- La prova della cessione del credito
- Gli orientamenti contrastanti
- Il provvedimento del Tribunale di Roma
La prova della cessione del credito
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Sono sempre più numerosi i provvedimenti, dei diversi tribunali, che sospendono l'efficacia esecutiva del titolo posto alla base di un pignoramento, per mancanza di prova, in capo al cessionario, della cessione del credito bancario.
È sempre più frequente, nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, che venga sollevata, da parte opponente, l'eccezione del difetto di legittimazione attiva del cessionario a causa della mancata produzione in giudizio del contratto di cessione.
Si è ritenuto, per costante giurisprudenza sul punto, che per dimostrare la cessione del credito, fosse sufficiente la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione, depositando infine in giudizio un estratto della Gazzetta relativa a quella cessione.
Tuttavia ultimamente, il problema della prova del credito ceduto, nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, ex art. 58 del Testo Unico Bancario e ai sensi della legge 130/1999, meglio conosciuta come "Legge sulla Cartolarizzazione", ha dato vita a due orientamenti contrastanti.
Gli orientamenti contrastanti
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Secondo un orientamento consolidato, al cessionario era sufficiente allegare in giudizio l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58, co. II, T.U.B., per dimostrare l'avvenuto trasferimento del credito in proprio favore, purché l'avviso consentisse di individuare con certezza, verificando alcune caratteristiche comuni, i crediti oggetto della cessione in blocco. Un principio questo confermato da molte sentenze della Cassazione (ex multis Cass. n. 17110/2019 e n. 31188/2017).
Altro orientamento invece, sinora minoritario, introdotto dalla sentenza di Cassazione n. 22268/2018 poi seguita da altre, ha ritenuto invece che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale non basta a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa, ma è doveroso individuare invece con certezza il contenuto del contratto di cessione.
La pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, secondo la sopra richiamata sentenza, esonera solo la cessionaria dal notificare la cessione del credito al titolare del debito ceduto, ed a null'altro.
Il provvedimento del Tribunale di Roma
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Dopo la sentenza della Corte di Cassazione del 2018, si sono diffuse, e non poteva essere diversamente, le ordinanze di numerosi tribunali che, dando seguito a questo orientamento, hanno ritenuto non sufficiente, per provare la cessione del credito, il deposito nel fascicolo di causa, di un estratto della Gazzetta Ufficiale e questo in quanto: "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto" (Cass., sez. III, 31/01/2019, n. 2780).
Parte della giurisprudenza di merito dunque, sulla base di questa interpretazione, ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo al cessionario del credito per non aver dato prova specifica della cessione di quel preciso credito.
Il Tribunale di Roma inoltre, proprio a causa della mancata prova specifica in giudizio della cessione del credito contestato, ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo posto alla base della procedura esecutiva.
Scarica pdf provvedimento Trib. RomaEsperta di diritto amministrativo, bancario e gestione della crisi d'impresa (sovraindebitamento). Iscritta anche nell'albo del Ministero della Giustizia nel registro dei gestori della crisi del sovraindebitamento.
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