- Cronotachigrafo e limiti di velocità
- Cronotachigrafo: tra normativa italiana e comunitaria
- Eccesso di velocità: non utilizzabili le registrazioni del tachigrafo
Cronotachigrafo e limiti di velocità
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Le registrazioni del cronotachigrafo non possono essere utilizzate per sanzionare gli autotrasportatori per eccesso di velocità. La normativa italiana sul punto appare in contrasto con quella comunitaria e necessita di essere al più presto modificata per scongiurare un contrasto con gli artt. 11 e 117 della Costituzione.
Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Ferentino nella sentenza n. 73/2021 (qui sotto allegata) accogliendo l'opposizione a ordinanza ingiunzione prefettizia promossa da un conducente, vittoriosamente assistito dall'Avv. Roberto Iacovacci.
La vicenda ruota intorno alla sanzione elevata per violazione dei limiti di velocità ai sensi dell'art. 142, comma 11, del Codice della Strada. Tuttavia, secondo il magistrato onorario nessun addebito può essere mosso al conducente. Viene in discussione, in particolare, l'idoneità delle registrazioni del tachigrafo per sanzionare le violazioni dei limiti di velocità.
Cronotachigrafo: tra normativa italiana e comunitaria
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Come noto, il c.d. cronotachigrafo viene montato a bordo dei veicoli commerciali e industriali circolanti nell'area comunitaria europea allo scopo di registrare tutta una serie di attività compiute dal mezzo, come ad esempio i tempi di guida e di riposo, i chilometri percorsi, la velocità e così via.
Lo stesso Codice della Strada, all'art. 179, stabilisce che, nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli debbano circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli dovranno essere dotati altresì di limitatore di velocità.
Successivamente, il Regolamento (UE) 165/2014 (che stabilisce obblighi e requisiti sulla costruzione, installazione, uso e prove dei cronotachigrafi) ha sostituito il Regolamento n. 3821/85 menzionato dal Codice della Strada, rimandando regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 che si occupa delle prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti.
A menzionare il cronotachigrafo è anche l'art. 142, comma 6, del Codice della Strada, il quale prevede che per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità siano considerate fonti di prova anche le registrazioni di tale dispositivo. Questa norma non ha trovato però il favore di Bruxelles, come dimostra l'ammonimento datato 3 novembre 2020 con cui la Commissione Europea ha sottolineato che, ai sensi del Regolamento UE 165/2014, non è consentito utilizzare i dati ricavati da questi strumenti per elevare sanzioni sul superamento dei limiti di velocità, come invece prevede la normativa italiana.
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Eccesso di velocità: non utilizzabili le registrazioni del tachigrafo
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La vicenda non ha ancora trovato una soluzione definitiva, avendo il nostro paese chiesto un supplemento di tempo per approfondire la questione, ma, nel frattempo, le registrazioni dei cronotachigrafi continuano ad essere utilizzate per elevare sanzioni per eccesso di velocità.
Ed è in questo dibattito che si innesta la decisione del Giudice di Pace di Ferentino che, nella sentenza in commento, prende atto proprio della "discrasia" tra la norma italiana e quella europea di cui al regolamento UE del 2014 che specifica come vada costruito, installato e usato il tachigrafo.
Ancora, viene dato atto delle censure mosse dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia nel sanzionare per eccesso di velocità gli autotrasportatori desumendo il dato delle registrazioni dal tachigrafo. Da Bruxelles hanno "messo in mora il nostro paese per invitare lo stesso a cambiare la norma entro tempi brevi".
Sulla premessa che il nostro paese debba rispettare la normativa comunitaria, il magistrato onorario afferma a chiare lettere che il tachigrafo, che registra tempi di guida e riposo, non può essere utilizzato per emettere sanzioni per eccesso di velocità.
In conclusione, l'ingiunzione opposta viene annullata in quanto il procedimento sanzionatorio da cui è derivata appare in contrasto con gli artt. 11 e 117, comma 1, della Costituzione Italiana. Sul punto, viene richiamato anche un precedente della Corte di Giustizia Europea (sentenza n. C-600/18 depositata il 26 settembre 2019) secondo cui "non è conforme alle norme UE una prassi amministrativa di uno Stato membro in forza della quale alle piccole e medie imprese di trasporto su strada non residenti, può essere inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria, quando simili piccole e medie imprese commettono, per la prima volta un'infrazione alle disposizioni del regolamento n. 165/2014 di pari livello di gravità".
Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento
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