- Contratto manutenzione ascensore e recesso
- Clausole vessatorie
- Recesso anticipato dal contratto e pagamento "penale"
- Legittima l'indennità per il recesso, non è clausola vessatoria
Contratto manutenzione ascensore e recesso
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Il Tribunale di Bologna con la sentenza n. 946, pubblicata il 14 aprile 2021, ha stabilito che non deve essere considerata vessatoria la clausola presente nel contratto di manutenzione dell'impianto di ascensore che prevede il pagamento di una somma di denaro per recedere anticipatamente dal contratto.
Prima di esaminare la sentenza in esame dobbiamo precisare che il condominio viene parificato dalla giurisprudenza ad un consumatore, da ciò l'applicazione del codice del consumo anche ai contratti conclusi tra l'amministratore e fornitori del condominio.
Dobbiamo anche, premettere alcune considerazioni sulle clausole cosiddette vessatorie.
Clausole vessatorie
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La disciplina di riferimento, nel tessuto codicistico, è contenuta agli artt. 1341 e 1342 c.c., rispettivamente dedicati alle condizioni di efficacia delle condizioni generali di contratto e alla disciplina dei contratti conclusi mediante moduli e formulari. In questi casi, il codice (art. 1341 c. 2 c.c., richiamato a sua volta dall'art. 1342 c.c.) prevede una forma di tutela minima del contraente debole, richiedendo in via formale che alcune clausole particolarmente gravose non siano efficaci nei suoi confronti se non approvate espressamente per iscritto e garantire che il contraente, che non abbia predisposto il contratto, sia stato comunque pienamente consapevole della disciplina del rapporto; in sintesi, che abbia quantomeno conosciuto ed accettato gli effetti di quelle clausole che incidono in modo così significativo sul rapporto contrattuale.
L'elenco delle clausole considerate dal codice come vessatorie è contenuto all'art. 1341 c. 2 c.c., si tratta di ipotesi in cui il contraente che ha predisposto il contratto ha alleggerito la propria posizione obbligatoria o di garanzia (prevedendo ad esempio limitazioni solo della propria responsabilità o la possibilità di recedere dal contratto o sospenderne l'esecuzione), ovvero ha aggravato quella della controparte contrattuale.
L'elenco appena citato è unanimemente ritenuto dalla giurisprudenza come tassativo e non si ritiene suscettibile, pertanto, di interpretazioni analogiche e/o estensive.
Nel mentre, il Codice del consumo all' art. 33 D.lgs. 206/2005, in particolare, prevede al primo comma che siano da considerarsi vessatorie, a prescindere dalla buona fede del professionista, le clausole che determinano un significativo squilibrio contrattuale. Che si tratti di clausole presuntivamente o assolutamente vessatorie, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 206/2005, la conseguenza è la nullità della sola clausola riconosciuta come vessatoria, mentre il contratto rimane in forza (vitiatur sed non vitiat).
Si tratta di una nullità disciplinata come nullità di protezione/nullità relativa, che può essere rilevata d'ufficio dal giudice ed eccepita solo dal consumatore.
Recesso anticipato dal contratto e pagamento "penale"
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Una società di manutenzione di ascensore otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di un Condominio per il mancato pagamento di una somma di danaro a seguito del recesso anticipato dal contratto. Avverso tale decreto ingiuntivo il condominio si opponeva eccependo la vessatoria della clausola che prevedeva tale indennizzo in quanto ritenuta una penale rientrante nella casistica di cui all'art. 33 del Codice del consumo e che sarebbe stata a sua volta invalida per la mancanza di una doppia sottoscrizione così come previsto dagli artt. 1341 e 1342 c.c.
Il Giudice di Pace, accoglieva l'opposizione presentata dal condominio, ritenendo vessatoria tale clausola.
Di conseguenza, la società di manutenzione di ascensore proponeva appello innanzi al Tribunale di Bologna per i seguenti motivi:
- la clausola dell'art. 10.2 deve essere considerata separatamente dal resto dell'articolo 10; non è una penale ma una multa penitenziale prevista in conformità all'art. 1373 c.c. che, come tale, non rientra tra le ipotesi di clausole vessatorie di cui all'art. 33 D.L.vo 206/2005;
- anche volendo attribuire natura di penale, la clausola di cui all'art. 10.2 (e in generale, l'art. 10) non è da considerarsi vessatoria perché non altera l'equilibrio tra le parti e non è manifestamente eccessiva.
Viene quindi contestata la errata attribuzione, da parte del giudice di prime cure, della natura vessatoria alla clausola in esame: sia perché non di penale si tratta (dunque, clausola estranea ad ogni problema di vessatorietà); sia perché comunque la clausola non sarebbe vessatoria.
Legittima l'indennità per il recesso, non è clausola vessatoria
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Da un'analisi complessiva del contratto, emerge che le parti avevano concluso un accordo di durata piuttosto significativa; cinque anni più cinque di rinnovo tacito, previsto ai sensi del punto 9 per una complessiva durata decennale.
Rispetto a tale vincolo temporale, il medesimo punto 9 stabiliva la possibilità di disdetta alla prima scadenza solo in favore del cliente; mentre il punto 10.2 attribuiva sempre al solo cliente la possibilità di recedere anticipatamente, previo pagamento di una indennità.
Tale indennità, tuttavia, era calcolata secondo lo stesso criterio di quantificazione previsto in caso di risoluzione per inadempimento al punto 10.1.
Da qui, si ritiene, nasca l'equivoco circa l'effettiva natura dell'indennità richiesta.
Il contratto è infatti redatto in modo da generare esso stesso l'equivoco, poiché inserisce nello stesso articolo (con la stessa quantificazione sia per la penale sia per il corrispettivo per il recesso) sia ipotesi di penale, sia appunto il corrispettivo per il recesso prevedendo un indennizzo parametrato al numero di mesi per i quali non vi sarebbe stata l'esecuzione del contratto.
Riconosciuta la natura di corrispettivo per il recesso alla indennità richiesta, deve escludersi che la clausola possa essere considerata una penale ovvero possa essere vessatoria.
Difatti, tale clausola, non è contenuta nell'elenco tassativo che il codice considera vessatorie e per le quali richiede il meccanismo della doppia sottoscrizione, pertanto, deve escludersi la vessatorietà della clausola ai sensi della disciplina di cui al codice civile.
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