- Dl semplificazioni: arriva la delega per lo Spid
- Presentazione della delega
- Molta attenzione alla privacy
Dl semplificazioni: arriva la delega per lo Spid
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Il decreto semplificazioni n. 77/2021, pubblicato in Gazzetta il 31 maggio 2021, all'articolo 64 ter disciplina il "Sistema di gestione delle deleghe", che viene affidato alla responsabilità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, che si avvale dell'Istituto Poligrafico e della Zecca dello Stato S.p.A.
In pratica grazie a questo sistema, chiunque, anche i cittadini meno avvezzi alla tecnologia e al suo utilizzo, possono delegare una persona fidata ad accedere ai servizi digitali messi a disposizione della PA.
Come dispone infatti il comma 2 della norma, il SGD permette a chiunque di delegare l'accesso a uno o più servizi a un soggetto titolare dell'identità digitale (SPID) con livello di sicurezza almeno significativo.
Attenzione però, l'ultimo comma dell'articolo precisa che l'attuazione concreta del Sistema di gestione deleghe "a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea."
Presentazione della delega
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La presentazione della delega avviene in una delle modalità contemplate dall'articolo 65, comma 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al dlgs n. 82/2005, ossia:
- con istanza e dichiarazione presentata per via telematica e sottoscritte con firma digitale, elettronica qualificata o avanzata;
- con istanza o dichiarazione di soggetto identificato attraverso il sistema pubblico d'identità digitale (SPID), carta d'identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
- con istanza formata tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili (art. 64 bis);
- con istanza e dichiarazione per via telematica sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento d'identità;
- con istanza trasmessa dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi i cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater o, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS;
- presso gli sportelli delle pubbliche amministrazioni presenti sul territorio.
Dopo l'acquisizione della delega al Sistema di Gestione viene generato un attributo qualificato associato all'identità digitale del soggetto delegato, in base alle modalità stabilite dall'AgID con le proprie Linee guida. Attributo che può essere utilizzato anche per l'erogazione di servizi in modalità analogica.
Molta attenzione alla privacy
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A un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'AgID, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata il compito di definire "le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di acquisizione della delega e di funzionamento del SGD (...) le modalità di adesione al sistema, le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e le modalità e le procedure capaci di assicurare il rispetto dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679."
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