La Corte d'Appello di Roma conferma il mantenimento quantificato in base al criterio del tenore di vita, poiché la separazione ha una consistenza diversa dalla solidarietà post-coniugale

Separazione e mantenimento: si valuta il tenore di vita

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La separazione tra coniugi comporta il permanere del vincolo coniugale, a differenza di quanto avviene nel divorzio. Pertanto, gli adeguati redditi propri a cui fa riferimento l'art. 156 c.c., e di cui il giudice deve tener conto nello stabilire e quantificare il diritto al mantenimento, trovano un indispensabile elemento di riferimento nel tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e sono quelli necessari a mantenerlo.

In tal caso, infatti, è ancora attuale il dovere di assistenza materiale e deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione. Si tratta di una situazione che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.

Lo ha chiarito la Corte d'Appello di Roma nella sentenza n. 1762/2021 (sotto allegata) respingendo il ricorso di un marito che a seguito di sentenza di separazione era stato condannato al versamento di un cospicuo assegno di mantenimento mensile nei confronti della ex moglie.

In appello, l'ex coniuge non solo contesta la sussistenza di un significativo divario fra le rispettive condizioni economiche, ma, a sostegno della sua istanza, richiama un precedente della stessa Corte capitolina (ordinanza n. 3019 del 5 dicembre 2017) che avrebbe affermato che il criterio della conservazione del tenore di vita goduto durante il matrimonio non poteva essere preso a riferimento nel giudizio di separazione coniugale allorquando il coniuge avesse avuto a disposizione proprie risorse sufficienti a renderlo del tutto autonomo, come in teoria avverrebbe nel caso in esame.

Separazione personale e permanenza del vincolo coniugale

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La Corte d'Appello sottolinea come la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, comporti la permanenza del vincolo coniugale. Di conseguenza, si legge nel provvedimento, i "redditi adeguati" ai quali va rapportato, ex art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, "sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, permanendo ancora il dovere di assistenza materiale fra i coniugi, restando sospesi i soli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione (cfr. ex multis, Cass. n. 16809/19, n. 12196/17).

Inoltre, la Corte territoriale ritiene non pertinente il richiamo operato al precedente poiché in quel caso era stato negato al coniuge il diritto all'assegno di mantenimento, "non solo e perché si era riscontrata la sua capacità di autosostenersi, quanto invece per aver in quel caso i coniugi contratto matrimonio in età già avanzata e continuato a gestirsi economicamente in via del tutto autonoma, anche riguardo le esigenze dei rispettivi figli, proseguendo nei rispettivi percorsi professionali e senza che l'unione avesse di fatto comportato l'avvio di un comune progetto di vita".

Diversamente, nel caso che qui interessa, nella motivazione della sentenza qui impugnata, come già nel contenuto dell'ordinanza presidenziale, "si è correttamente dato atto dell'elevatissimo tenore di vita che aveva caratterizzato la vita matrimoniale", a partire dalla casa familiare (prestigioso attico di 500 mq di superficie nel centro di Roma e di proprietà di una delle società riconducibili al marito) e dal fatto che i coniugi si avvalessero dell'ausilio di collaboratori domestici sia in tale casa che in un'altra sita in Fregene.

Rispettive condizioni economiche dei coniugi

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Il ricorrente, inoltre, aveva dichiarato di essersi sempre fatto carico di tutte le spese familiari, quantificati in una cifra che non appare verosimile. Infatti, dal costo dei collaboratori e dai cospicui versamenti effettuati dall'uomo sul solo suo conto e dal riscontro di versamenti con sua carta di credito nel corso di annualità precedenti per importi ben superiori nel complesso ai redditi dichiarati, appare corretta la valutazione del primo giudice circa il tenore di vita matrimoniale (comportante esborsi ben superiori a quelli medesimo dichiarati dall'uomo).

Del pari condivisibile la valutazione in ordine alle rispettive condizioni economiche di ciascuno dei coniugi. Per quanto concerne l'ex moglie, il suo pur ingente assetto patrimoniale in buona parte non le fornisce alcun reddito, così come le sue partecipazioni, tutte minoritarie, alle società gestite dal coniuge. Dalle locazioni dei suoi immobili, la stessa ricava redditi dichiarati per un netto mensile di circa Euro 2.000,00, contro l'ex marito che vanta plurime cariche di amministratore societario e finanziamenti per società partecipate ed amministrate pari a ben Euro 1.700.000 nel corso di un solo quadriennio.

Tali elementi oggettivi, assieme al comportamento reticente tenuto dal marito in giudizio (che nonostante richiestagli dal CTU non ha depositato l'ulteriore documentazione fiscale e contabile) giustificano nella sua pienezza il giudizio espresso dal Tribunale che ha correttamente ritenuto che questi abbia occultato ulteriori e ben maggiori sue disponibilità e che l'ex moglie non possa, con le sole sue disponibilità reddituali e patrimoniali, mantenere l'elevato tenore di vita familiare. Si giustifica, pertanto, l'imposizione al primo dell'assegno di mantenimento equamente calcolato nell'importo di Euro 3.500,00 mensili.

La pronuncia della Corte d'Appello di Roma si innesta all'interno di un filone giurisprudenziale del quale si registrano diverse interpretazioni, stante l'influenza della decisione delle Sezioni Unite del 2018, recata però in materia di assegno divorzile. In una recente ordinanza, la n. 26084/2019, la Suprema Corte, con riguardo alla quantificazione dell'assegno di mantenimento nella separazione, ha ad esempio escluso l'utilizzo del criterio del tenore di vita, in analogia con l'assegno divorzile, a favore invece di quelli assistenziale e compensativo.

Leggi anche: Separazione e mantenimento: per ora no al tenore di vita

Scarica pdf Corte d'Appello Roma sentenza n. 1762/2021

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