Il tribunale di Milano sul caso Bicocca-Comitato italiano per l'Unicef: il candidato che vuole far dichiarare la falsità del bando pubblico non ha interesse ad agire

Esclusione candidato dal bando

[Torna su]

Il caso all'attenzione del tribunale di Milano si inserisce nella più ampia vicenda della presunta gestione irregolare dei master da parte dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca. Le questioni sono state sottoposte dall'interessato all'attenzione della magistratura milanese in ambito civile, penale e amministrativo, che deve ancora pronunciarsi in merito.

I fatti

La commissione, riunita in sede di valutazione dei titoli (per il bando per l'attività di supporto al coordinamento del Master MIDIA in collaborazione tra l'Università di Milano-Bicocca e il Comitato italiano per l'UNICEF) escludeva l'interessato, che affermava sarebbe stato il soggetto più idoneo in graduatoria, dichiarando che dal curriculum vitae non emergevano "i requisiti richiesti da bando per la chiusura del master".

Effettuato l'accesso agli atti, il candidato prendeva piena coscienza dell'accaduto e presentava ricorso al TAR Lombardia - Milano.

Nelle more del ricorso, il comitato di coordinamento del master revocava le risorse finanziarie preposte per il bando, così inficiando le richieste del ricorrente e facendo decadere il suo interesse per l'ottenimento di una misura cautelare a lui favorevole.

Durante il giudizio cautelare dinanzi al TAR Milano, l'amministrazione di Milano-Bicocca presentava alcuni documenti, adducendo, secondo il ricorrente, informazioni non veritiere sul suo curriculum vitae. L'amministrazione universitaria presentava altresì alcuni documenti per dimostrare la legittimità del bando impugnato, tra cui l'atto mediante il quale il comitato di coordinamento del master aveva indetto il bando stesso.

Il ricorrente, ritenendo che le firme presenti su tale atto non corrispondevano alle firme dei relativi docenti, si determinava a presentare querela di falso in via principale, auspicando così di delegittimare quella che veniva dallo stesso definita una "spregevole prassi universitaria, ormai consolidata, di indire bandi pubblici truccati".

Se la querela di falso

non fosse stata ammessa, infatti, tale pratica sarebbe stata legittimata, legittimando altresì, a dire del ricorrente, il fatto che ogniqualvolta si agisca in giudizio avverso un concorso truccato, l'amministrazione universitaria potrebbe, come nel caso di specie, revocare i fondi destinati al bando stesso, così "inficiando la materia del contendere e facendo dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse di parte attrice". Ancora, se tale atto fosse stato dichiarato falso, sarebbero decaduti anche gli atti amministrativi successivi in cui erano presenti affermazioni che l'attore/querelante riteneva diffamanti nei suoi confronti, permettendogli, tra l'altro, di intraprendere contro l'Università un'azione civile di risarcimento danni per tutto quanto causato a suo danno.

La decisione del Tribunale di Milano: non c'è interesse ad agire

[Torna su]

Investito della questione inerente la querela di falso, il Tribunale di Milano ha deciso in primo grado di non accogliere la domanda del candidato in quanto priva di interesse ad agire.

Tale decisione prende in considerazione il fatto che nel ricorso pendente dinanzi al TAR Milano, il candidato non avrebbe avuto interesse a chiedere l'accertamento della falsità del verbale con cui si era dato avvio alla procedura concorsuale, avendo l'interesse contrario a veder svolgere il concorso al quale ha partecipato, giacché la contestazione dell'esito della valutazione da parte della Commissione presupporrebbe la validità del bando del concorso e non il suo contrario.

Tale interesse contrario tuttavia poteva anche essere considerato estinto in corso di giudizio dinanzi al TAR Lombardia-Milano, in quanto il Comitato di Coordinamento del Master aveva, successivamente alla presentazione del ricorso amministrativo, eliminato i fondi dalla disponibilità del bando, facendoli rientrare nel bilancio del Master.

Né è valsa la pretesa del candidato di far dichiarare la falsità del verbale affinché decadesse il successivo atto della commissione esaminatrice in cui, a suo dire, erano presenti informazioni diffamatorie nei suoi confronti.

Secondo il Tribunale, "l'azione di risarcimento dei danni ex art. 2043 cod. civ. per lesione della reputazione personale può essere, infatti, promossa indipendentemente dall'accertamento della falsità del verbale in oggetto. Il carattere diffamatorio delle dichiarazioni costituisce un elemento di natura oggettiva che prescinde dalla falsità del documento nel quale le stesse sarebbero riportate".

Scarica pdf sentenza Trib. Milano sez. impresa

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: