- Condanna per atti persecutori
- Contatti con la ex compagna solo per poter fare il padre
- Per il reato di stalking basta che la vittima cambi le proprie abitudini
Condanna per atti persecutori
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Affinché si configuri il reato di stalking la condotta del soggetto agente deve alternativamente provocare nella vittima sentimenti di ansia perdurante, paura e timore per la propria incolumità o per quella delle persone care o indurre la stessa a cambiare le proprie abitudini di vita.
Corretta quindi la condanna per atti persecutori che ha raggiunto l'ex compagno della vittima che, con la scusa di vedere il figlio nato dalla loro relazione, ha iniziato a perseguitare la donna in modo così assillante da costringerla a uscire meno di casa o a farsi accompagnare da qualcuno quando non ne poteva fare a meno. Basta infatti una delle conseguenze contemplate dall'art. 612 bis c.p, come ha ribadito la Cassazione nella sentenza n. 15625/2021 (sotto allegata), per ritenere integrato il reato di atti persecutori. Ora però vediamo cosa è successo nel dettaglio.
Il giudice di seconde cure conferma la sentenza emessa in primo grado nei confronti dell'imputato e lo condanna a un anno di reclusione e al risarcimento dei danni della persona offesa, sua ex compagna e madre di suo figlio, nei cui confronti ha messo in atto condotte che hanno integrato il reato di atti persecutori.
Contatti con la ex compagna solo per poter fare il padre
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L'imputato però non accetta l'esito del giudizio d'appello e ricorre nei confronti di detta sentenza sollevando 4 motivi di doglianza.
- Con il primo contesta l'addebito per il reato di atti persecutori sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo perché i suoi contatti con la persona offesa erano giustificati dal voler esercitare il suo ruolo di padre nei confronti del figlio nato dalla loro relazione, visto che la ex compagna, a causa dei dissidi legati al mantenimento voleva impedirgli di vedere il bambino.
- Con il secondo e terzo motivo deduce motivazione illogica e contraddittoria in relazione alla prova del reato poiché dal materiale probatorio è emersa l'ostilità della vittima nei confronti dell'ex compagno, dimostrata da diverse querele reciproche.
- Con il quarto si lamenta la mancata riqualificazione del reato di atti persecutori in quello di molestia o disturbo alle persone contemplato dall'art 660 c.p, visto che manca la prova dell'aver cagionato alla vittima un grave stato d'ansia, paura o un fondato timore per l'incolumità propria o di un congiunto. L'imputato infine si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Per il reato di stalking basta che la vittima cambi le proprie abitudini
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La Corte di Cassazione dichiara il ricorso dell'imputato inammissibile per le ragioni che si vanno a illustrare.
Gli Ermellini evidenziano che nel caso di specie l'imputato è stato condannato per il reato di atti persecutori in quanto lo stesso ha molestato in maniera ossessiva la ex compagna con appostamenti nei pressi della casa e del posto di lavoro della ex compagna, aggressioni verbali, insistente suono del citofono di casa, telefonate invadenti, minacce e tentativi di contatti fisici. Condotte che hanno indotto la vittima a uscire meno di casa per non incontrare il suo ex compagno e, se costretta a farlo, a farsi accompagnare da qualcuno, maturando un persistente stato di ansia e timore per la propria incolumità.
Il primo motivo di ricorso quindi per la Cassazione è del tutto fuori fuoco. La Corte d'Appello ha infatti evidenziato l'ossessività della condotta dell'imputato, che rientra nelle sue modalità abituali di contattare la vittima dopo la fine della loro relazione. Non rileva, come ha giustamente sottolineato il giudice di secondo grado, il movente di tali condotte, come l'addotto pretesto di volersi prendere cura del figlio, anche perché non sempre i contatti con la vittima, erano motivati dalla volontà di essere più presente nella vita del minore. Ricorda infatti la Cassazione che ai fini della configurazione del reato di stalking è sufficiente il dolo generico, ossia la volontà di minacciare e molestare nella consapevolezza di produrre in via alternativa uno degli effetti previsti dalla norma.
Prive di rilievo anche le censure esposte nel secondo e terzo motivo in quanto la persona offesa è risultata del tutto credibile, così come i testimoni, per non parlare delle prove risultanti dai messaggi telefonici acquisiti.
Per quanto riguarda l'errata qualificazione della condotta come molestia o disturbo alle persone, la Cassazione evidenzia che nel caso di specie non è configurabile tale reato, ma quello di atti persecutori in quanto la vittima non solo è caduta in un grave stato d'ansia, ma a causa dell'imputato, è stata costretta a cambiare le proprie abitudini di vita, come uscire meno di casa e farsi accompagnare sempre da qualcuno quando doveva farlo.
La Corte del resto ricorda che, come già precisato anche nella recente sentenza 3781/2020 "Tanto basta a ritenere sussistente il reato in capo al ricorrente, poiché il delitto di atti persecutori ha natura di reato abituale e di danno di eventi alternativi eventualmente concorrenti tra loro, ciascuno dei quali idoneo a configurarlo."
Nel caso di specie, rileva la Corte che "oltre allo stato d'ansia sintomatico del grave turbamento arrecato alla vittima, su cui pure non possono nutrirsi dubbi di sussistenza della prova, alla luce dei criteri sopraddetti e per come risulta dalla coerente ricostruzione svolta dalle due sentenze di perito, è stato accertato e soprattutto un secondo evento tipico, e cioè il mutamento delle abitudini di vita causato dalla condotta dell'autore delle molestie persecutorie."
Infondata infine la lamentela relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche, ben motivato dalla Corte d'Appello, che ha tenuto conto, ai fini di tale esclusione, della gravità della condotta dell'imputato.
Scarica pdf Cassazione n. 15625/2021• Foto: 123rf.com