Per la Cassazione scatta il rifiuto di atti d'ufficio per il medico che non compie l'ecografia per verificare l'esito dell'aborto farmacologico, diritto di obiezione inapplicabile

Condannato medico per rifiuto di atti d'ufficio

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Nella sentenza n. 18901/2021 (sotto allegata) la Cassazione delinea i confini dell'obiezione di coscienza in caso di aborto farmacologico e precisa che l'ecografia finalizzata ad accertare il successo del processo abortivo non è coperta dalla scriminante perché non è un'attività diretta all'interruzione della gravidanza, ma meramente strumentale al accertare l'esito del procedimento e la salute della donna. Il medico che quindi rifiuta questo tipo di ecografia adducendo l'obiezione di coscienza commette il reato di rifiuto di atti d'ufficio.

La vicenda processuale

Un medico viene condannato per il reato di rifiuto di atti d'ufficio di cui all'art. 328 c.p. comma 1 perché si è indebitamente rifiutato di eseguire esami ecografici di controllo, richiesti dalle infermiere di turno presso il reparto di ostetricia e ginecologia, finalizzati a verificare l'esito dell'interruzione della gravidanza farmacologica, prima delle dimissioni.

Ricordiamo che ai sensi del comma 1 dell'art 328 c.p. "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni."

Per l'imputato quel tipo di ecografia è coperta dal diritto di obiezione

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I difensori dell'imputato ricorrono in Cassazione sollevando diversi motivi di ricorso. Con il secondo motivo contestano in particolare il giudizio di responsabilità. L'ecografia finalizzata a verificare il successo della procedura "dovrebbe essere compiuta, così come quelle che eseguite al momento in cui la donna fa rientro in ospedale, da un medico non obiettore."

Questo perché, l'esame ecografico richiesto all'imputato, successivo alla somministrazione del farmaco e necessario ai fini della dimissione della paziente, costituisce un atto necessario per dare la possibilità al medico "di determinare l'avvenuta espulsione dell'embrione nella sua completezza, cioè l'aborto."

Errato quindi sostenere che nella procedura abortiva farmacologica l'ecografia di controllo mirata a verificare il successo del processo abortivo, è esterna rispetto al diritto di obiezione solo perché non determina l'aborto.

Con il quarto motivo invece contestano l' "urgenza" con cui il medico imputato avrebbe dovuto eseguire l'ecografia, stante l'assenza, al momento della richiesta, di un rischio per le pazienti.

Medico responsabile, l'ecografia non è scriminata dal diritto di obiezione

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La Cassazione però la pensa diversamente, tanto che rigetta il ricorso, ritenendo infondato il secondo motivo di ricorso e il quarto sollevati dalla difesa per le seguenti ragioni.

Prima di tutto gli Ermellini ripercorrono i fatti accaduti e spiegano nel dettaglio soprattutto la finalità dell'esame ecografico omesso dall'imputato, precisando che "la procedura d'interruzione volontaria della gravidanza non si considera conclusa con la ecografia funzionale alle dimissioni, ma solo con quella eseguita entro i 14-21 giorni successivi alle dimissioni."

Ne consegue che, dopo aver precisato nel dettaglio in quali casi è consentito al medico l'esercizio del diritto di obiezione di coscienza: "La legge esonera il medico obiettore dal partecipare alla procedura d'interruzione della gravidanza solo in relazione alle attività "specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza" e non anche per quelle di assistenza ovvero per quelle strumentali, come nel caso di specie, non a determinare l'interruzione della gravidanza ma a verificare se l'interruzione vi sia stata ed ad accertare che non vi siano rischi per le condizioni cliniche e di salute della donna. Il medico può solo rifiutarsi di causare l'aborto, chirurgicamente o farmacologicamente, ma non anche di prestare assistenza."

Nel caso di specie se il medico avesse eseguito l'ecografia, non avrebbe compiuto un atto interruttivo della gravidanza, anche se, e in ogni caso, il diritto di obiezione "trova comunque un limite nella tutela della salute della donna." All'imputato infatti era stato chiesto solo di effettuare una constatazione, che non era finalizzata o necessaria all'interruzione della gravidanza, non coperta quindi dal diritto di obiezione di coscienza.

Inammissibile il quarto motivo sulla contestata urgenza dell'ecografia perché il reato di omissione di atti d'ufficio è un reato di pericolo che tutela il corretto svolgimento della funzione pubblica, per cui l'illecito è integrato quando un atto non ritardabile non viene compiuto, senza che rilevi l'esito della omissione, anche quando, come nel caso della scienza medica, il paziente non abbia in realtà corso alcun pericolo concreto a causa della condotta omissiva.

Ora nel caso di specie il medico, nonostante i diversi solleciti delle infermiere ha deciso di non parlare con le pazienti, che avevano tutto il diritto di tornare a casa e di non verificare neppure il loro stato di salute.

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Foto: 123rf.com
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