- La copertura assicurativa può essere circoscritta
- Le clausole on claims made basis
- Clausole di assicurazione: giudizio di conformità
La copertura assicurativa può essere circoscritta
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Se la clausola del contratto di assicurazione stipulato dal medico non limita la responsabilità della Compagnia per gli effetti di cui all'articolo 1341 del codice civile, ma si limita a circoscrivere la copertura in dipendenza sia del momento in cui è stata realizzata la condotta lesiva, sia del momento in cui il danneggiato ha avanzato la propria richiesta risarcitoria, la stessa non può considerarsi vessatoria.
Per la Corte di cassazione, come emerge dall'ordinanza n. 10482/2021 qui sotto allegata, si tratta, infatti, di una modalità con la quale le assicurazioni specificano il rischio garantito, inidonea a identificare una clausola claims made cd. pura e perfettamente valida.
Le clausole on claims made basis
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Richiamando la propria precedente sentenza numero 22437/2018, i giudici di legittimità hanno precisato che le clausole come quella sopra descritta, denominate "on claims made basis", rientrano a pieno nello schema contrattuale regolato dall'articolo 1917 del codice civile, che, si ricorda, è la norma che disciplina in via generale l'assicurazione della responsabilità civile.
Clausole di assicurazione: giudizio di conformità
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Per tale ragione, le clausole di assicurazione medica contestate non vanno sottoposte a una valutazione di meritevolezza di tutela, dato che questa riguarda solo i contratti non riconducibili a un tipo normativamente regolato, ma possono essere semmai oggetto a un giudizio di conformità dell'autonomia contrattuale ai limiti imposti dalla legge, che prenda in considerazione la causa concreta del contratto.
Superato positivamente tale giudizio, le stesse fanno stato tra le parti contrattuali e non possono essere successivamente contestate.
Scarica pdf ordinanza Cassazione n. 10482/2021