- Omicidio colposo per investimento di pedone fuori dalle strisce
- Rispetto limite di velocità
- Conducente senza colpa solo se il pedone è ostacolo imprevedibile e non evitabile
Omicidio colposo per investimento di pedone fuori dalle strisce
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Quando si verifica un sinistro stradale che vede coinvolto un conducente e un pedone, non rileva che il primo rispetti i limiti di velocità per andare esente da colpa. E' infatti compito del conducente porre sempre attenzione al veicolo e alle condizioni della strada al fine di tutelare gli utenti più deboli della strada. Con la sentenza n. 16694/2021 (sotto allegata) la Cassazione ribadisce inoltre il principio secondo cui la condotta del pedone è in grado di costituire causa esclusiva del sinistro solo se rappresenta una causa sopravvenuta, in grado da sola di determinare l'evento, risultando un evento eccezionale, atipico, non previsto né prevedibile. Ma vediamo cos'è successo, per comprendere al meglio la pronuncia della Cassazione.
La Corte d'Appello conferma la sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo nei confronti dell'imputato. L'uomo in data 16.04.2011 ha infatti investito un uomo, fuori dalle strisce mentre effettuava una manovra di scolta a destra per immettersi in un'altra via, procedendo a velocità adeguata, omettendo però l'obbligo di arrestarsi mentre la vittima, proveniente da destra, attraversava la strada.
Rispetto limite di velocità
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Sentenza contro la quale l'imputato ricorre in Cassazione sollevando due motivi.
- Con il primo contesta l'addebito della responsabilità penale nei suoi confronti perché è emersa la mancata violazione da parte sua del limite di velocità e il mancato accertamento della violazione del segnale di arresto. Senza dimenticare che il pedone stava attraversando fuori dagli spazi consentiti.
- Con il secondo evidenzia come la condotta del pedone sia riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore, in quanto del tutto imprevedibile e ingovernabile.
Conducente senza colpa solo se il pedone è ostacolo imprevedibile e non evitabile
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La Corte di Cassazione adita, poco convinta della tesi difensiva del conducente investitore, dichiara il ricorso inammissibile per le seguenti ragioni.
Occorre fare presente prima di tutto che, come rilevato in sede di merito, per quanto riguarda la velocità del mezzo condotto dall'imputato, la stessa, pur nei limiti, era prossima al massimo, come desunto dalle tracce lasciate dalla vettura e non adeguata alle condizioni della strada.
In merito alla condotta della vittima il giudice di merito ha già escluso che lo stesso costituisse una causa eccezionale, atipica, imprevista e imprevedibile in grado di produrre da sola l'evento.
Nel caso di specie deve piuttosto considerarsi dirimente l'obbligo posto a carico del conducente di adeguare la velocità in relazione alle condizioni spazio temporali della strada che percorre.
Del resto, ricorda la Cassazione "in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, (...) l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì in conto di eventuali imprudenze altrui, perché ragionevolmente prevedibili."
Gli Ermellini richiamano poi anche la giurisprudenza consolidata sul principio di affidamento, ribadendo che "in tema di reati commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, si è infatti chiarito che esso trova opportuno temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite di prevedibilità."
L'investimento del pedone pertanto non può costituire nel caso di specie causa esclusiva del sinistro, quanto piuttosto una sua concausa, che non può escludere quindi la responsabilità del conducente. Essa infatti costituisce causa esclusiva in grado di produrre l'evento solo se il conducente si trova nella effettiva impossibilità di avvistare il pedone e osservarne i movimenti perché messi in atti in modo rapido, imprevedibile e inatteso.
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Scarica pdf Cassazione n. 16694/2021• Foto: 123rf.com