In sede monitoria possono costituire fondamento dell'emissione del decreto ingiuntivo, in fase di cognizione, invece, perdono tale idoneità

Opposizione a decreto ingiuntivo e onere probatorio

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Il Tribunale di Napoli XII sez. con la sentenza n. 4261/2021 depositata in data 05/05/2021 ha stabilito che l'opposizione a decreto ingiuntivo, pur costituendo una conseguenza processuale della fase monitoria, rappresenta l'atto iniziale di un ordinario giudizio di cognizione. Grava sull'opposto, dunque, anche se convenuto in giudizio dall'opponente, la prova di tutti gli elementi di fatto e di diritto della sua pretesa.

La vicenda

Il Tribunale di Napoli, XII sez., emetteva in favore di una società fornitrice di gas decreto ingiuntivo a mezzo del quale veniva ingiunto il condominio opponente al pagamento della somma di € 55.862,01, oltre interessi legali e competenze legali. Il suddetto decreto veniva notificato al condominio, il quale a seguito di detta notifica proponeva opposizione con atto di citazione

regolarmente notificato ed iscritto a ruolo. Tale decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base di un contratto avente ad oggetto l'impianto di riscaldamento ambienti e fornitura del gas metano ai sensi della legge 10/91. Il modello contrattuale, prevedeva validità annuale ed un rinnovo tacito annuale, salvo disdetta da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La contabilizzazione, invece, si basava sull'ammontare delle ore misurate e rilevate dagli appositi contatori installati. Le parti, inoltre, si obbligavano a redigere e sottoscrivere un verbale di lettura dei contatori alla data di inizio della fornitura del servizio, nonché, al termine dello stesso, a provvedere in contraddittorio
alla lettura finale. Il decreto ingiuntivo è stato richiesto in quanto il condominio avrebbe usufruito della fornitura del gas da parte della società opposta, anche successivamente alla disdetta inviata dal condominio, in quanto, il perfezionamento della voltura non sarebbe stato automatico.

Opposizione a decreto ingiuntivo è atto iniziale di giudizio di cognizione

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Nel merito l'opposizione è fondata e va accolta. Il condominio opponente ha dedotto, come contrattualmente previsto, di aver comunicato in data 23.03.2007 regolare disdetta dal contratto di fornitura stipulato con la società fornitore di gas, in tal modo ponendo fine a tale rapporto a far data dal successivo 05.11.2007; successivamente alla disdetta di aver stipulato un nuovo contratto di fornitura di gas con altro soggetto; di non aver mai ricevuto la fattura del 2012 né ulteriori comunicazioni da parte della opposta, con la quale non era intercorso alcun ulteriore rapporto contrattuale, sino al marzo del 2016, data in cui sarebbe pervenuta richiesta di pagamento. Il Condominio ha poi contestato i dati riportati in fattura ed i relativi consumi. L'opposta società di gas ha allegato che nonostante la regolare disdetta il punto di riconsegna Gas era rimasto in carico alla società di gas sino al 28.2.2020 non avendo provveduto il condominio a volturare il contratto a proprio nome, sicchè il nuovo fornitore di Gas aveva addebitato costi di gas per gli anni dal 2008 al 2010, costi di cui con il decreto ingiuntivo si era richiesto il pagamento al condominio come indicato nella fattura azionata.

L'opposizione a decreto ingiuntivo, pur costituendo una conseguenza processuale della fase monitoria, rappresenta l'atto iniziale di un ordinario giudizio di cognizione.

Grava sull'opposto, dunque, anche se convenuto in giudizio dall'opponente, la prova di tutti gli elementi di fatto e di diritto della sua pretesa.

Fatture: duplice valenza probatoria

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A tal proposito, secondo l'orientamento ormai unanime della giurisprudenza, le fatture, sostanziandosi in un atto giuridico unilaterale, ossia in mere dichiarazioni, si connotano per una duplice valenza probatoria. In sede monitoria, infatti, la mera allegazione delle stesse può costituire fondamento dell'emissione del decreto ingiuntivo; in fase di cognizione, invece, esse perdono tale idoneità, dovendo, al più, essere corroborate da ulteriori mezzi di prova rispondenti ai canoni tipici del processo civile. Egualmente, le scritture contabili devono essere oggetto di indagine da parte del giudice al fine di rappresentare elementi fondanti la posizione creditoria, non essendo da sole sufficienti a giustificare la pretesa sottesa al giudizio de quo. - L'adeguatezza probatoria delle fatture e delle scritture contabili, quindi, ricorre solo qualora le stesse si sostanzino in "atti e fatti obiettivi di concludenza e serieta' tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice" (Cass. n. 17371/2003). Nel caso di specie risultano assenti tali requisiti, mancando ulteriore documentazione dalla quale poter ricavare l'avvenuto pagamento delle somme indicate nella fattura da parte della società fornitrice di Gas opposta in favore del terzo. Il credito ingiunto, pertanto, non risulta adeguatamente provato secondo le regole proprie del giudizio di cognizione, non essendo stato adempiuto in maniera precisa e rigorosa l'onere probatorio posto a carico della convenuta società di gas (attrice sostanziale), con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

Avv. Gianpaolo Aprea
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