Accertamenti a seguito di incidente del traffico con lesioni: ammissibile il rifiuto di sottoporsi a nuovi prelievi

Prelievi ematici dopo un sinistro

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Una persona, di notte, esce di strada alla guida della sua autovettura e sbatte tra un albero e una recinzione coperta da siepe.

Sul posto giungono subito i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, che estraggono il malcapitato dalle lamiere e lo trasportano in ospedale.

Qui viene sottoposto a due prelievi ematici in mezz'ora.

Nel frattempo gli operanti inviano all'ospedale la richiesta di effettuare i controlli previsti dal Codice della Strada: la vittima del sinistro a questo punto rifiuta di essere sottoposto agli ulteriori prelievi richiesti, benché informato delle conseguenze.

Il caso

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L'imputazione che ne deriva (Corte di Cassazione Sezione 4 penale, sentenza n. 21559 del 03.06.2021) si riferisce, appunto, a quest'ultimo rifiuto.

Ebbene, a seguito del ricorso dell'interessato, la Corte ha accolto il suo motivo ritenendo che non è configurabile il reato ex art. 187 co. 8 C.d.S. nel caso in cui il soggetto alla guida della vettura rifiuti un tipo di prelievo (es: prelievo ematico) acconsentendo ad altro prelievo di liquidi biologici (es. urine), sufficiente a dimostrare l'eventuale assunzione di stupefacente.

Il rifiuto sui prelievi

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Il disposto di cui all'articolo 187, dice la Corte, non sanziona il rifiuto opposto ad un particolare prelievo di campioni biologici quanto, piuttosto, un'eventuale condotta elusiva dell'accertamento della modalità di guida indiziata di essere gravemente irregolare.

Nel caso specifico esaminato dalla Corte, la persona interessata era già stata sottoposta nella stessa notte, senza alcun rifiuto, a prelievi ematici in ospedale attraverso i quali era stato indicato il tasso alcolemico e che potevano di certo essere utilizzati anche per accertare la presenza di eventuali sostanze stupefacenti nel sangue.

Inoltre, la persona in questione aveva rifiutato qualsiasi trattamento in generale successivo alle prime cure: tanto, a parere della Corte, deponeva per un rifiuto manifestato non per sottrarsi agli accertamenti della Polizia ma solo per evitare altri trattamenti sanitari in generale.

Peraltro, ha aggiunto la Corte, mentre i risultati dei primi prelievi eseguiti nel contesto del protocollo medico dell'ospedale erano da considerarsi utilizzabili per l'accertamento del reato di guida in stato d ebbrezza, per l'effettuazione invece di prelievi disposti a fini d'indagine visto il loro carattere invasivo il conducente ben poteva opporre un espresso dissenso al prelievo ematico richiesto dalla P.G. per l'accertamento della presenza di alcol (o di stupefacenti).


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