Lo stato dell'arte della giustizia civile a oltre un anno dall'inizio dell'emergenza sanitaria, le novità sulla mediazione e l'importanza della formazione

Lo stato dell'arte della giustizia civile ai tempi del Covid

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Come noto, la pandemia da SARS-CoV-2 ha provocato uno stravolgimento anche nel traffico giuridico e nelle consuete modalità di svolgimento dei rapporti contrattuali fra i soggetti, che ha imposto al Legislatore di intervenire tempestivamente. Conseguentemente, è ragionevole ipotizzare un sostanziale incremento del contenzioso presso gli uffici giudiziari una volta venuti meno gli effetti dei provvedimenti in merito alla sospensione di sfratti, procedure di esecuzione e concorsuali, di licenziamenti e del contenzioso bancario.

In questo contesto la riforma della giustizia civile appare inderogabile, essendo ampiamente diffusa la consapevolezza della grave quanto inaccettabile lentezza del percorso giurisdizionale.

Al fine di rendere efficiente la risposta di giustizia è necessario individuare gli obiettivi e immaginare soluzioni innovative per un impatto positivo immediato e che nel medio-lungo periodo siano in grado di disegnare un sistema che, nella sua complessità, sia equilibrato e sostenibile.

Nel suo primo intervento in Parlamento, il Ministro della Giustizia Marta Cartabia ha ribadito quanto segue: «è un dato di esperienza consolidata che le forme alternative di risoluzione producano effetti virtuosi sull'amministrazione della giustizia. Tutt'altro che alternative, queste forme rivestono un ruolo di complementarietà e di coesistenza».

Purtuttavia, da un recente studio realizzato (sulla base dei dati forniti dal Ministero della Giustizia) da Adr Center, organismo specializzato nella gestione del conflitto, emerge che le misure di mediazione, pur determinando effetti deflattivi significativi sulla giustizia civile, restano ancora poco impiegate. L'obbligo, introdotto dal d.lgs. n. 28/2010, di partecipare a un «primo incontro» di mediazione come condizione di procedibilità in alcune materie del contenzioso civile e commerciale, ha prodotto un calo di iscrizione di controversie in tribunale in numerosi ambiti (diritti reali, usucapione

, successioni, contratti assicurativi e finanziari). Lo Studio sottolinea che nel corso degli anni 2013-2019 il tasso medio di deflazione delle iscrizioni è stato del 34 %, con punte del 58 % nelle controversie in materia di usucapione.

Ciononostante, si osserva che all'obbligo di partecipazione di persona a un primo incontro di mediazione sono sottratti ampi settori del contenzioso, come le controversie derivanti da obblighi contrattuali, da responsabilità extra-contrattuale e da rapporti societari. Ne deriva che nonostante le potenzialità, il ricorso alla mediazione resta ancora limitato.

Le materie per le quali è prevista la partecipazione obbligatoria all'incontro di mediazione sono pari al 15% delle iscrizioni, mentre sono quasi l'87% le mediazioni proseguite con il consenso delle parti raccolto durante il primo incontro. Invero, diversi indicatori evidenziati nello studio succitato confermano l'effetto deflattivo prodotto dal primo incontro di mediazione pari al 20% (dopo il primo anno) che nel tempo ha raggiunto la media di circa il 40% con punte fino al 50% in alcune materie quali i diritti reali e l'usucapione.

Le esigenze sopra esposte erano state altresì sostenute dal Centro Studi di Confindustria nel rapporto dal titolo «La Giustizia più veloce accelera l'economia», ove si sottolinea come l'adozione di strumenti di soluzione delle liti alternativi al giudizio sia condizione imprescindibile per deflazionare il contenzioso civile e commerciale. In quest'ottica, il potenziamento del procedimento di mediazione, consentirebbe a cittadini e imprese di definire il contenzioso in tempi ragionevoli e a costi contenuti, favorendo la soluzione delle controversie in ambito stragiudiziale e con l'ulteriore vantaggio di non compromettere le relazioni preesistenti. Quanto sopra è cruciale per i rapporti tra imprese che, per loro natura, sono destinati a durare nel tempo e su cui, invece, la controversia giudiziaria normalmente incide in modo traumatico.

Tali richieste trovano autorevole sostegno nelle parole pronunciate per l'inaugurazione dell'anno giudiziario dal Primo presidente della Corte di Cassazione Pietro Curzio il quale, nell'affrontare il tema della riforma della giustizia civile, ha invocato l'intervento del Legislatore «per prevenire la sopravvenienza di un numero patologico di ricorsi, mediante forme di risposta differenziate rispetto a quelle tradizionali in grado di giungere alla definizione del conflitto senza percorrere necessariamente i tre gradi di giurisdizione».

E in questa prospettiva il presidente Curzio ritiene che debba essere valorizzata la mediazione «nelle sue molteplici potenzialità», segnalando a tal fine il lavoro del Tavolo tecnico per le procedure stragiudiziali istituito dal ministro della Giustizia nel dicembre 2019.

