Per la Cassazione va annullata la sentenza che assolve il padre che ha impedito alle figlie per diverso tempo di vedere la madre perché gli è stata infedele

Sottrazione di persone incapaci

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Il "conflitto" o meglio l'astio del coniuge tradito verso la persona offesa, non ne legittima la condotta finalizzata a impedire gli incontri della madre con le figlie per diverso tempo. La sentenza della Corte di appello, che ha assolto l'imputato dal reato di sottrazione di persone incapaci, va quindi annullata. Occorre infatti un rinvio ad altra sezione della Corte di Appello per decidere nuovamente sui fatti. Queste le conclusioni della Cassazione espresse nella sentenza n. 22086/2021 (sotto allegata) al termine della vicenda penale in cui l'imputato, accusato del reato di sottrazione delle figlie minori alla madre, con le quali condivide la responsabilità genitoriale, viene assolto in sede di appello dal reato di cui all'art. 574 c.p. che punisce la sottrazione di persone incapaci.

Il reato non è escluso dal conflitto coniugale

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Il Procuratore Generale però ricorre in Cassazione sollevando i seguenti motivi.

  • Con il primo contesta la motivazione della Corte di Appello nel punto in cui ritiene non provata la condotta oggetto di contestazione, per avere il padre ostacolato le figlie nel vedere la madre adducendo a giustificazione il fatto che le stesse minori negli anni hanno mostrato scarso interesse verso l'altro genitore. Tale motivazione è frutto del travisamento delle testimonianze della madre e dell'assistente sociale. E' inoltre emerso che in realtà la condotta ostile delle figlie verso la madre è il frutto della condotta ostruzionistica del padre, che ha tenuto un comportamento doloso finalizzato a impedire gli incontri madre - figlie.
  • Con il secondo si contesta alla Corte di Appello di aver giudicato inattendibili le dichiarazioni della persona offesa nella parte in cui costei, cittadina extracomunitaria, ha fatto riferimento a una condizione di superiorità fisica e morale dell'imputato nei suoi confronti.
  • Con il terzo infine lamenta la violazione dell'art. 574 c.p perché la Corte ha escluso l'integrazione del reato solo perché i fatti sono stati ricondotti a una mera conflittualità tra coniugi.

L'infedeltà della ex non giustifica la condotta ostruzionistica

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La Corte di Cassazione adita dichiara fondato il ricorso del Procuratore Generale e lo accoglie.

La Corte rileva che dalla motivazione di primo grado emerge che l'imputato e la sua famiglia, dopo aver scoperto la relazione extraconiugale della persona offesa, hanno reagito impedendo alla stessa di avere rapporti con le figlie e negandole qualsiasi forma di aiuto, tanto che la donna a un certo punto è stata costretta ad allontanarsi per cercare un alloggio, spostandosi da un posto all'altro. Risulta poi che la donna da quel momento non è più riuscita ad avere per diverso tempo incontri con le minori e che quando sono stati disposti incontri protetti con le stesse, l'imputato li ha ostacolati.

Per quanto riguarda quindi il giudizio della Corte di Appello la stessa ha errato nel motivare l'assoluzione dell'imputato valorizzando il rapporto conflittuale esistente tra i coniugi, nato anche a causa della relazione extraconiugale della donna. La Corte di Appello infatti si è limitata a ritenere che i vari spostamenti della donna, alla ricerca di un alloggio e la condotta ostruzionistica dell'uomo causata dal rapporto conflittuale con la ex, abbiano reso difficili i contatti tra la madre e le figlie. Essa però non ha ritenuto provata la volontà dell'uomo di sottrarre le figlie alla potestà genitoriale della madre.

Il ragionamento della Corte quindi non è chiaro. La stessa, visto che ha ribaltato la decisione di primo grado, avrebbe dovuto fornire una motivazione rafforzata per diverse ragioni:

  • prima di tutto non è chiaro perché l'infedeltà della donna avrebbe legittimato l'imputato a recidere ogni rapporto tra le figlie e la madre;
  • in secondo luogo non si comprende quale sia il conflitto "reciproco" tra i coniugi e per quali ragioni questo avrebbe impedito alla madre di mantenere i contatti con la prole;
  • poco chiaro anche il giudizio d'inattendibilità della persona offesa,
  • infine non si comprendono le ragioni per le quali ai mezzi da cui risulta il comportamento ostruzionistico dell'imputato non è stato riconosciuto valore probatorio.

Scarica pdf Cassazione n. 20086/2021

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