La disciplina del campeggio è dettata a livello locale e varia quindi da luogo a luogo. Ci sono però alcuni principi validi in tutta Italia. Analizziamoli

La libertà di circolazione

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Innanzitutto, il campeggio trova il proprio fondamento primario nella Costituzione, che, all'articolo 16, sancisce il principio di libertà di circolazione, nel rispetto delle limitazioni poste dalla legge per motivi di sanità e sicurezza.

Di conseguenza, in assenza di specifici limiti (e salvo, ovviamente, il rispetto della proprietà privata), il campeggio è sempre possibile.

Tuttavia, i limiti ci sono e sono molti: ad esempio, in genere nelle piazze e nelle vie principali delle città non è consentito campeggiare, così come non è possibile farlo in molte altre aree pubbliche.

Sul punto, non si può fare altro che consultare i regolamenti locali.

Il campeggio libero

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Il campeggio libero è infatti di competenza delle Regioni che, di norma, demandano la disciplina generale o di dettaglio alle Province o ai Comuni.

Se ci si vuole avventurare, ad esempio, a bordo del proprio camper, è bene quindi consultare preventivamente i regolamenti locali in materia di campeggio. In tal modo si scoprirà, ad esempio, che, in molti luoghi, per le soste di una certa durata è necessario comunicare il proprio arrivo e indicare per quanto tempo si intenderà permanere in una certa zona. Le regole sono più stringenti se il luogo prescelto per la sosta è un parco naturale.

Bisogna inoltre stare attenti alla cartellonistica stradale, visto che in molte località turistiche è espressamente segnalato che in una certa area non è possibile campeggiare.

Camper: quando non è campeggio

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In ogni caso va considerato che, se il camper poggia al suolo solo con le proprie ruote, emette scarichi limitati a quelli del motore e non ingombra un'area eccedente il proprio volume (ad esempio, non ha le tende laterali aperte), la sua sosta è considerata come un parcheggio e non come un campeggio.

La stessa va comunque fatta nel rispetto delle regole fissate in via generale dal codice della strada.

Il campeggio non è bivacco

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Nel consultare i regolamenti locali è importante avere bene a mente la distinzione tra campeggio e bivacco.

Quest'ultimo, infatti, a differenza del primo indica una sosta solo notturna e temporanea: si pensi ad esempio a chi installa una tenda solo di notte per riposare.

I campeggi

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Chi vuole stare più tranquillo ed evitare inconvenienti di sorta, può sostare in un campeggio o in un'area di sosta: in questi luoghi, infatti, il campeggio è consentito senza problemi, nella maggior parte dei casi a fronte del pagamento di una determinata tariffa giornaliera.

La definizione di campeggi è data dal codice del turismo, che li individua come "strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento". Si differenziano dai villaggi turistici che sono, invece, strutture destinate a turisti "in prevalenza sforniti di propri mezzi mobili di pernottamento".

La distinzione è comunque labile, in quanto il codice del turismo non esclude che anche i villaggi turistici dispongano di "piazzole di campeggio attrezzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento".

La sicurezza nei campeggi

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Scegliere un campeggio è, spesso, anche questione di sicurezza.

Se, infatti, nel campeggio libero non si hanno tutele specifiche, le strutture dedicate devono invece assicurare ai propri ospiti la sorveglianza continua e la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile e devono adeguarsi alla normativa anti-incendio.

A fronte di ciò, i campeggiatori devono rispettare degli obblighi precisi, oltre a quello di pagamento della tariffa, quali, ad esempio, quelli relativi all'utilizzo delle piazzole, agli orari di svolgimento di certe attività, ai rumori, ai rifiuti, all'utilizzo degli impianti comuni.

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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