Chi è tenuto a contribuire al mantenimento della prole deve provare la propria impossibilità non la capacità economica di chi ha diritto alla misura

Violazione degli obblighi di assistenza familiare

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Chi è tenuto a corrispondere il contributo alla ex per il mantenimento dei figli deve provare la sua impossibilità ad adempiere, non la capacità di provvedere ai figli dell'avente diritto. Queste le ragioni per la quali la Cassazione ha respinto il ricorso di un uomo che in appello e di nuovo in Cassazione ha fatto presente che, non sussistendo lo stato di bisogno dei figli ai quali provvedeva da diversi anni la moglie, non può essere ritenuto responsabile per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Queste le delucidazioni contenute nella breve sentenza della Suprema Corte n. 16183/2021 (sotto allegata), al termine della vicenda che si va a illustrare.

Il giudice di seconde cure conferma la condanna dell'imputato per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, ma riduce la pena, in virtù del riconoscimento delle attenuanti generiche, per non avere corrisposto alla madre affidataria l'assegno mensile per i figli e la quota delle spese straordinarie. Incontestato per la Corte il periodo dell'inadempimento

dal 2009 al 2011, corretta l'avvenuta costituzione di parte civile, così come la modifica dell'imputazione da parte del PM e il rispetto dei termini per il deposito della lista testi.

Se non c'è stato di bisogno sussiste il reato?

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L'imputato contesta l'esito del giudizio d'impugnazione e ricorre in Cassazione, sollevando tre motivi.

  • Con il primo contesta le questioni procedurali già sollevate in appello e respinte.
  • Con il secondo lamenta invece la ricostruzione dei fatti che hanno portato alla sua condanna contestando in particolare la sussistenza dello stato di bisogno degli aventi diritto al mantenimento e il mancato accertamento della sua capacità economica a fare fronte all'impegno.
  • Con il terzo infine si duole dell'entità della pena irrogata nei suoi confronti.

L'obbligato deve provare la propria difficoltà economica

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La Cassazione, poco convinta delle ragioni di doglianza sollevate dall'imputato, rigetta il ricorso perché inammissibile.

Il primo motivo deve ritenersi manifestamente infondato perché si limita a riproporre gli stessi motivi d'impugnazione già sollevati in appello e sui quali la Corte si è già pronunciata esaustivamente.

Il secondo è inammissibile perché si limita a proporre una diversa valutazione delle prove. L'imputato interpreta in modo errato la norma nel ritenere che manca la prova della propria disponibilità economica a provvedere, in quanto quando sussiste un obbligo nei confronti dei propri congiunti l'onere dell'obbligato è dimostrare la propria impossibilità ad adempiere e non la capacità economica di chi ha diritto al contributo.

Il terzo infine deve essere respinto perché non competono alla Cassazione le valutazioni di merito necessarie a determinare la pena.

Leggi anche:

- Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare

- Obblighi di assistenza familiare: quando non c'è reato

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