Per il Giudice di Pace di Torino va annullato il verbale per passaggio con il rosso se il dispositivo elettronico non è omologato e se manca l'autorizzazione della P.A. all'installazione

Passaggio con il rosso e autorizzazione della P.A.

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Va annullato il verbale elevato per violazione (non immediatamente contestata) delle norme sul passaggio con il semaforo rosso a seguito di rilevamento avvenuto con un dispositivo elettronico che non appare omologato, bensì meramente approvato, e se manca alla data di accertamento l'autorizzazione all'installazione da parte dell'ente proprietario della strada.


Lo ha chiarito il Giudice di Pace Torino nella sentenza 365/2021 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di una conducente, vittoriosamente assistita dalla Globoconsumatori Onlus, sanzionata per essere passata al semaforo con il rosso.


Nel caso di specie, l'infrazione era stata rilevata tramite apparecchiatura automatica delle infrazioni commesse per passaggio con luce semaforica rossa e sono plurime le censure invocate da parte ricorrente, di cui diverse meritevoli di accoglimento per il magistrato onorario.

Mancata contestazione immediata

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In primis, i verbali opposti e notificati all'opponente in forma meccanizzata (ex art. 385 reg. att. C.d.S.) presentano problemi quanto alla mancata contestazione immediata. Nei documenti è presente, in parte motiva, il richiamo espresso all'art. 201, comma 1-bis, lett. g) e c. 1 quater del Codice della Strada.


Il giudicante sottolinea come, sempre nel verbale, sia richiamato anche l'art. 201 che, al comma 1-bis, lett. g-bis) contempla la non necessarietà dell'immediata contestazione della violazione di cui all'art. art. 146 C.d.S. in ipotesi di utilizzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.


A ciò si aggiunge quanto previsto dall'art. 200, comma 1, C.d.S. che esclude il carattere assoluto dell'obbligo di contestazione immediata dell'infrazione, limitandolo alle ipotesi in cui risulti possibile, fuori dai casi di cui all'art. 201, comma 1-bis del Codice della Strada.

In particolare l'art. 384 reg. es. C.d.S. identifica, senza carattere di esaustività, alcuni casi di impossibilità di contestazione immediata che, ove tipizzati, non consentono ove ricorrano alcun margine di apprezzamento in sede giudiziaria circa la possibilità di contestazione immediata, in quanto la loro indicazione a verbale implica di per sé l'affermazione ex lege dell'impossibilita di contestazione immediata (cfr. ex multis Cass. n. 7090/2005).

Assenza di omologazione

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Ricostruita la normativa, il Giudice di Pace ritiene che la resistente non abbia comprovato la riconducibilità dell'apparecchiatura di rilevamento in menzione nel novero dell'elencazione delle ipotesi di esenzione dalla contestazione immediata, ivi prevista dalla norma, per la quale non necessita la presenza della polizia municipale locale.


Infatti, all'esito delle prove tecniche di funzionamento sul macchinario operate dal CTU, emergeva la mancata rilevazione la totalità delle infrazioni relative al mancato rispetto della segnaletica semaforica, nonché il limitato rilevamento della targa dei veicoli in transito, influenzato dal grado di retro riflettività della targa a seconda del suo stato di conservazione e dell'orientamento della stessa.


Ancora, l'intera apparecchiatura risultava non omologata, bensì meramente approvata. Il Comune resistente, infatti, ha allegato un documento che costituisce omologazione del solo sistema di OCR di lettura targhe. In sostanza, difetta il primo presupposto previsto dalla norma che ne prende l'omologazione al comma 1-quater, non comprovato dalla resistente.


Infatti, nei casi previsti dalla norma richiamata dalla P.A. comunale a verbale di contestazione per cui è causa, ovvero l'art. 201 comma 1-bis lett. g), è esclusa la presenza di organi di polizia stradale quando "avviene mediante rilievo con dispositivi e apparecchiatura che sono omologati o approvati per il funzionamento in modo completamente automatico". E così non è nel caso esaminato.

Autorizzazione dell'autorità amministrativa e segnaletica

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Ancora, il magistrato ritiene anche viziati i verbali impugnati in quanto l'installazione del dispositivo, alla data dell'accertamento, non risulta autorizzata dall'ente proprietario ella strada. E, come rilevato anche dal Tribunale di Torino in sentenza del 2/12/2020, "non vi e dubbio che le predette deduzioni sono finalizzate alla declaratoria di illegittimità del verbale opposto in quanto la violazione è stata rilevata senza la presenza di un agente accertatore e senza contestazione immediata tramite apparecchiatura la cui installazione non trova fondamento in un provvedimento dell'autorità amministrativa, prefetto o giunta comunale a seconda del tipo di strada".


Infine, appare fondata anche la censura sull'illegittimità del segnale di avvertimento, avendo il CTU accertato che, lungo il viale e prima dell'impianto semaforico in oggetto, non era presente segnaletica verticale relativa alla canalizzazione dei flussi viari e, in corrispondenza dell'impianto semaforico, non erano presenti corsie canalizzate. Ciò determina una violazione degli artt. 82, comma 5, e 83 reg. att. C.d.S., nonché dell'art. 4 della L. 168/2002. Oltre all'annullamento dei verbali impugnati, il Giudice di Pace decide di porre definitivamente a carico della resistente soccombente le spese per l'espletata CTU.


Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per l'invio del provvedimento

Scarica pdf Giudice di Pace Torino sentenza 365/2021

Foto: 123rf.com
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