- Ammessa lista testi del PM e della parte civile via pec
- Solo la cancelleria può ricorrere ai mezzi informatici
- Ammissibili le liste testimoniali inviate a mezzo pec e stampate su carta
Ammessa lista testi del PM e della parte civile via pec
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Nella sentenza n. 20929/2021 (sotto allegata) la Cassazione dichiara l'ammissibilità della lista testi inoltrata via pec e subito stampata su carta dalla cancelleria. Tale modalità di deposito, effettuata nei termini, rispetta infatti quanto disposto dall'art. 468 c.p.p. Il fatto che i documenti siano visibili, accessibili e consultabili dopo la loro trasformazione in forma cartacea impedisce l'irritualità di questa forma di deposito. Vediamo di seguito, in maniera più approfondita, le ragioni di questa decisione.
La vicenda processuale
Il giudice del gravame conferma la condanna emessa in primo grado nei confronti dell'imputato, responsabile di avere costretto un minore infra quattordicenne a subire atti sessuali in due diverse occasioni, integrando tale condotta il reato di violenza sessuale.
Solo la cancelleria può ricorrere ai mezzi informatici
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L'imputato
ricorre in Cassazione sollevando diversi motivi di doglianza, tra i quali emerge, per l'argomento che interessa trattare, il primo, con il quale contesta la violazione dell'art. 468 c.p.p, che disciplina la citazione di testi, periti e consulenti tecnici nel processo penale. L'imputato contesta in particolare l'ammissibilità delle liste testimoniali depositate dal Pm e dalla parte civile a mezzo pec, ammesse dalla Corte d'Appello perché "tempestivamente stampate dalla Cancelleria su supporto cartaceo". L'utilizzo dei mezzi informatici infatti, per l'imputato, non è consentito alle parti. Solo la cancelleria può farvi ricorso.Ammissibili le liste testimoniali inviate a mezzo pec e stampate su carta
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La Corte di Cassazione però sul punto è ferma. Detto motivo di ricorso infatti deve considerarsi del tutto infondato.
La Cassazione ammette che in effetti non è presente una norma che disponga una deroga per il processo penale e che consenta di depositare gli atti di parte in modalità diverse da quelle prescritte dal codice di procedura, tanto che, per quanto riguarda il deposito della lista, esso deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 468 c.p.p.
La ragione dell'inammissibilità del ricorso ai mezzi informatici nel processo penale dipende dall'assenza del fascicolo informatico, che rappresenta "l'approdo finale dell'architettura digitale di tutti gli atti giudiziari, quale strumento di ricezione e raccolta in tempo reale degli atti del processo trasmessi dalle parti, accessibile e consultabile da costoro così come dal giudice."
Chiaro quindi che, mancando questo ricettore, se l'atto viene depositato via pec di fatto non esiste, avendo bisogno, per essere visibile, di essere riprodotto in modalità cartacea dalla cancelleria, per essere inserito poi nel fascicolo, anch'esso cartaceo.
L'onere di provvedere alla stampa degli atti inviati in modalità telematica non può essere chiesto alla cancelleria, anche perché in contrasto con la semplificazione verso cui sta evolvendo il sistema processuale. Considerazione che tuttavia, nel caso di specie, non rileva, perché la cancelleria, di sua spontanea volontà ha provveduto a stampare immediatamente la lista testi del PM e della parte civile e a inserirle nel fascicolo d'ufficio nel rispetto del termine di 7 giorni liberi rispetto alla data del dibattimento.
Ne consegue che viene meno il fondamento per ritenere inammissibili le liste testi presentate, visto che il termine suddetto è stato rispettato.
La visibilità dei documenti supera il mancato rispetto delle regole rituali relative al mezzo di trasmissione. La loro trasformazione in documenti cartacei, consultabili, visibili e accessibili da tutti i protagonisti del processo fa venire meno le preclusioni tipiche dell'invio telematico.
Corretta quindi la decisione della Corte di Appello di ammettere le liste testimoniali inviate via pec e stampate dalla cancelleria perché di fatto, questa modalità di procedere, non ha prodotto concretamente nessuna violazione del diritto di difesa per quanto riguarda l'imputato.
La sanzione d'inammissibilità quindi, che è sancita proprio per tutelare tale diritto e garantire il corretto funzionamento del processo, nel caso di specie, non opera.
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Scarica pdf Cassazione n. 20929/2021• Foto: 123rf.com