Il potenziamento dei sistemi riconciliativi - secondo la visione prospettata dall'allora presidente della Consulta Marta Cartabia - può costituire una scelta strategica: partendo da obiettivi comuni è possibile creare percorsi condivisi adottando soluzioni per la coesione sociale e per la competitività del sistema economico.

La mediazione quale strumento di deflazione del contenzioso giudiziario

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Fatta questa doverosa premessa, dobbiamo interrogarci sull'efficacia degli interventi normativi introdotti dal Legislatore nel contesto emergenziale. Segnatamente il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» (convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 13), porta due importanti novità: l'esclusione della responsabilità del debitore e una nuova ipotesi di mediazione obbligatoria.

In particolare, l'art. 3, comma 6-bis del citato decreto (introdotto con l'art. 91 comma 1, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) sancisce che «il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti».

Alla luce delle prime applicazioni giurisprudenziali (cfr., ex multis, Tribunale di Roma sentenza del 29 maggio 2020) è possibile affermare che con la succitata norma il Legislatore non abbia inteso in alcun modo escludere automaticamente la responsabilità del debitore derivante da inadempimento, ma che la sua applicazione richieda una valutazione caso per caso da parte del giudice di merito in ordine alle specifiche circostanze del fatto concreto.

La seconda misura di intervento riguarda l'introduzione della mediazione obbligatoria per tutte le controversie da inadempimento contrattuale imputabile al rispetto delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica.

A fronte di uno stimato aumento di circa il 25% del contenzioso giudiziale, come conseguenza diretta dei provvedimenti emergenziali di sostegno a cittadini e imprese adottati dal Governo, il ricorso al procedimento di mediazione rappresenta infatti un indispensabile strumento deflattivo.

Il Legislatore ha quindi deciso di introdurre, in via preventiva, con il richiamato d.l. n. 28/2020 il comma 6-ter al già sopra citato art. 3 del d.l. n. 6/2020, con cui si dispone che «nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 costituisce condizione di procedibilità della domanda».

Pertanto, tramite l'esplicito richiamo al comma 6-bis, è stato ampliato l'elenco delle materie soggette al tentativo obbligatorio di mediazione quale condizione di procedibilità, estendendola anche a tutte quelle controversie riguardanti inadempimenti dovuti all'emergenza sanitaria.

Lo strumento offre una certa garanzia alle parti, sia per la possibilità di evitare il ricorso all'Autorità giudiziale e di affidarsi alla figura del mediatore, sia per la possibilità di svolgere gli incontri in via telematica.

La mediazione telematica

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Invero, la c.d. mediazione telematica, già prevista dall'art. 3 comma 4 del d.lgs. n. 28/2010, viene oggi potenziata, garantendo indiscutibili vantaggi per le parti in termini di spesa, di tempi e di incombenze pratiche. L'art. 83 al comma 20-bis del d.l. n. 18/2020 (convertito con la legge n. 27/2020), prevedeva infatti fino al 31 luglio la possibilità, previo consenso delle parti, di svolgere la mediazione con sistemi di videoconferenza e questa opportunità, anche su indicazioni del CNF, viene oggi permessa ed estesa anche al periodo successivo.

Peraltro, è fin da subito emersa una prima criticità, in quanto la disposizione non individua un settore di controversie soggette a mediazione obbligatoria bensì, nell'ambito quantomeno potenziale di tutte le materie, pone l'obbligatorietà della mediazione quando venga allegato quale giustificazione dell'inadempimento il rispetto delle misure di contenimento della pandemia.

Tale peculiare formulazione della norma tende non solo a determinare incertezze applicative, ma comporta altresì il rischio di una sua scarsa applicazione.

Meglio sarebbe stato prevedere il ricorso alla mediazione delegata da parte del giudice di merito solo allorquando non apparisse manifestamente infondato che le misure di contenimento avessero determinato o concorso a determinare l'inadempimento.

In alternativa si potrebbero individuare i settori incisi maggiormente dalle misure di contenimento e sancire l'obbligatorietà della mediazione quantomeno pro tempore.

Decisiva una formazione professionale su mediazione e Adr

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Vista la portata innovativa delle sopra citate disposizioni, che richiedono un'attenta lettura ed interpretazione, non resta che attendere la loro effettiva applicazione, anche giurisprudenziale, per verificarne gli effetti pratici e sul lungo periodo.

L'emergenza sanitaria ha infatti comportato cambiamenti che impongono de iure condendo un ripensamento degli istituti giuridici e delle modalità di composizione delle controversie. Peraltro, la spinta del Legislatore verso la mediazione non è sufficiente. Decisiva, ai fini della diffusione ad ampio spettro della cultura della mediazione, è la formazione professionale, fin già dai corsi universitari, che allo stato attuale, in Italia, danno ancora troppo poco spazio alla tematica della mediazione e ai sistemi di A.D.R. in generale.


Foto: 123rf.com
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