- Cgue: solo l'organismo nazionale può svolgere attività di accreditamento
- Il regolamento europeo 765/2008 e il ruolo di Accredia
- Accreditamento solo da organismi conformi al Regolamento
- Accreditamento: non viola il principio della concorrenza
Cgue: solo l'organismo nazionale può svolgere attività di accreditamento
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L'attività di accreditamento, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, va svolta dall'unico organismo nazionale e non da organismi diversi aventi sede in uno Stato terzo, anche qualora tali organismi garantiscano il rispetto delle norme internazionali e dimostrino di essere in possesso di una qualifica equivalente a quella dell'unico organismo nazionale di accreditamento. Lo ha chiarito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea in una sentenza resa il 6 maggio 2021 (qui sotto allegata) nella causa C-142/20.
Come noto, l'accreditamento assicura che gli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e i laboratori di prova e taratura, abbiano tutti i requisiti richiesti dalle norme per svolgere attività di valutazione della conformità. Si tratta dell'attestazione, da parte di un ente che agisce quale garante super partes, della competenza, indipendenza e imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura.
Il regolamento europeo 765/2008 e il ruolo di Accredia
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All'interno dell'Unione europea, il Regolamento europeo 765/2008 ha previsto che ogni stato membro debba nominare il proprio Ente Unico nazionale di accreditamento e in Italia è stata designata la Accredia.
La vicenda che ha condotto al provvedimento della CGUE origina dall'istanza di un laboratorio italiano che, innanzi ai giudici nazionali, aveva contestato il mancato inserimento nell'elenco della Regione Siciliana dei laboratori accreditati per le attività di valutazione e di analisi di imprese alimentari in quanto non accreditato da Accredia, ma dalla PJLA la cui attività, ritiene il laboratorio, andrebbe considerata equivalente a quella svolta dalla Accredia.
Ancora, secondo l'istante, conferire una simile competenza ad Accredia violerebbe l'articolo 56 TFUE, relativo alla libera prestazione dei servizi, l'articolo 102 TFUE, relativo al principio di libera concorrenza, e i principi di uguaglianza e non discriminazione, sanciti dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Di diverso avviso il giudice del rinvio, ovvero il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, secondo cui il diritto italiano sarebbe conforme al regolamento n. 765/2008, nella misura in cui prevede che solo la Accredia possa rilasciare gli accreditamenti. Viene dunque proposto rinvio pregiudiziale innanzi ai giudici di Strasburgo al fine di accertare, in particolare, se un'interpretazione delle disposizioni nazionali che ammetta l'attività di accreditamento da parte di un organismo diverso dalla Accredia sia compatibile con il regolamento n. 765/2008 e se quest'ultimo consenta a organismi stabiliti in paesi terzi, laddove offrano adeguate garanzie di professionalità, di svolgere l'attività di accreditamento di cui al procedimento principale.
Accreditamento solo da organismi conformi al Regolamento
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Secondo la Corte di Giustizia UE, l'articolo 4, paragrafi 1 e 5, e l'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento CE 765/2008 vanno interpretati nel senso che l'attività di accreditamento non può essere svolta da organismi diversi dall'unico organismo nazionale di accreditamento, ai sensi dello stesso regolamento, aventi sede in uno Stato terzo.
Come spiega la Corte UE, la condizione dell'unicità degli organismi nazionali di accreditamento designati in ciascuno Stato membro mira a garantire il rispetto di una serie di importanti obiettivi, in particolare quello del controllo efficace degli organismi di valutazione della conformità accreditati, perseguiti da detto regolamento.
Non rilevano gli accordi di mutuo riconoscimento
Quanto affermato trova conferma anche nel caso in cui gli organismi con sede in stati terzi garantiscano il rispetto delle norme internazionali per svolgere l'attività di accreditamento e dimostrino, in particolare mediante accordi di mutuo riconoscimento, di essere in possesso di una qualifica equivalente a quella di detto unico organismo di accreditamento.
Nel caso di specie, sia PJLA che Accredia sono membri dell'ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), tuttavia l'adesione a un simile accordo di mutuo riconoscimento non consente di garantire che l'organismo di accreditamento soddisfi i requisiti previsti dal regolamento comunitario.
Infatti, anche se i membri dell'accordo di mutuo riconoscimento dell'ILAC devono dimostrare di soddisfare le norme internazionali ISO sui requisiti imposti agli organismi di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, nonché requisiti supplementari, ciò non corrisponde ai requisiti stabiliti dal regolamento europeo in particolare relativi a indipendenza, imparzialità e competenza.
Accreditamento: non viola il principio della concorrenza
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Per la CGUE, inoltre, l'istituzione di un organismo unico di accreditamento in ogni paese UE non viola i principi europei di concorrenza, libera prestazione dei servizi, non discriminazione e divieto di disparità di trattamento.
Infatti, dalla lettura dell'art. 4, paragrafo 7, e degli artt. 6 e 8 del regolamento n. 765/2008, risulta che gli organismi di accreditamento non possono svolgere attività di natura commerciale né essere in concorrenza con altri organismi di valutazione della conformità o di accreditamento e devono operare senza scopo di lucro. Essi devono agire in piena indipendenza e in piena imparzialità e dispongono di una
competenza esclusiva nel territorio dello Stato membro in cui sono stabiliti per svolgere l'attività di accreditamento loro conferita da tale Stato, salvo nelle ipotesi, tassativamente definite dall'articolo 7 del regolamento, in cui ci si può rivolgere a un altro organismo nazionale di accreditamento.
Tra l'altro, dalla lettura della normativa, emerge come l'organismo nazionale di accreditamento svolge un'attività di autorità pubblica, al di fuori di qualsiasi contesto commerciale, che esso opera senza fini di lucro e che tale attività di accreditamento deve rispettare il principio di non concorrenza. Ciò posto, un organismo del genere non può essere considerato un'impresa, ai sensi del diritto dell'Unione, e non può, pertanto, rientrare nell'ambito di applicazione delle disposizioni relative al divieto di abuso di posizione dominante.
Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento
Scarica pdf Sentenza CGUE causa C-142/20• Foto: 123rf.com