Gli obblighi del vettore in caso di volo deviato su altro aeroporto sono stabiliti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 22 aprile 2021

Regolamento CE 261/04: i diritti dei passeggeri aerei

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Il Regolamento CE 261/04 è stato adottato dal legislatore europeo in un momento storico in cui stava aumentando in maniera esponenziale il numero dei cittadini che utilizzavano l'aereo come mezzo di trasporto. In particolare, tale legislatore aveva notato che nei confronti di questi passeggeri, spesso, le compagnie aeree adottavano atteggiamenti che violavano i loro diritti. Emblematico è il caso dell'abuso del negato imbarco per overbooking, ossia per sovraprenotazione dei posti a bordo dell'aeromobile. In quegli anni, infatti, molte compagnie esercitavano questa pratica legale per evitare di ritrovarsi con posti vuoti a bordo dell'aeromobile senza, però, fornire ai passeggeri delle garanzie in merito ai loro diritti discendenti dal contratto di trasporto. Ed ecco il motivo per il quale con il predetto Regolamento sono stati introdotti una serie di diritti invocabili da parte del passeggero nelle ipotesi di volo cancellato, volo in ritardo e negato imbarco per overbooking.

Questi diritti possono così riassumersi:

1. rimborso del prezzo pieno del biglietto del volo, se questo non viene utilizzato dal passeggero a causa della cancellazione o del negato imbarco;

2. imbarco su un volo alternativo a quello cancellato o sul quale è stato negato l'imbarco. Si tratta di una misura alternativa al rimborso del biglietto e deve avere caratteristiche che rispettano le esigenze del passeggero;

3. compensazione pecuniaria, ossia risarcimento forfettario, per ristorare i disagi patiti a causa del disservizio aereo;

4. sistemazione in albergo a spese della compagnia aerea quando il volo alternativo a quello cancellato o su cui è stato negato l'imbarco partirà il giorno seguente;

5. cibi e bevande durante l'attesa in aeroporto per l'imbarco sul volo in ritardo oltre le 2 ore o sul volo alternativo a quello cancellato o su cui è stato negato l'imbarco per overbooking;

6. telefonate e messaggi a carico della compagnia aerea durante l'attesa in aeroporto se il volo parte con oltre 2 ore di ritardo o se il volo è stato cancellato o è in overbooking.

In caso di volo dirottato?

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Il Regolamento CE 261/04 non contempla espressamente l'ipotesi in cui il volo subisca una deviazione presso un aeroporto diverso rispetto a quello di destinazione originaria.

Tuttavia, l'articolo 8 prevede che se il vettore offre al passeggero un volo alternativo per un aeroporto diverso rispetto a quello di destinazione originaria, la compagnia aerea deve farsi carico delle spese di trasferimento tra il nuovo aeroporto e quello indicato nel contratto di trasporto (conferma della prenotazione).

Nulla ci dice in merito al diritto a compensazione pecuniaria. Fondamentale è, pertanto, l'attività interpretativa dei Giudici della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

La sentenza della Corte di Giustizia UE - Causa C-826/19

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La sentenza in parola è scaturita da una serie di questioni pregiudiziali sollevate da una corte d'appello austriaca, la quale è stata adita da un passeggero aereo che chiedeva la condanna di Austrian Airlines al pagamento della compensazione pecuniaria per il fatto che il suo volo era stato deviato presso l'aeroporto di Berlino Schonefeld anziché atterrare presso l'aeroporto di Berlino Tegel, così come previsto nella sua prenotazione. Il Tribunale austriaco di primo grado aveva rigettato il ricorso del passeggero, ritenendo che non essendovi stato un ritardo all'arrivo superiore alle 3 ore egli non aveva diritto al risarcimento forfettario. La compagnia aerea nei due gradi di giudizio, oltre a sostenere il mancato superamento della soglia delle 3 ore (si vedano sentenze Sturgeon del 2009 e Nelson del 2012 della Corte di Giustizia UE), aveva anche evidenziato il fatto che il dirottamento era stato determinato dalle condizioni metereologiche avverse che avevano interessato l'aeroporto di Tegel e che avevano influenzato la regolare operatività dei voli precedenti. La Corte d'appello austriaca, pertanto, chiedeva al Giudice europeo se nel caso di volo deviato per condizioni metereologiche avverse fosse dovuta la compensazione pecuniaria al passeggero.

Deviazione presso altro aeroporto

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I Giudici hanno esaminato tale questione argomentando dall'articolo 8 comma 3 del Regolamento CE 261/04, che stabilisce che in caso di volo alternativo a quello cancellato o sul quale viene negato l'imbarco, il vettore si deve fare carico delle spese di trasferimento tra l'aeroporto di destinazione effettiva e quello originario se gli scali si trovano nella medesima città o regione. La norma non definisce il concetto di città o regione.

Con la sentenza in esame i Giudici hanno interpretato in modo estensivo i due concetti stabilendo che in ogni caso di deviazione la compagnia deve farsi carico di tali spese di trasferimento e non anche quando l'aeroporto di atterraggio effettivo si trova nella medesima città o regione dell'aeroporto di destinazione originaria. In caso di omessa presa in carico, il passeggero ha diritto al rimborso delle spese.

Diritto a compensazione pecuniaria in caso di volo dirottato

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In merito a questo diritto, la Corte ha chiarito alcuni importanti punti che consentono al passeggero di reclamare un risarcimento per i disagi ad egli arrecati dal vettore a seguito e a causa della deviazione del volo:

1. la compensazione pecuniaria può essere reclamata soltanto se il ritardo del volo dirottato è pari o superiore alle 3 ore;

2. il ritardo viene calcolato tenendo conto dell'orario in cui il passeggero giunge effettivamente presso l'aeroporto di destinazione originaria o comunque presso un aeroporto ad egli gradito e concordato con il vettore;

3. la deviazione del volo non deve essere imputabile a circostanze eccezionali, ossia a cause di forza maggiore, come il maltempo o la chiusura improvvisa dell'aeroporto di destinazione. Spetta al vettore dimostrare l'esistenza della circostanza eccezionale nonché di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare danni al passeggero.

Conclusioni

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La sentenza, qui commentata, aggiunge un altro importante tassello al quadro dei diritti dei passeggeri del traffico aereo, la cui cornice è il Regolamento CE 261/04. Infatti, non è rara l'ipotesi della deviazione del volo presso aeroporto diverso rispetto a quello programmato. Basti pensare a tutte le volte in cui, ad esempio, l'aeroporto di Catania è stato chiuso al traffico aereo a causa delle ceneri e dei lapilli dell'Etna che hanno invaso le piste dello scalo, costringendo i voli in arrivo ad atterrare presso aeroporti vicini, come quello di Comiso o di Palermo. In casi del genere, dunque, i passeggeri possono invocare il Regolamento CE 261/04 per ottenere il trasferimento presso l'aeroporto di destinazione originaria, mentre non potranno far valere il loro diritto alla compensazione pecuniaria, posto che l'eruzione del vulcano costituisce una circostanza eccezionale (si veda Sentenza Corte Giustizia UE del 31 gennaio 2013 in merito al caso dell'eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull).

Avv. Luca Vancheri

Foro di Benevento

email: info@vancherilex.it

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