- Reddito di cittadinanza ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio
- Rdc e gratuito patrocinio, il caso
- Rdc e gratuito patrocinio, le decisioni della Cassazione
Reddito di cittadinanza ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio
[Torna su]
Per calcolare la possibilità di usufruire del gratuito patrocinio va calcolato anche il reddito di cittadinanza (vedi anche Gratuito patrocinio si cumula al reddito di cittadinanza). È l'Agenzia delle entrate, con la risposta all'interpello 313 del 2021 (in allegato) a fare chiarezza: non si potrà usufruire del beneficio a spese dello Stato se per effetto dell'erogazione delle somme si superi il limite di reddito previsto.
Per la determinazione del reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio è stato precisato che si deve tener conto, nel periodo di imposta in cui sono percepiti, di tutti i redditi, anche se non sottoposti a tassazione.
Rdc e gratuito patrocinio, il caso
[Torna su]
Nel caso di specie, a cui risponde l'Agenzia ad un soggetto riteneva che il beneficio del reddito di cittadinanza rilevasse ai fini della determinazione del reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio e che, nel caso concreto, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati interessato non potesse ammetterlo al beneficio.
Chiarisce preliminarmente l'Agenzia che può essere ammesso al gratuito patrocinio
«chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 11.493,82 euro» seguendo all'articolo 76 del Testo unico sulle spese di giustizia. Nello specifico, la componente reddito è data «dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante». Nella determinazione del reddito «si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva».Rdc e gratuito patrocinio, le decisioni della Cassazione
[Torna su]
La Corte di Cassazione ha affermato che «ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato, per la determinazione dei limiti di reddito rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte vuoi perche? non rientranti nella base imponibile, vuoi perche? esenti, vuoi perche? di fatto non hanno subito alcuna imposizione; ne consegue che rilevano anche i redditi da attivita? illecite ovvero i redditi per i quali l'imposizione fiscale e? stata esclusa» (Cassazione penale, sez. IV, sentenza 12 ottobre 2010, n. 36362).
Ed ancora, in particolare che, per la determinazione del reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio, ulteriori pronunce giurisprudenziali hanno precisato che «si deve tener conto, nel periodo di imposta in cui sono percepiti, di tutti i redditi, anche se non sottoposti a tassazione, perche? il legislatore, al fine di stabilire se la persona possa o meno fruire del patrocinio a spese dello Stato, non ha inteso limitarsi a prendere in considerazione i redditi dichiarati o comunque da dichiararsi in un determinato periodo di imposta, ma ha voluto prendere in considerazione tutti i redditi (persino quelli derivanti da attivita? illecita) dalla persona effettivamente percepiti o posseduti, anche se esclusi dalla base imponibile (Cassazione - Ordinanza n. 24378 del 2019)».
Scarica pdf risposta Ag. Entrate n. 313/2021
• Foto: blog delle stelle