- La confisca non prevale automaticamente per il terzo in buona fede
- Anteriorità trascrizione pignoramento
- Principio "prior tempore potior iure"
La confisca non prevale automaticamente per il terzo in buona fede
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Il principio "prima nel tempo preferito in diritto" fa prevalere il pignoramento rispetto alla confisca, perché l'esecuzione forzata è stata iscritta nel libro fondiario prima del sequestro finalizzato alla stessa. Queste in sintesi le conclusioni contenute nella sentenza n. 20125/2021 della Cassazione (sotto allegata), all'esito della vicenda che si va a illustrare.
Il Tribunale, giudice dell'esecuzione penale, con sentenza ex art. 444 c.p.p dispone la confisca nel procedimento intrapreso nei confronti di tre imputati per il reato di cui all'art. 11 del dlgs n. 74/2000 a titolo di concorso, in base alle istanze presentate:
- da un creditore pignoratizio nei confronti della s.r.l con pignoramento eseguito all'esito di un'azione revocatoria;
- da una s.r.l aggiudicataria in sede civile degli immobili pignorati.
Il tutto dopo una serie di annullamenti con rinvio alla Suprema Corte, che ha dichiarato inefficace la confisca nei confronti della Cooperativa e della s.r.l aggiudicataria. Conclusione a cui è giunta, ritenendo prioritario il pignoramento civile sulla confisca e sul sequestro penale e chirografario il credito vantato dalle due Agenzie delle Entrate. La Cooperativa infatti, per la Corte, è terzo in buona fede rispetto alla vicenda penale della confisca, ma per il terzo in buona fede non sussiste una prevalenza automatica della confisca.
Anteriorità trascrizione pignoramento
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La Procura della Repubblica ricorre in Cassazione nei confronti dell'ordinanza del Tribunale per le seguenti ragioni:
- violazione di legge per contrasto con le indicazioni contenute nella sentenza di annullamento con rinvio con cui la Corte Suprema ha onerato il giudice a verificare la natura, l'oggetto e i vari gradi del credito vantato dall'Erario e dalla parte privata;
- motivazione illogica in quanto le Agenzie delle Entrate vantano crediti muniti di privilegio mobiliare, mentre il credito della cooperativa è chirografario ed è stato erroneamente considerato prioritario solo per l'anteriorità della trascrizione del pignoramento, con l'effetto di vanificare la finalità restitutoria della confisca. Chiede quindi l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Principio "prior tempore potior iure"
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La Corte di Cassazione adita però rigetta il ricorso in quanto il giudice, con motivazione logica e coerente, dopo aver accertato la natura, l'oggetto, i gradi dei vari crediti e precisato la posizione dei creditori chirografari rispetto alla procedura esecutiva civile e alla confisca ha attribuito prevalenza alla parte privata rispetto a quella pubblica perché il pignoramento immobiliare è stato annotato nel libro fondiario il 22 marzo 2013 mentre il sequestro il 14 aprile 2013.
Decisione assunta nel pieno rispetto del principio prior tempore potior iure richiamato anche dall'art. 2915 c.c il quale dispone che: "Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilità, se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, e, negli altri casi, se non hanno data certa anteriore al pignoramento."
A ulteriore conferma di quanto sopra la Cassazione, nella recente pronuncia n. 6814/2019 ha sancito che "la funzione del sequestro penale è quella di sottrarre all'indagato la disponibilità del bene in funzione della successiva apprensione da parte dello Stato, ma l'acquisto in favore dello Stato, in caso di confisca, avviene a titolo derivativo e non originario, dal che si deduce la salvezza dei diritti reali di terzi, se acquistati in epoca anteriore al sequestro funzionale alla confisca, di competenza del giudice penale all'esito dell'accertamento di merito rispetto al quale la cautela è strumentale."
Scarica pdf Cassazione n. 20125/2021