- Ergastolo ostativo e liberazione condizionale
- Ergastolo ostativo: le recenti pronunce
- Ergastolo ostativo: perché contrasta con la Costituzione
- Spetta al Parlamento modificare la disciplina
Ergastolo ostativo e liberazione condizionale
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Si torna a parlare di ergastolo ostativo, disciplina di cui all'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario che prevede limitazioni nella concessione di una serie di benefici penitenziari (es. permessi premio, liberazione condizionale, ecc.) nei confronti di soggetti condannati per alcuni delitti particolarmente gravi in quanto connotati da una peculiare pericolosità sociale, primi tra tutti quelli riconducibili all'associazionismo mafioso e alla criminalità organizzata.
Per approfondimenti: Ergastolo ostativo
A tali detenuti e internati i benefici predetti non sono però vietati in modo assoluto, ma, a differenza del condannato all'ergastolo ordinario, gli stessi sono subordinati alla "collaborazione" con la giustizia ex art. 58-ter dell'ordinamento penitenziario (salvo le ipotesi della collaborazione impossibile o irrilevante).
Tale impianto normativo è finito diverse volte sotto la lente dei giudici, sia italiani e internazionali. Proprio oggi, 11 maggio 2021, è stata depositata l'ordinanza n. 97/2021 (qui sotto allegata), con cui la Corte Costituzionale si è pronunciata in ordine alla questione di legittimità sollevata in via incidentale dalla Corte di Cassazione.
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Ergastolo ostativo: le recenti pronunce
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Il giudice rimettente contesta gli artt. 4-bis, comma 1, e 58-ter della L. n. 354/1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario), nonché l'art. 2 del D.L. n. 152/1991, nella parte in cui escludono che possa essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato all'ergastolo
, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia.Il giudice delle leggi, poco tempo fa, si era già espresso in ordine a questione pressoché analoga, riguardante però i permessi premio: la sentenza n. 253/2019, sul presupposto che la disciplina vigente istituisca una presunzione assoluta di perdurante pericolosità nel caso di mancata collaborazione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del divieto di accordare permessi premio, in caso di condanna alla pena dell'ergastolo per reati "ostativi".
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Tra l'altro, la decisione è stata adottata sulla scia di quanto previsto anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, pronunciatasi a sua volta sulla compatibilità con la CEDU della disciplina relativa al cosiddetto ergastolo ostativo (sentenza Viola contro Italia), censurando nuovamente tale regime.
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La Cassazione, nel sottoporre a verifica di legittimità costituzionale la disciplina in materia di ergastolo ostativo, ritiene che le norme in oggetto introducano a carico del condannato non collaborante una "presunzione assoluta di mancata rescissione dei legami con la criminalità organizzata".
Di conseguenza, le richieste del detenuto di accedere alla liberazione condizionale vengono dichiarate in limine inammissibili, senza poter essere oggetto di un vaglio in concreto da parte del giudice di sorveglianza. In tal modo, per il condannato all'ergastolo non collaborante, la pena perpetua "de iure" rischia di trasformarsi in una pena perpetua anche "de facto", con violazione dei principi costituzionali.
Ergastolo ostativo: perché contrasta con la Costituzione
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Richiamando un costante orientamento, la Corte Costituzionale evidenzia come la pena perpetua sia compatibile con la Costituzione proprio in virtù dell'effettiva possibilità di conseguire la libertà condizionale. Di conseguenza, qualora tale possibilità fosse preclusa in via assoluta, l'ergastolo sarebbe in contrasto con la finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Costituzione).
La vigente disciplina "ostativa" mette in tensione questo principio: da una parte eleva l'utile collaborazione con la giustizia a presupposto indefettibile per accedere alla liberazione condizionale, dall'altra sancisce, a carico dell'ergastolano non collaborante, una presunzione assoluta di perdurante pericolosità non superabile se non con la collaborazione stessa, così da non consentire in radice l'accesso a nessun beneficio.
Per la Consulta tale presunzione non è, in sé stessa, contrastante con la Costituzione, poiché "l'appartenenza a una associazione di stampo mafioso implica, di regola, un'adesione stabile a un sodalizio criminoso, fortemente radicato nel territorio, caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali, dotato di particolare forza intimidatrice e capace di protrarsi nel tempo".
