- Cos'è la pensione di reversibilità
- Importo della reversibilità 2021
- Nessun aggiornamento nel 2021
- Riduzione della reversibilità 2021
Cos'è la pensione di reversibilità
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La pensione di reversibilità è riconosciuta dal nostro ordinamento a determinati familiari di un lavoratore pensionato deceduto. La stessa è erogata dall'Inps, automaticamente, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso.
A beneficiarne possono essere il coniuge e, a determinate condizioni, i figli e i nipoti del pensionato, nonché i suoi genitori, fratelli e sorelle.
Per approfondimenti vai alla guida La pensione di reversibilità
Importo della reversibilità 2021
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L'importo della pensione di reversibilità, nel 2021 come negli altri anni, non è fisso ma è commisurato all'importo della pensione della quale godeva il defunto quando era ancora in vita. Per ciascuna delle categorie di potenziali beneficiari sono previste delle diverse percentuali: ad esempio, al coniuge, se non ci sono figli, è riservato il 60%; in presenza del coniuge e di un figlio, questi avranno complessivamente diritto all'80% della pensione del defunto.
Nessun aggiornamento nel 2021
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L'importo della pensione di reversibilità è adeguato periodicamente sulla base dell'andamento dell'inflazione. L'ultimo aggiornamento si è avuto nel 2020, mentre nel 2021 non è stato previsto alcun adeguamento.
Anche il meccanismo di rivalutazione del trattamento a scaglioni è stato confermato e nel 2021, come negli scorsi anni, l'adeguamento è del 100% solo per le pensioni fino a tre volte il minimo, mentre scende al salire dell'importo del trattamento.
Riduzione della reversibilità 2021
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La reversibilità subisce poi delle riduzioni se il beneficiario possiede dei redditi propri, ulteriori rispetto al trattamento ai superstiti e che superino di tre volte il trattamento minimo Inps. Il che, per il 2021, in termini pratici vuol dire che la riduzione scatta solo se i redditi del beneficiario della prestazione superano i 20.107,62 euro.
Al di sopra di tale soglia, è previsto il taglio del 25%, del 40% o del 50% a seconda dell'importo effettivo del reddito del titolare della prestazione.
Se, però, nel nucleo familiare del beneficiario ci sono figli minori, studenti o inabili, la riduzione non scatta, così come non scatta per i trattamenti già erogati al 1° settembre 1995.
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