad essa non imputabile.
In presenza di gravi motivi è possibile che venga sospesa l'efficacia della sentenza reclamata.
Nel corso dell'udienza di discussione, fissata nei successivi sessanta giorni, la corte d'appello:
- sente le parti;
- procede agli atti di istruzione ammessi, nel modo che ritiene più opportuno e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio;
- provvede con sentenza ad accogliere o rigettare la domanda.
Se lo ritiene opportuno, la corte concede alle parti termine per il deposito di note difensive sino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione.
La sentenza, che va depositata in cancelleria completa di motivazione entro dieci giorni dall'udienza di discussione, può essere oggetto di ricorso per cassazione, da proporre, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, se anteriore. L'udienza di discussione è fissata dalla Corte di cassazione non oltre sei mesi dalla proposizione del ricorso.
• Foto: 123rf.com