Dunque, per le caratteristiche del sodalizio criminale, è ben possibile che il vincolo associativo rimanga inalterato anche dopo una lunga carcerazione, "finché il soggetto non compia una scelta di radicale distacco, come quella che generalmente viene espressa dalla collaborazione con la giustizia".
L'onere di collaborazione
L'incompatibilità con la Costituzione sorge dal carattere assoluto della presunzione, che rende la collaborazione con la giustizia l'unica strada a disposizione dell'ergastolano per accedere alla valutazione della magistratura di sorveglianza da cui dipende la sua restituzione alla libertà.
Come già osservato nella sentenza n. 253/2019, l'onere di collaborazione gravante sul condannato alla pena perpetua per il possibile accesso alla liberazione condizionale può richiedere la denuncia a carico di terzi, comportare pericoli per i propri cari, e rischiare altresì di determinare autoincriminazioni, anche per fatti non ancora giudicati. Una scelta, in alcuni casi "tragica", tra la propria (eventuale) libertà, e i rischi per la sicurezza dei propri cari, e la rinuncia a essa, per preservarli da pericoli.
Attenzione: per la Consulta la collaborazione, intesa come "libera e meditata decisione di dimostrare l'avvenuta rottura con l'ambiente criminale", indubbiamente "mantiene il proprio positivo valore, riconosciuto dalla legislazione premiale vigente", e non è irragionevole presumere che l'ergastolano non collaborante mantenga vivi i legami con l'organizzazione criminale di appartenenza.
L'incompatibilità sorge dal carattere assoluto della presunzione suddetta, senza tralasciare il fatto che "la collaborazione con la giustizia non necessariamente è sintomo di credibile ravvedimento, così come il suo contrario non può assurgere a insuperabile indice legale di mancato ravvedimento".
In pratica, "la condotta di collaborazione ben può essere frutto di mere valutazioni utilitaristiche in vista dei vantaggi che la legge vi connette, e non anche segno di effettiva risocializzazione, così come, di converso, la scelta di non collaborare può esser determinata da ragioni che nulla hanno a che vedere con il mantenimento di legami con associazioni criminali".
Spetta al Parlamento modificare la disciplina
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Chiarito che la mancata collaborazione non potrà essere condizione ostativa assoluta, la Consulta ritiene che per superare la presunzione di pericolosità sociale del condannato all'ergastolo non collaborante non sia sufficiente la sola regolare condotta carceraria o la mera partecipazione al percorso rieducativo, nemmeno in ragione di una soltanto dichiarata dissociazione.
Sarà all'uopo necessario acquisire altri, congrui e specifici elementi, idonei a escludere sia l'attualità di suoi collegamenti con la criminalità organizzata, sia il rischio del loro futuro ripristino. Dunque, la modifica della disciplina dell'ergastolo ostativo dovrà intervenire su "aspetti essenziali dell'ordinamento penale e penitenziario", coinvolgendo aspetti "apicali" della normativa apprestata per il contrasto alle organizzazioni criminali (quanto alle fattispecie di reato, all'entità della pena e al beneficio avuto di mira).
Ciò richiede "tipiche scelte di politica criminale" e per questo la Corte Costituzionale ritiene che una riforma debba essere "oggetto di una più complessiva, ponderata e coordinata valutazione legislativa". Un intervento meramente "demolitorio" del giudice costituzionale, infatti, potrebbe mettere a rischio il complessivo equilibrio della disciplina in esame, e, soprattutto, le esigenze di prevenzione generale e di sicurezza collettiva che essa persegue per contrastare il pervasivo e radicato fenomeno della criminalità mafiosa.
Il Parlamento viene dunque sollecitato a intervenire, appartenendo alla discrezionalità legislativa decidere quali ulteriori scelte risultino opportune per decidere quali ulteriori scelte possono accompagnare l'eliminazione della collaborazione quale unico strumento per accedere alla liberazione condizionale. Tra queste scelte, ad esempio, potrebbe "annoverarsi la emersione delle specifiche ragioni della mancata collaborazione, ovvero l'introduzione di prescrizioni peculiari che governino il periodo di libertà vigilata del soggetto in questione".
In virtù di tali "esigenze di collaborazione istituzionale", la Corte ha deciso di rinviare il giudizio e fissare una nuova discussione alla data del 10 maggio 2022, così da garantire al legislatore il tempo necessario per affrontare la materia.
Scarica pdf Corte Costituzionale ordinanza n. 97/2021