- Problemi igienico sanitari a causa di una colonia felina
- Ordinanza emessa in assenza dei requisiti di contingibilità e urgenza
- Il pericolo per la salute pubblica emerge dalla presenza di "deiezioni solide"
Problemi igienico sanitari a causa di una colonia felina
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Legittima l'ordinanza contingibile e urgente con cui il Comune ha disposto lo sloggio di una colonia felina dall'appartamento di una gattara. Le deiezioni degli animali rappresentano un problema per l'igiene e la sicurezza pubblica. Queste in sintesi le conclusioni della sentenza n. 1299/2021 (sotto allegata) del Tar Sicilia, adito dalla donna che nel suo terreno e all'interno del suo appartamento ospitava numerosi gatti in condizioni igieniche discutibili e pericolose per la salute pubblica.
La vicenda processuale
Una cittadina di Patti ricorre contro il Comune per chiedere l'annullamento dell'ordinanza con cui le è stato ordinato di adottare determinate misure relative alla colonia felina e ad altri gatti randagi rinvenuti in un terreno e in un appartamento di sua proprietà. L'ordinanza è stata emanata dal Sindaco dopo un sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale e dal servizio veterinario dell'Asp locale, nel corso del quale sono stati rilevati problemi igienico sanitari a causa delle deiezioni solide degli animali. Con detto provvedimento alla signora viene ordinato in particolare di:
- allontanare immediatamente i gatti detenuti all'interno del suo appartamento;
- detenere i gatti nel terreno di sua proprietà installando una recinzione finalizzata a evitare lo sconfinamento degli stessi;
- curare e nutrire quotidianamente gli animali detenuti, provvedendo alla pulizia delle deiezioni solide e delle zone in cui vengono alimentati;
- fare in modo che altri animali vengano attratti dal cibo destinato ai gatti;
- adoperarsi in accordo con l'ASP e il comando della polizia a controllare le nascite e ad assistere i gatti malati della colonia.
Ordinanza emessa in assenza dei requisiti di contingibilità e urgenza
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La donna ricorre contro detta ordinanza chiedendone l'annullamento e sostenendone l'illegittimità a causa della violazione del diritto di partecipazione al procedimento, per istruttoria carente, per assenza di motivazione e per insussistenza dei presupposti di legge. Per la ricorrente infatti l'ordinanza sarebbe stata emanata in assenza dei requisiti di contingibilità e urgenza richiesti, visto che non è stata accertata la causa della situazione di pericolo per l'igiene e l'incolumità.
Il pericolo per la salute pubblica emerge dalla presenza di "deiezioni solide"
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Il Tar Sicilia, Sez. Catania respinge il ricorso perché infondato nel merito.
Prima di tutto in base all'art. 54, comma 4 del dlgs n. 267/2000 il Sindaco, nella veste di ufficiale di Governo, ha il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza pubblica.
Questo potere può essere esercitato anche in materia d'igiene e sanità, quando sussiste una necessità imminente ed eccezionale da rimuovere con urgenza, previo accertamento della situazione di pericolo da parte degli organi competenti e in assenza di strumenti alternativi all'ordinanza.
La contestazione sollevata dalla ricorrente sull'assenza dei requisiti di legge che legittimano l'intervento del Sindaco con un provvedimento urgente non è quindi fondato.
Il provvedimento emanato, anche se non contiene il rinvio all'art. 54 comma 4 della legge n. 267/2000, che elenca i presupposti in presenza dei quali il Sindaco può emettere ordinanze contingibili e urgenti, è successivo a un sopralluogo della ASP e della Polizia Municipale locale da cui è emerso non solo la presenza di gatti fonte di rumore e disturbo per il riposo notturno delle persone, ma soprattutto "lo stato di degrado dell'immobile di cui è parte l'unità abitativa di proprietà della ricorrente, nonché il conseguente pericolo per la sanità e l'igiene pubblica".
Il provvedimento quindi può essere qualificato correttamente come ordinanza contingibile e urgente per cui nessun rilievo della ricorrente sui presupposti necessari alla sua emanazione può essere accolto.
Infondate anche le doglianze relative alla mancata partecipazione al procedimento amministrativo (stante la priorità di tutelare l'igiene pubblica), all'omessa istruttoria (a cui ha provveduto l'amministrazione sanitaria) o alla motivazione carente (bastando la motivazione per relationem effettuata attraverso il richiamo al verbale dell'ASP), perché trattasi di adempimenti non necessari quando si tratta di ordinanze contingibili e urgenti.
Per quanto riguarda infine la contestazione sull'assenza di elementi e allegazioni di valutazione sul pregiudizio alla salute pubblica è sufficiente leggere nel verbale Asp il rilevo della "presenza di - deiezioni solide - per verificare il pericolo per la salute delle persone che abitano nell'edificio in questione." Il Comune ha quindi agito nel rispetto dei principi di proporzionalità, imparzialità e ragionevolezza per soddisfare esigenze pubbliche come la tutela dell'igiene e della sanità pubblica.
Scarica pdf TAR - Sicilia - Sez. Catania n. 1299-2021• Foto: 123rf.com