Per la Cassazione, la segnalazione al CRIF deve essere preceduta dal preventivo avviso solo nei confronti del debitore-consumatore

Segnalazione Crif illegittima senza il preventivo avviso al cliente

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La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 14382/2021 (sotto allegata) sancisce che dopo la modifica al TUB da parte del dlgs n. 141/2010 il preventivo avviso al debitore che per la prima volta viene classificato negativamente, rileva solo per le operazioni di credito al consumo.

Vediamo le ragioni per le quali gli Ermellini hanno sancito il suddetto principio.

Il Giudice di primo grado dichiara illegittima la segnalazione del nominativo di un cliente bancario alla Crif derivante da plurimi inadempimenti dei pagamenti relativi a un mutuo ipotecario contratto nel 2007. Per il Tribunale l'istituto di credito non ha rispettato l'obbligo del preavviso scritto sancito dall'art. 4 della delibera del Garante Privacy n. 8/2004 e dell'art. 125 T.u.b, modificato dal dlgs n. 141/2010. La banca ha prodotto documenti che non sono in grado di provare la ricezione dei preventivi avvertimenti al cliente.

Il preventivo avvertimento non si applica a chi ha contratto un mutuo ipotecario

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L'istituto di credito soccombente a questo punto si rivolge alla Corte di Cassazione sollevando diversi motivi, tra i quali rileva segnalare solo il primo con il quale denuncia: "la violazione degli artt. art. 4 della delibera del Garante della privacy n. 8 del 2004 e 125, terzo comma, del T.u.b., sia per l'inapplicabilità ratione temporis della seconda norma (essendo stato stipulato il contratto di mutuo il 9 ottobre 2007), sia per la non estensibilità all'oggetto del contratto, che non riguardava un

finanziamento al consumo, sebbene un mutuo ipotecario destinato all'acquisto di un immobile per somma superiore al limite fissato dal T.u.b"

L'avviso preventivo va fatto al debitore-consumatore

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La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo sollevato, dichiarando assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito rigettando la domanda del cliente bancario per le ragioni che si vanno a esporre.

Prima di tutto gli Ermellini chiariscono che è necessario considerare la disciplina vigente al momento della segnalazione, conseguita a 69 solleciti che la banca ha indicato come avvenuti a partire dal 29 dicembre 2010.

In secondo luogo rileva come in effetti, la norma che il Tribunale ha considerato violata dalla banca ossia l'art. 125 T.u.b riguardi il solo credito al consumo per due ragioni:

- il terzo comma dispone espressamente che: "i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma";

- perché detta norma è inserita del capo II del Titolo VI T.u.b dedicato al "credito ai consumatori."

Dalle disposizioni del capo II come previsto espressamente dall'art 122. comma 1 lettera e) T.u.b sono esclusi: "i finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato", per cui la disciplina non è applicabile al contratto di mutuo stipulato con la banca ricorrente. Ne consegue che: "non appare quindi giustificata l'estensione della rilevanza effettuale della disciplina dell'onere di preventivo avviso dettata dal Codice di deontologia."

Alla luce delle precedenti e ulteriori considerazioni contenute nella sentenza la Cassazione giunge all'affermazione del seguente principio: "in tema di segnalazione alle cd. Sic - Società di informazioni creditizie per la facoltativa raccolta dei dati attinenti ai finanziamenti concessi ai soggetti censiti dagli intermediari aderenti, nella vigenza dell'art. 125 del T.u.b. secondo la versione conseguente al d.lgs. n. 141 del 2010, il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all'onere di preventivo avviso al debitore, che, per la prima volta, venga a essere classificato negativamente, assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo; ne segue che dalla mancanza di prova del perfezionamento dell'avviso presso il destinatario non può esser tratta la conseguenza della illegittimità della segnalazione ove questa riguardi, invece, finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato, essendo codesti finanziamenti ratione temporis esclusi dall'ambito applicativo del capo II del titolo VI del citato T.u.b."

Leggi anche Segnalazioni alla Centrale Rischi e ai SIC: profili di illegittimità

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