- Affido esclusivo del minore alla madre
- Il percorso di genitorialità lede il diritto di libertà
- Bigenitorialità non praticabile se il padre non ascolta il figlio
Affido esclusivo del minore alla madre
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Quando il padre è "auto centrato" e non possiede capacità di ascolto e comprensione nei confronti del figlio è corretto affidare il minore in fase preadolescenziale alla madre. Fine ultimo deve essere la crescita sana e armoniosa del figlio. Il padre a cui viene consigliato un percorso di genitorialità per acquisire nuove capacità e maggiore consapevolezza del suo ruolo, non viene leso nella sua capacità di autodeterminarsi, gli si vogliono solo fornire gli strumenti necessari per recuperare il rapporto con il figlio. Queste le importanti conclusioni dell'ordinanza n. 13454/2021 della Cassazione (sotto allegata) al termine della seguente vicenda.
La Corte di Appello rigetta il reclamo avanzato da un padre contro il decreto del tribunale locale che in un procedimento per la modifica delle condizioni del divorzio ha affidato il minore in via esclusiva alla madre regolando il diritto di visita del padre.
Il percorso di genitorialità lede il diritto di libertà
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Parte soccombente ricorre in Cassazione contestando l'affido esclusivo del minore alla madre nonostante le valutazioni negative sulla condotta della donna effettuate da parte del medico del Reparto di Psichiatria infantile e confermate dal consulente tecnico d'ufficio. La Corte d'appello ha stigmatizzato erroneamente le condotte del padre, senza tenere conto invece di alcuni comportamenti strani del minore e di quanto emerso dal suo ascolto e dalla Ctu.
Ne è conseguita la lesione del diritto del minore alla bigenitorialità, mentre il percorso alla genitorialità consigliato per una maturazione del ruolo paterno appare lesivo del principio di auto responsabilità, libertà e salute.
Bigenitorialità non praticabile se il padre non ascolta il figlio
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La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, dopo aver trattato congiuntamente i motivi sollevati perché finalizzati a ottenere una diversa lettura degli atti istruttori di causa.
Per la Corte i giudici del reclamo, dopo l'ascolto del minore, ormai prossimo all'adolescenza, hanno deciso di affidarlo in via esclusiva alla madre, valorizzando la consapevolezza dei limiti della stessa e la volontà manifestata di trovare una soluzione per risolvere il problema della personalità "auto centrata" del padre, incapace di comprendere e ascoltare il figlio, doti necessarie per un buon genitore.
La Corte inoltre ha rilevato che nel rapporto con il minore la conflittualità esistente è attribuibile al padre, ragione per la quale ha optato per l'affido alla madre, con lo scopo di favorirne uno sviluppo sereno ed equilibrato. Del resto, come afferma orientamento costante di legittimità, il diritto del minore alla bigenitorialità è il fine ultimo di ogni disciplina che tuttavia, ispirandosi al rispetto di una crescita armoniosa ed equilibrata, può anche comportare la sua non applicazione dal punto di vista concreto.
Questo non impedisce di perseguire nel tempo la realizzazione pratica delle bigenitorialità, se il genitore non affidatario intraprende un percorso di genitorialità che non è per nulla lesivo della sua capacità di autodeterminazione.
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Scarica pdf Cassazione n. 13454/2021