- Anticipo del compenso al curatore in assenza di eredi o eredità incapiente
- Norma contraria al principio di uguaglianza e alla tutela del lavoro?
- Al curatore, ausiliario del giudice, il compenso va anticipato
Anticipo del compenso al curatore in assenza di eredi o eredità incapiente
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La Corte Costituzionale con la sentenza n. 83/2021 (sotto allegata) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 148 del testo Unico sulle spese di giustizia perché non riconosce al curatore nelle procedure avviate d'ufficio, in violazione dell'art. 3 della Costituzione che sancisce il principio di uguaglianza, l'anticipo del compenso al curatore da parte dello Stato quando l'eredità alla fine è devoluta allo stesso perché nessuno ha accettato o la stessa si rivela incapiente. Ora però vediamo come è iniziato tutto.
Il Tribunale di Trieste solleva innanzi alla Corte Costituzionale questione di legittimità in relazione all'art. 148 del DPR n. 115/2000, contenente il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia" nella parte in cui tale disposizione "non prevede che il compenso del curatore dell'eredità giacente venga anticipato dallo Stato quale soggetto finale nel cui interesse è svolto il procedimento, ove questo, attivato d'ufficio, si sia concluso senza eredi accettanti e con eredità incapiente."
Norma contraria al principio di uguaglianza e alla tutela del lavoro?
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Per il Tribunale remittente detta omissione violerebbe in particolare gli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione, per irragionevolezza di una prestazione non compensata, mancata tutela del lavoro e lesione del diritto alla retribuzione.
Irragionevole infatti che il curatore possa percepire il compenso in presenza di un erede accettante o in caso di eredità
capiente devoluta allo Stato e non anche quando la procedura si conclude senza accettazione ereditaria e con asse insufficiente. Questo infatti è un esito che non dipende dal curatore, inoltre si verificherebbe una disparità di trattamento rispetto al caso in cui il curatore venga nominato su istanza di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, visto che in questa ipotesi, anche in assenza di accettazione di eredità, l'onorario del curatore viene anticipato dall'erario.Al curatore, ausiliario del giudice, il compenso va anticipato
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La Corte Costituzionale con la sentenza n. 83/2021 dichiara la norma costituzionalmente illegittima per le ragioni esposte dal remittente.
Per la Corte però non è fondata la questione che fa riferimento agli articoli 35 e 36 del testo costituzionale perché si assimila del tutto impropriamente l'opera professionale dell'ausiliario con quella di un lavoratore subordinato in pieno contrasto con "la natura occasionale della prestazione dell'ausiliario del magistrato o del difensore d'ufficio" che impedisce "di ricostruirne l'incidenza sulla formazione del reddito complessivo del singolo prestatore e quindi non consente neppure di impostare la valutazione del elativo compenso nei termini della retribuzione adeguata e sufficiente."
Assolutamente fondata invece la questione relativa all'art. 3 della Costituzione. Dopo avere analizzato la normativa che disciplina il ruolo, la nomina e la complessa attività del curatore la Corte rileva come in effetti "la curatela dell'eredità giacente può (...) implicare anche un'attività di lungo corso, fino a sfociare, in mancanza di altri successibili, nella successione necessaria dello Stato, a norma dell'art. 586 cod. civ."
Dopo un confronto disciplinare sull'aspetto del compenso del curatore la Corte ricorda inoltre che l'art. 49 del Tu sulle spese di giustizia riconosce agli ausiliari del giudice l'onorario, le indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per adempiere l'incarico. Norma applicabile quindi anche al curatore dell'eredità giacente.
Ora, nel caso di specie, stante l'inapplicabilità del meccanismo dell'anticipazione erariale, trattandosi di eredità giacente attivata d'ufficio, non accettata dal chiamato e rivelatasi incapiente, l'onorario del curatore non può essere imputato ad alcuno. Ha quindi ragione il remittente nel sostenere che nel caso specifico "l'omessa previsione dell'anticipazione erariale determina un'irragionevole disparità di trattamento in danno del curatore dell'eredità giacente" con palese violazione dell'art 3 Costituzione.
Come sottolineato del resto dalla sentenza n. 217 /2019 "l'anticipazione erariale assicura l'effettività del pagamento del compenso, sottraendolo all'alea dell'annotazione a futura memoria, condizionata all'eventualità del recupero della somma."
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Scarica pdf Corte Costituzionale n. 83/2021• Foto: 123rf.com