Per la Cassazione se la sosta a pagamento si protrae oltre l'orario per il quale è stata corrisposta la tariffa si realizza un illecito amministrativo, trattandosi di evasione tariffaria

Evasione tariffaria per chi parcheggia in zona a pagamento oltre il limite

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Il conducente che tiene il mezzo parcheggiato in zona a pagamento oltre il tempo previsto dal ticket commette un illecito amministrativo sanzionato all'art. 7, comma 15, del C.d.S. trattandosi di una evasione tariffaria in violazione delle prescrizioni della sosta regolamentata.


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 14083/2021 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un conducente sanzionato per aver violato l'art. 7 del Codice della Strada.


Nel dettaglio, questi aveva parcheggiato la propria autovettura in zona a pagamento oltre il tempo consentito. L'opposizione contro tale infrazione viene dapprima accolta dal Giudice di Pace e poi rigettata dal Tribunale a seguito del gravame interposto dal Comune.


Innanzi alla Corte di Cassazione, il conducente ritiene che il provvedimento impugnato abbia errato per non aver tenuto del fatto che, sulla base del citato art. 7 C.d.S., il Comune aveva determinato il lasso di tempo sottoposto a pagamento (0.50 euro) in trenta minuti.

Strisce blu: illecito amministrativo sostare oltre il tempo

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Dunque, nel caso in esame, il ricorrente sostiene che non si sarebbe dovuta applicare la sanzione in quanto la sosta eccedente la tariffa pagata era inferiore ai trenta minuti. In sostanza, non si era ancora raggiunto il blocco dei 30 minuti necessari per determinare il pagamento della tariffa.


Si tratta di un ragionamento che non convince gli Ermellini, i quali rammentano che "la sosta a pagamento su suolo pubblico che si protrae oltre l'orario per il quale è stata corrisposta la tariffa non costituisce inadempimento contrattuale, ma illecito amministrativo sanzionato all'art. 7, comma 15, C.d.S. trattandosi di evasione tariffaria in violazione delle prescrizioni della sosta regolamentata introdotte per incentivare la rotazione e razionalizzazione dell'offerta di sosta"(cfr. Cass n. 16258/2016)


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Gli Ermellini, dichiarando inammissibile il ricorso del conducente, avvalorano così un orientamento già espresso nel richiamato precedente del 2016 che già all'epoca è apparso in contrasto rispetto a quanto affermato dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.

Il parere del MIT

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Il MIT, in una serie di pareri (da ultimo il n. 2074/2015), ha affermato che nel caso di aree di parcheggio in cui la sosta è consentita a tempo indeterminato ed è subordinata al solo pagamento di una somma, il protrarsi della sosta stessa oltre il termine per il quale è effettuato il pagamento non si sostanzia in una violazione di obblighi previsti dal Codice, configurandosi come un'inadempienza contrattuale che comporta per l'Amministrazione creditrice un recupero delle tariffe non riscosse previa le procedure coattive previste ex lege e l'eventuale applicazione di una penale secondo quanto previsto nella

regolamentazione ex art. 7, comma 1, lett. f), del Codice della Strada.

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Invece, nei casi di sosta regolamentata, sostiene il Ministero, ovvero qualora con specifica ordinanza sia stata prevista una disciplina resa nota dalla prescritta segnaletica, si applica la sanzione prevista dall'art. 7, comma 15, 2° periodo, C.d.S. qualora la sosta si estenda oltre il limite stabilito per conseguire l'alternanza dei veicoli, ovvero quando ci si trovi in presenza di una violazione della disciplina della regolamentazione della circolazione.

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Si tratta di un orientamento seguito in diverse occasioni dai giudici di merito (cfr. Tribunale Treviso, sentenza n. 1069/2016) che, in caso di sosta in aree non regolamentate (in cui la sosta a pagamento non ha limitazioni legate al periodo, cioè la durata della sosta dipendente dall'ammontare del pagamento), ovvero non soggette a un limite massimo di durata della sosta, hanno parlato di mera inadempienza contrattuale.

Scarica pdf Cassazione Civile ordinanza 14083/2021

Foto: 123rf.com
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