Legge n. 104/92, modalità di fruizione dei permessi, agevolazioni anche per il lavoratore. Il caso in penale affrontato dal tribunale di Ascoli Piceno

Le finalità della Legge n. 104/92

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La tutela della salute psicofisica del disabile costituisce la finalità perseguita dalla legge n. 104/92.

Tale forma di tutela contempla anche l'adozione di interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie, il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap.

Permessi mensili retribuiti

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Nel novero di tali interventi si colloca anche il diritto al permesso mensile retribuito.

La ratio dell'istituto consiste nel favorire l'assistenza alla persona affetta da handicap grave in ambito familiare. Dunque l'interesse primario della norma è quello di assicurare la continuità nelle cure del disabile in ambito familiare.

Ciò premesso, nessun dubbio può nascere sul come interpretare la legge rispetto alla modalità di fruizione dei permessi.

Il tema non è secondario, dal momento che più di qualche volta anche i giudici penali si trovano a dover esaminare casi dove è nato il sospetto dell'utilizzo abusivo del permesso (ipotesi di reato ex art. 640 co. 2 n. 1 c.p.).

Abuso permessi legge 104: il caso in penale

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Uno tra questi è il caso analizzato dal Tribunale penale di Ascoli Piceno, con la sentenza n. 13 dell'08.02.2021.

Ebbene, nel caso vagliato il giudice è giunto ad assolvere con formula piena l'imputato perché il fatto non sussiste.

Vediamo perché il Tribunale è pervenuto all'assoluzione, in un caso dove il dipendente di una s.r.l. aveva domandato di fruire dei permessi in questione per assistere suo padre ed era stato poi sorvegliato da un investigatore privato, dietro input di alcuni altri dipendenti insospettiti dagli spostamenti strani e dalle azioni dell'imputato.

La soluzione

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Ebbene: dalla Legge n. 104/92 si evince, dice il Giudice, che l'attività di assistenza non va necessariamente prestata nelle ore in cui il lavoratore avrebbe dovuto svolgere la propria attività lavorativa.

Nei giorni di permesso l'assistenza non necessariamente deve coincidere con l'orario lavorativo, proprio perché tale modo di interpretare la legge andrebbe contro gli interessi stessi dell'assistito.

Peraltro, l'art. 33 co. 3 L. n. 104/92 è norma che prevede un'agevolazione anche per chi assiste il disabile; agevolazione che consiste nel fatto che il beneficiario del permesso dispone dell'intera giornata per programmare al meglio l'assistenza, così da potersi ritagliare uno spazio per compiere quelle attività che non sono possibili quando l'assistenza è costretta in ore prestabilite e, cioè, dopo l'orario di lavoro.

Dunque, non si configura nessun abuso di diritti ex art. 33 quando il lavoratore che fruisce dei permessi, libero di graduare l'assistenza al congiunto, organizzi la sua giornata nel senso di prestare assistenza indiretta, in favore dello stesso, per poi fargli ad esempio visita nel pomeriggio.

Vedi la guida Permessi legge 104


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