- L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro
- Il diritto e il dovere al lavoro
- La tutela del lavoro
- Il diritto alla retribuzione
- Parità dei diritti uomo-donna nel lavoro
- Il diritto all'assistenza e alla previdenza
- La libertà sindacale
- Il diritto di sciopero
L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro
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Con questo articolo e con questo principio fondamentale si apre il testo della nostra Carta Costituzionale.
Le ragioni sono da rinvenire nel periodo in cui è stato elaborata la nostra Carta dei diritti fondamentali, che ha coinciso con il dopo guerra, quando tutto era da ricostruire e il contributo dei lavoratori era ritenuto indispensabile per avviare ex novo lo sviluppo economico del paese e dare ai lavoratori uno stimolo per costruire il proprio futuro.
Il lavoro viene considerato dai nostri padri costituenti il vero fondamento della democrazia, un diritto che permette a ogni individuo di essere anche un buon cittadino. L'art. 2 della Costituzione però precisa che i diritti inviolabili dell'uomo si svolgono prevalentemente all'interno delle varie formazioni sociali, anche di natura economica, nelle quali l'uomo sviluppa la propria personalità e compie anche il proprio dovere di solidarietà attraverso il pagamento delle tasse e la partecipazione alla vita sociale, svolgendo attività di varia natura nell'interesse della collettività.
Per fare tutto questo però è necessario garantire a tutti i lavoratori una condizione di uguaglianza, che non deve essere puramente formale, ma sostanziale, come sancito dall'art. 3 della Costituzione. Alla Repubblica infatti spetta il compito di rimuovere anche le disuguaglianze di natura economica e sociale, affinché tutti possano prendere parte attiva all'organizzazione sociale, politica ed economica del paese.
Il diritto e il dovere al lavoro
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Prima di elencare i diritti dei lavoratori l'art. 4 della Costituzione specifica che non solo il diritto al lavoro è riconosciuto, ma che è compito della Repubblica promuovere e incentivare tutte quelle condizioni capaci di renderne effettivo l'esercizio, visto che grazie al lavoro ogni cittadino può provvedere al proprio sostentamento e della famiglia. Diritto, ma anche dovere di lavorare, naturalmente nel rispetto delle possibilità e delle scelte di ciascuno, al fine di contribuire allo sviluppo e al progresso materiale e spirituale della società. Ogni lavoro infatti è dignitoso e contribuisce alla crescita del Paese.
La tutela del lavoro
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Diritto e dovere al lavoro che risulterebbero zoppi senza la tutela prevista dall'art. 35 del testo, ai sensi del quale si prevede che: "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori."
Diritto al lavoro che non viene quindi limitato ad attività finalizzata al sostentamento e al pagamento delle tasse allo sviluppo del paese. Il lavoro viene infatti concepito anche come strumento di elevazione in un'ottica internazionale e aperta, come sancito dalla disposizione che assegna alla Repubblica il compito di promuovere e favorire "gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro" e a riconoscere "la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale" e tutelare "il lavoro italiano all'estero."
Il diritto alla retribuzione
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Uno dei diritti dei lavoratori più importi affermati dalla nostra Costituzione è quello a una giusta retribuzione. Un concetto che la nostra carta fondamentale definisce come il diritto a un avere una retribuzione proporzionata sia alla qualità che alla quantità del lavoro che si svolge e in grado di assicurare al lavoratore, ma anche alla sua famiglia, un'esistenza libera e dignitosa.
Un diritto che può essere tutelato grazie alla presenza nel nostro ordinamento del giudice del lavoro, che ha la competenza a trattare tutte le questioni che hanno a che fare con la violazione diritti che il nostro ordinamento riconosce ai lavoratori. Diritto che viene comunque garantito, in molti settori, dai contratti collettivi, che prevedono minimi salariali.
Il diritto al riposo e alle ferie retribuite
L'art. 36, che come abbiamo appena visto, prevede il diritto a una giusta retribuzione, al comma 2 contempla anche il diritto al riposo. In questo caso però la Costituzione non da indicazioni precise, si limita infatti a rinviare alla legge la determinazione della durata massima della giornata lavorativa (40 ore settimanali) e a stabilire che il lavoratore ha diritto sia al riposo settimanale che a ferie annuali retribuite, senza possibilità di rinunciarvi.
Parità dei diritti uomo-donna nel lavoro
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L'art. 37 della Costituzione riconosce invece alla donna che lavora gli stessi diritti e la stessa retribuzione che spettano all'uomo, naturalmente a parità di lavoro. La seconda parte della norma, espressione di una cultura patriarcale, che a oggi si rivela quanto mai superata, prevede, solo per la donna, che "Le condizioni del lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione."
La tutela del lavoro minorile
L'art. 37 continua invece tutelando i minori e affidando alla legge il compito di metter un tetto, un limite all'età minima per lavorare. Alla Repubblica inoltre è affidato il compito di tutelare il lavoro dei minori con norme speciali, al fine di garantire loro, a parità di lavoro con un adulto, il diritto a una giusta retribuzione. Una norma che ha avuto il pregio di superare la condizione di sfruttamento del lavoro minori, ancora assai diffusa all'inizio del secondo scorso e che in alcuni paesi del mondo è ancora presente.
Il diritto all'assistenza e alla previdenza
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L'art. 38 della Costituzione realizza invece pienamente il principio di solidarietà, attribuendo allo Stato il compito di tutelare e assistere coloro che non riescono da soli a procurarsi i mezzi necessari per vivere. La norma si riferisce agli inabili al lavoro, ai quali deve essere garantita l'assistenza sociale, il mantenimento, l'avviamento e l'educazione professionale, ma anche a coloro che non riescono da soli a provvedere alle loro necessità perché vittime d'infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria.
Competenti a erogare le misure di assistenza gli Istituti che fanno parte del nostro sistema di previdenza sociale, gestito dall'Inps e dall'Inail.
La libertà sindacale
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La Costituzione all'art. 39 afferma la libertà dell'organizzazione sindacale, ossia il diritto di ogni lavoratore di far parte della organizzazione sindacale da cui si sente maggiormente rappresentato, così come di non aderire ad alcun sindacato.
Il diritto di sciopero
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La Costituzione afferma infine il diritto di sciopero, a condizione che lo steso venga esercitato nel perimetro delle leggi che lo disciplinano. Ricordiamo al riguardo e in particolare che i dipendenti dei settori pubblici essenziali come trasporti, scuola, ospedali ecc. sono sottoposti a dei limiti per quanto riguarda l'esercizio concreto di questo diritto per la necessità di bilanciarlo con diritti altrettanto fondamentali che, l'arresto delle attività provocato dallo sciopero, potrebbe seriamente pregiudicare.
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