Per la Cassazione, la chiamata in giudizio del condominio come terzo responsabile, deve essere considerata una chiamata del terzo e non una chiamata in garanzia

Terzo responsabile e chiamata in garanzia

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La domanda risarcitoria si estende anche nei confronti del terzo responsabile chiamato in giudizio, senza bisogno di un'apposita istanza.

La Corte di Cassazione (sentenza n. 15232/2021) stabilisce che la chiamata in giudizio del Condominio come terzo responsabile, deve essere considerata una chiamata del terzo e non una chiamata in garanzia.

I fatti

Un còndomino conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Roma il proprietario dall'appartamento sovrastante al suo, in quanto aveva patito danni derivanti dall'infiltrazione di acque luride, richiedendo il risarcimento dei danni subiti sulla base delle conclusioni della c.t.u. della proceduta di a.t.p.

Si costituiva in giudizio la convenuta la quale oltre a richiedere il rigetto della domanda attorea, rilevava che non poteva essere addebitato alcun danno, essendo responsabile dei fatti il Condominio ovvero la proprietaria di altro appartamento. Si costituivano in giudizio il condominio e l'impresa chiamata in causa dallo stesso condominio. Il Tribunale di Roma rigettava la domanda.

La sentenza veniva poi impugnata innanzi alla Corte d'Appello di Roma che rigettava l'appello compensando le spese. La Corte osservava che dalla relazione dalla c.t.u. era emerso che la fuoriuscita di acqua era da ricondurre alla presenza di un frammento laterizio nella conduttura che aveva ostruito il passaggio dell'acqua.

Tale ostacolo si trovava all'interno dello scarico condominiale, per cui la convenuta non poteva essere responsabile ai sensi a dell'art. 2051 c.c.essendo anch'essa danneggiata dalla fuoriuscita dell'acqua. LaCorte evidenziava che dalla c.t.u. non era stato chiarito, chi fosse il soggetto responsabile della caduta del laterizio nel tubo di scarico; per cui, in assenza di prova, la domanda attorea veniva rigettata.

Contro la sentenza della Corte d'Appello di Roma il còndomino danneggiato ricorreva in Cassazione.

Chiamata del terzo responsabile e non chiamata in garanzia

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Il ricorrente sostiene che la sentenza sarebbe errata perché la convenuta, costituendosi nel giudizio di primo grado, aveva chiesto che ogni sua responsabilità venisse esclusa, dovendo attribuirsi al condominio oppure all' altra còndomina. Si trattava quindi non di una chiamata in garanzia, ma di una chiamata del terzo responsabile, per cui la pretesa risarcitoria era da ritenere indirizzata anche contro il Condominio senza bisogno di un'espressa formulazione in tal senso da parte del ricorrente.

Domanda nei confronti del terzo senza apposita istanza

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Il ricorso è fondato.

Difatti, risulta dal contenuto della comparsa di risposta della convenuta che ella chiamò in giudizio il Condominio e la còndomina addebitando a loro l'integrale responsabilità dell'accaduto e negando l'esistenza di una sua responsabilità.

Si trattava quindi, di una chiamata del terzo responsabile dove la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, anche in mancanza di apposita istanza, e non di una chiamata in garanzia.

Pertanto, il ricorrente rileva correttamente che i giudici di merito avrebbero dovuto considerare estesa la domanda risarcitoria nei confronti dei terzi chiamati, senza bisogno di un'apposita istanza in tal senso.

Avv. Gianpaolo Aprea
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