La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 6685/2007), ha stabilito che la responsabilità è sempre dei genitori se il figlio minorenne modifica le caratteristiche dello scooter, a suo servizio, al fine di ottenerne maggiori prestazioni a livello di velocità.
I Giudici del Palazzaccio hanno precisato che il genitore che eserciti la potestà su un minorenne "reo" di aver modificato il motorino (di proprietà del genitore), può essere ritenuto non responsabile del fatto solo se dimostra di non aver potuto impedire il fatto fornendo la prova di avere esercitato la massima vigilanza sul minore e di aver fatto tutto il possibile per evitare che il medesimo circolasse su strada con un veicolo capace di sviluppare una velocità superiore a quella consentita e di aver controllato che il veicolo non venisse a tal fine modificato.
Con questa decisione la Corte ha rigettato il ricorso presentato da un padre a cui il Prefetto aveva disposto la confisca dello scooter (modificato) di sua proprietà.
I Giudici del Palazzaccio hanno precisato che il genitore che eserciti la potestà su un minorenne "reo" di aver modificato il motorino (di proprietà del genitore), può essere ritenuto non responsabile del fatto solo se dimostra di non aver potuto impedire il fatto fornendo la prova di avere esercitato la massima vigilanza sul minore e di aver fatto tutto il possibile per evitare che il medesimo circolasse su strada con un veicolo capace di sviluppare una velocità superiore a quella consentita e di aver controllato che il veicolo non venisse a tal fine modificato.
Con questa decisione la Corte ha rigettato il ricorso presentato da un padre a cui il Prefetto aveva disposto la confisca dello scooter (modificato) di sua proprietà.
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