Il termine petitum, nel diritto processuale civile, indica l'oggetto della domanda giudiziale. Insieme alla causa petendi identifica l'azione

Cos'è il petitum

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Il petitum è uno degli elementi che qualifica una domanda giudiziale. Esso coincide, sostanzialmente, con ciò che viene chiesto al giudice.

Dato che la domanda giudiziale è rivolta sia al giudice che, in maniera indiretta, al convenuto, il petitum assume due diverse connotazioni, con riferimento alle quali si suole distinguere tra petitum immediato e petitum mediato.

Il petitum immediato

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Il petitum immediato è quello che viene in rilievo se si guarda alla domanda riferendosi al giudice. Si tratta, infatti, del provvedimento che viene chiesto al magistrato.

Ad esempio, se si agisce in giudizio per ottenere una certa somma di denaro dal convenuto, il petitum immediato è rappresentato dalla sentenza di condanna.

Parte della dottrina, per riferirsi al petitum immediato, parla di petitum processuale.

Il petitum mediato

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Il petitum mediato, invece, viene in rilievo guardando alla domanda con riferimento alla parte convenuta. Tale espressione indica, infatti, l'oggetto vero e proprio della domanda, ovverosia il bene della vita che si vuole ottenere dalla controparte.

Tornando all'esempio fatto sopra, il petitum mediato è rappresentato dalla somma di denaro che si chiede che venga pagata.

Parte della dottrina, per riferirsi al petitum mediato, parla di petitum sostanziale.

Petitum e causa petendi

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L'altro elemento che identifica la domanda giudiziale dal punto di vista oggettivo, insieme al petitum, è la causa petendi, ovverosia l'insieme delle ragioni di fatto e di diritto che l'attore pone a fondamento delle proprie pretese.

Per approfondimenti vai alla guida Causa petendi

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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